Cassazione Penale, Sentenza n. 7863/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale del riesame di Cagliari aveva annullato il decreto di sequestro preventivo sulla polizza "POSTA FUTURO PER TE" n. 50013537760, ritenendo violato l'art. 597, comma 3, c.p.p.: in materia di misure patrimoniali il giudice d'appello non può disporre sequestro o confisca non ordinati in primo grado se il pubblico ministero non ha impugnato quel punto della decisione, per evitare la "reformatio in peius". Il P.M. ricorre in Cassazione lamentando violazione di legge: le polizze sono emerse dopo la pronuncia di primo grado; poiché la condanna di Vadilonga è avvenuta con rito abbreviato, il P.M. non poteva impugnare ai sensi dell'art. 443, comma 3, c.p.p., e quindi l'impossibilità per il giudice d'appello di disporre il sequestro frustra la funzione preventiva della misura quando i beni vengono scoperti in epoca successiva alla sentenza di primo grado. Sostiene dunque che, in casi di scoperta tardiva dei cespiti, il giudice d'appello dovrebbe poter ordinare misure cautelari patrimoniali almeno fino al giudizio di esecuzione per ragioni di prevenzione, ragionevolezza ed eguaglianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del P.M. Confermando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il giudice d'appello non possa imporre sequestro o confisca (richiamando in particolare l'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 e la disciplina dell'art. 597 c.p.p.) quando il primo grado si è concluso senza applicazione di tale misura e il P.M. non ha proposto gravame su quel punto, perché ciò violerebbe il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius. La Corte ha inoltre ricordato che l'omissione può essere eventualmente rimediata in sede di esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. Pertanto l'ordinanza che aveva annullato il sequestro è stata confermata e il ricorso del P.M. è stato rigettato.
Norme richiamate
Norma richiamata nella motivazione originaria in relazione al decreto di sequestro emesso; il testo è stato citato come parte della base procedurale del provvedimento impugnato
Richiamato nel provvedimento impugnato in relazione ai reati connessi allo stupefacente; utilizzato quale riferimento sostanziale per il provvedimento ablativo
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Norma del testo unico stupefacenti citata come base normativa per il sequestro relativo ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale del diritto penale sugli illeciti relativi agli stupefacenti, in relazione ai quali è stato disposto il sequestro
Richiama il principio secondo cui l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione limitatamente ai punti della decisione impugnati e vieta al giudice d'appello di infliggere misure più gravi o nuove in assenza di gravame del P.M.; è stato ritenuto violato dal sequestro disposto in appello senza impugnazione del P.M.
Norma che limita la facoltà di impugnazione del P.M. in caso di giudizio abbreviato; il P.M. ha dedotto dall'applicazione di questa disposizione l'impossibilità di proporre gravame nel caso concreto
art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito)
Norma richiamata dalla giurisprudenza sul regime delle misure patrimoniali di sicurezza; la Corte ha ricordato che l'applicazione di misure ablatorie in appello è preclusa in assenza di impugnazione del P.M.
art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Citata in giurisprudenza di riferimento come esempio di misure patrimoniali la cui applicazione in appello è limitata dal divieto di reformatio in peius se il P.M. non ha impugnato
Segnalato come rimedio procedurale: l'omissione di provvedimenti ablativi in sede di giudizio può essere fatta valere in sede di esecuzione ai sensi di questa norma
art. 183-quarter disp. att. c.p.p.
Riferimento normativo richiamato nel corso delle conclusioni del P.G. circa la competenza funzionale del giudice in materia di sequestro e confisca; la Corte tuttavia ha ritenuto che i principi processuali non siano derogabili
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può applicare una misura ablativa o di sicurezza patrimoniale nuova o più grave rispetto a quanto deciso in primo grado se il pubblico ministero non ha impugnato quel punto della sentenza, per rispetto del principio devolutivo e del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.).
- La peculiarità del caso (scoperta tardiva di beni dopo la sentenza di primo grado) non consente di derogare al principio: la protezione preventiva del patrimonio può essere seguita mediante i rimedi in sede di esecuzione, ad es. istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.
- Quando la condanna è intervenuta con rito abbreviato e la legge limita l'impugnazione del P.M. (art. 443 c.p.p.), il potere di intervento cautelare in appello è più restrittivo; l'assenza di gravame del P.M. impedisce al giudice del gravame di aggravare la posizione patrimoniale dell'imputato.
- Per salvaguardare l'efficacia preventiva delle misure, l'azione dovrebbe concentrarsi sulla tempestiva proposizione di istanze di sequestro non appena vengono individuati beni riconducibili all'imputato, ovvero ricorrere agli strumenti dell'esecuzione per colmare omissioni, ma non è consentito che il giudice d'appello crei misure ablative nuove in assenza di impugnazione dell'accusa.
- In caso di scoperta successiva di cespiti, è consigliabile avviare gli strumenti esecutivi o amministrativi disponibili e, se possibile, promuovere tempestivamente le iniziative processuali previste per ottenere la conservazione dei beni (richieste di sequestro al giudice dell'esecuzione o ricorso per la fase esecutiva).
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