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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03905/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ASL)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento di prestazioni rese negli anni 2006 e 2007 in favore di pazienti dell'allora ASL n. 4, sulla base di un contratto del 14 marzo 2005. L'azienda sanitaria propose opposizione deducendo che una Commissione ispettiva aveva disposto decurtazioni del credito; il tribunale revocò il decreto e condannò l'ASL a una somma inferiore. La corte d'appello confermò, ritenendo che le note della finanziaria regionale delegata ai pagamenti, con i prospetti di decurtazione, fossero sufficienti a provare il fatto estintivo, anche in mancanza dei verbali della Commissione. In cassazione la struttura privata dedusse: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte aveva attribuito valore probatorio sufficiente alle note FIRA e aveva invece erroneamente escluso rilievo ai verbali della Commissione ispettiva prodotti dalla ricorrente; 2) violazione dell'art. 1355 c.c. e delle clausole contrattuali, assumendo che le contestazioni della Commissione dovessero intervenire entro un termine finale, decorso il quale la prestazione sarebbe divenuta esigibile con certezza, mentre la corte territoriale aveva ritenuto possibile l'esercizio dei controlli anche oltre tale termine.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha rigettato il secondo. Quanto al primo, ha affermato che la censura sull'art. 2697 c.c. era in realtà diretta a contestare la valutazione delle prove e non la ripartizione dell'onere probatorio; inoltre, il dedotto mancato esame dei verbali della Commissione era privo di autosufficienza e, comunque, non aggrediva la ratio decidendi, fondata sulla loro irrilevanza perché riferiti a prestazioni diverse. Ha anche osservato che l'eventuale errore di percezione sul contenuto dei documenti avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e che la ricorrente non aveva indicato in modo specifico i canoni ermeneutici violati né trascritto integralmente la clausola; ha inoltre ritenuto infondata l'idea che le verifiche della pubblica amministrazione rendessero il rapporto una condizione meramente potestativa, sottolineando che, nella fase esecutiva, il rapporto è paritetico e le contestazioni sui corrispettivi attengono all'adempimento e all'inadempimento, non all'esercizio di poteri autoritativi. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della struttura sanitaria alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una mera contestazione della valutazione delle prove operate dal giudice di merito.

  • art. 116, primo comma, c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per anomalie motivazionali nei limiti consentiti.

  • art. 1355 c.c.

    La doglianza sul termine per le contestazioni ispettive è stata ritenuta infondata, non emergendo una condizione meramente potestativa.

  • art. 133, primo comma, lett. b) e c), d.lgs. n. 104/2010

    Nelle controversie sul pagamento di corrispettivi in fase esecutiva del rapporto concessorio la giurisdizione ordinaria riguarda il profilo paritetico e patrimoniale del rapporto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di percezione sul significato probatorio di un documento deve essere fatto valere con revocazione, non con ricorso per cassazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito distribuisca erroneamente l'onere probatorio tra le parti; non è invece deducibile per contestare la diversa valutazione delle prove o il convincimento raggiunto dal giudice sulla base degli elementi istruttori.
  • In cassazione, la doglianza fondata sulla mancata considerazione di un fatto asseritamente non contestato richiede il puntuale rispetto dell'onere di autosufficienza, con indicazione degli atti in cui il fatto sarebbe stato dedotto e della sede in cui sarebbe risultato pacifico.
  • L'eventuale errore di percezione del contenuto o del significato probatorio di un documento non integra, di regola, un vizio deducibile con ricorso per cassazione, ma deve essere fatto valere con revocazione per errore di fatto.
  • L'interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o apparente; chi censura la lettura della clausola deve indicare specificamente i canoni violati e trascrivere la parte contrattuale rilevante.
  • Nei rapporti tra struttura sanitaria e amministrazione sanitaria, nella fase esecutiva del rapporto, l'accertamento dell'adempimento/inadempimento e della debenza dei corrispettivi attiene a un profilo paritetico e patrimoniale, distinto dall'esercizio di poteri autoritativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAgenzia
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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