Cassazione Civile, Ordinanza n. 25938/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione, da parte di un contribuente, della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02876201400002292000, notificata dall’agente della riscossione il 20 novembre 2014, per complessivi € 122.510,68. La pretesa derivava da cartelle non pagate, comprendenti € 80.853,13 per IRPEF e ulteriori importi per tasse automobilistiche, Tarsu, diritti camerali e crediti previdenziali. Il contribuente aveva eccepito la mancata notificazione delle cartelle presupposte e la prescrizione dei crediti. La CTP di Caserta aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo dovuti € 26.376,08 per crediti risultanti da cartelle reputate notificate entro il termine quinquennale. La CTR della Campania, adita dall’agente della riscossione, aveva respinto l’appello, giudicando insufficiente la documentazione prodotta per dimostrare le notifiche e applicando il termine quinquennale ai crediti risultanti dalle cartelle. L’agente della riscossione ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e 2719 c.c., contestando che fossero necessari la copia integrale delle cartelle e gli originali degli avvisi di ricevimento e denunciando l’omessa valutazione del collegamento tra avvisi, cartelle ed estratti di ruolo; 2) violazione dell’art. 2946 c.c., sostenendo che ai crediti erariali IRPEF si applica la prescrizione decennale e che la cartella non modifica il termine proprio del tributo; 3) omesso esame delle date di notifica delle cartelle relative ai tributi non erariali, che secondo la ricorrente risultavano notificate nei cinque anni anteriori alla comunicazione ipotecaria; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello concernente la mancata individuazione, da parte della CTP, delle singole cartelle e pretese comprese nell’importo di € 26.376,08.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo e ha dichiarato inammissibile il terzo. Quanto al primo motivo, ha stabilito che, per la notificazione diretta della cartella mediante servizio postale, la prova del perfezionamento e della data è assolta con la produzione dell’avviso di ricevimento, senza necessità della copia della cartella o della prova del contenuto del plico; il collegamento tra avviso e cartella va accertato dal giudice sulla base dell’intera documentazione, inclusi gli estratti di ruolo, e non è indispensabile che l’avviso riporti il numero della cartella. Ha inoltre rilevato che, non essendo stata contestata la conformità delle copie degli avvisi agli originali, la CTR non poteva esigere gli originali; anche in caso di disconoscimento, non è consentito privare automaticamente le copie di ogni efficacia probatoria senza valutare le contestazioni e gli elementi istruttori. La CTR aveva inoltre confuso gli avvisi di ricevimento con avvisi di accertamento e non aveva valutato correttamente la documentazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che il credito IRPEF, in assenza di una specifica previsione di un termine più breve, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; il termine va individuato in base alla disciplina del singolo tributo e non cambia per effetto dell’emissione o notificazione della cartella. La CTR ha quindi errato applicando indistintamente il termine quinquennale ai crediti tributari. Il terzo motivo, relativo all’omesso esame delle date delle notifiche, è stato dichiarato inammissibile per la cosiddetta doppia conforme: la ricorrente non aveva indicato e dimostrato differenze tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado. Il quarto motivo è stato accolto: la CTR non aveva deciso lo specifico motivo d’appello con cui si censurava la mancata individuazione delle cartelle e delle singole pretese comprese nei € 26.376,08, e la questione non poteva ritenersi implicitamente respinta sulla base delle considerazioni generali della sentenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché riesamini la documentazione relativa alla notificazione di ciascuna cartella e la prescrizione delle singole pretese fiscali. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Per la notificazione postale diretta della cartella, la prova del perfezionamento e della data può essere fornita con l’avviso di ricevimento, senza produrre la copia della cartella. La riferibilità dell’avviso alla cartella va accertata considerando la documentazione complessiva; la presunzione di conoscenza può essere superata dal destinatario alle condizioni indicate.
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
La CTR avrebbe erroneamente ritenuto la necessità della produzione della copia integrale delle cartelle di pagamento prodromiche al preavviso di iscrizione ipotecaria, in violazione dell’art. 26 comma 4 d.P.R. n. 602 del 1973, che grava il concessionario dell’onere di conservare la copia della cartella solo in alternativa alla conservazione della matrice o dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica
La disposizione sulla conservazione della cartella non fonda un obbligo di produrne sempre la copia integrale in giudizio: la conservazione della copia è prevista in alternativa alla matrice o all’avviso di ricevimento. Per la prova della notificazione diretta, rileva la regola specifica affermata dalla Corte sulla sufficienza dell’avviso di ricevimento.
La norma impone, quindi, al giudice di merito di riconoscere alle fotocopie della documentazione relativa alla prova della notificazione della cartella esattoriale la stessa efficacia probatoria dell’originale in mancanza di espresso disconoscimento della conformità da parte del contribuente.
Le copie fotografiche della documentazione relativa alla notificazione hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta. Anche quando il disconoscimento è valido, il giudice non può negare automaticamente ogni efficacia alle copie, ma deve valutarle alla luce delle contestazioni e degli elementi istruttori disponibili.
In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
La presunzione di conoscenza opera quando la cartella è pervenuta all’indirizzo del destinatario; spetta al contribuente dimostrare di essere stato, senza propria colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte il credito erariale per la riscossione dell’ IRPEF, come quello relativo all’IRES, all’IVA e all’IRAP, si prescrive nell'ordinario termine decennale, in mancanza della specifica previsione, in deroga alla disciplina dell’art. 2946 c.c. di un termine più breve, non operando la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 comma 1 n. 4 c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
In assenza di una specifica disposizione che stabilisca un termine più breve, il credito IRPEF è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. La periodicità annuale del tributo non rende l’obbligazione una prestazione periodica ai fini della prescrizione quinquennale.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte il credito erariale per la riscossione dell’ IRPEF, come quello relativo all’IRES, all’IVA e all’IRAP, si prescrive nell'ordinario termine decennale, in mancanza della specifica previsione, in deroga alla disciplina dell’art. 2946 c.c. di un termine più breve, non operando la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 comma 1 n. 4 c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
La prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche non si applica ai crediti IRPEF considerati dalla decisione, perché ciascuna obbligazione tributaria annuale è autonoma e non collegata ai pagamenti degli anni precedenti.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Il limite previsto dall’art. 348-ter c.p.c. , introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 12.2.2016, opera, come noto, qualora la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado sulla base delle “stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto”, ripercorrendo, cioè, lo stesso procedimento logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto di causa (Cass. n. 7724 del 2022).
In caso di doppia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto, il motivo di ricorso per cassazione previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è precluso secondo la disciplina applicabile ratione temporis; il ricorrente deve indicare e dimostrare le differenze fattuali tra le due decisioni.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
Il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non specifica le ragioni di fatto delle due decisioni e non dimostra che siano diverse.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma richiamata, infatti, preclude la deduzione del motivo di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, c.d. "doppia conforme", dettando una disciplina applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità.
La disciplina processuale della doppia conforme si applica anche al ricorso per cassazione contro le decisioni tributarie, poiché il giudizio di legittimità tributario non presenta, sotto questo profilo, una specialità che ne escluda l’applicazione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte sussiste il vizio di omessa pronuncia, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., allorché manchi completamente l’esame ammissibile di una censura mossa alla sentenza del giudice di primo grado o di una autonoma questione ritualmente riproposta dall’appellato, mentre tale violazione non ricorre nel caso in cui il giudice di appello fondi la decisione su una costruzione logico giuridica incompatibile con la fondatezza della domanda o dell’eccezione trascurata
Vi è omessa pronuncia quando il giudice d’appello non esamina una censura ritualmente proposta; non vi è invece violazione se la decisione è fondata su una costruzione logico-giuridica incompatibile con l’accoglimento della questione trascurata. Nel caso concreto, le considerazioni generali sull’irregolarità delle notifiche e sulla prescrizione non equivalevano a una decisione sul motivo che chiedeva di identificare specificamente le cartelle comprese nell’importo riconosciuto come dovuto.
Massime di principio
- Nella notificazione diretta della cartella esattoriale mediante servizio postale, la prova del perfezionamento e della data è fornita con l’avviso di ricevimento; non è necessario produrre la copia integrale della cartella né provare il contenuto del plico. La riferibilità dell’avviso alla cartella è un accertamento di fatto da compiere sulla base della documentazione complessiva, compresi gli estratti di ruolo, e non richiede che l’avviso riporti il numero della cartella.
- Le copie fotografiche degli avvisi di ricevimento e delle relate hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta. In caso di disconoscimento, il giudice deve valutare le difformità contestate e gli elementi istruttori disponibili, senza escludere automaticamente ogni efficacia probatoria delle copie.
- Il credito IRPEF, in assenza di una specifica disposizione che stabilisca un termine più breve, si prescrive in dieci anni. La periodicità annuale del tributo non comporta l’applicazione della prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche, poiché ciascuna obbligazione tributaria è autonoma.
- Il termine di prescrizione del credito tributario dipende dalla disciplina prevista per il singolo tributo e non muta per effetto dell’emissione o della notificazione della cartella di pagamento.
- In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, il motivo di ricorso per cassazione previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni fattuali poste a base di entrambe le decisioni e non dimostra che siano diverse; la regola si applica anche nel giudizio di legittimità tributario.
- Il giudice d’appello incorre in omessa pronuncia se non decide uno specifico motivo d’impugnazione ritualmente proposto. Una decisione generale su questioni connesse non vale come pronuncia implicita quando non affronta la censura autonoma relativa all’individuazione delle singole cartelle e delle pretese cui si riferisce l’importo riconosciuto.
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