Cassazione Civile, Ordinanza n. 04553/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società gestrice del servizio idrico integrato aveva già subito in primo e secondo grado la condanna a restituire all’utente le somme spese per l’installazione di un dearsenificatore, oltre al danno per la mancata fornitura di acqua potabile conforme ai parametri di legge. In appello, la società aveva anche reiterato la domanda di manleva verso la Regione, sostenendo che l’emergenza arsenico e la disciplina speciale del settore avrebbero trasferito sull’ente regionale la responsabilità delle misure di potabilizzazione e degli interventi necessari, sicché il gestore avrebbe dovuto essere tenuto indenne. Con il ricorso per cassazione, la società ha dedotto: 1) violazione della disciplina del Codice dell’ambiente, del d.lgs. n. 31/2001, dell’ordinanza emergenziale richiamata e dell’art. 1218 c.c., per avere negato la manleva nonostante l’asserita impossibilità del gestore di incidere sulla qualità dell’acqua; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione solo apparente o comunque insufficiente sul rigetto della domanda di manleva; 3) omesso esame di fatti decisivi e della normativa/documentazione prodotta, che avrebbero mostrato il ruolo centrale della Regione nella gestione dell’emergenza e nella realizzazione degli impianti di dearsenificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero formulate solo contro una delle due rationes decidendi poste dal Tribunale a fondamento del rigetto della manleva, mentre l’altra ratio autonoma e sufficiente non era stata specificamente censurata: il giudice di merito aveva infatti affermato anche la non riferibilità alla Regione degli atti del Commissario e, quindi, l’insussistenza di un titolo per imputarle la responsabilità invocata dal gestore. Poiché la sentenza d’appello era sorretta da motivi autonomi e uno di essi non era stato impugnato, il ricorso è risultato privo di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il parametro invocato per dedurre l’omesso esame di fatti decisivi
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, contestata come apparente o insufficiente
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
invocato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità/garanzia nella mancata potabilizzazione dell’acqua
artt. 141 e ss. d.lgs. n. 152/2006
richiamati dalla ricorrente come disciplina del servizio idrico e della relativa responsabilità
artt. 9, 12 e 13 d.lgs. n. 31/2001
richiamati dalla ricorrente in tema di qualità delle acque destinate al consumo umano; la Corte valorizza in particolare l’art. 13 come fonte dell’obbligo del gestore di fornire acqua conforme ai livelli minimi di potabilità
O.P.C.M. n. 3921/2011
richiamata dalla ricorrente come parte del regime emergenziale invocato a fondamento della manleva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a base della decisione.
- La mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma determina il consolidarsi di quella statuizione e fa difetto l’interesse a coltivare il ricorso.
- Nel servizio idrico integrato, l’erogazione di acqua non conforme ai requisiti minimi di potabilità integra, nei rapporti con l’utente, un inadempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta dal gestore.
- La programmazione o organizzazione pubblica del servizio idrico può costituire solo il contesto o il presupposto dell’inadempimento del gestore, ma non elide di per sé la responsabilità contrattuale verso l’utente se il rapporto di utenza resta in capo al gestore.
- La domanda di manleva nei confronti della pubblica amministrazione richiede una specifica base giuridica e non può essere accolta se il giudice di merito accerta che gli atti o le misure emergenziali richiamati non sono riferibili all’ente evocato in garanzia.
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