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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22786/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero di somme dovute in restituzione di un finanziamento di originari euro 400.000,00 concesso a una società, con condanna solidale di due garanti entro il limite di euro 160.000,00 ciascuno per quanto emerge dal testo. L'opposizione al decreto ingiuntivo è stata rigettata in primo grado e l'appello è stato respinto. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 2724 c.c. per mancata ammissione di prova testimoniale che, secondo loro, avrebbe dovuto essere ammessa perché diretta a provare successivi accordi con la banca e assistita da principio di prova scritta desumibile dagli estratti conto; 2) violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, comma 4, TUB per asserita indeterminatezza della clausola sugli interessi corrispettivi, anche per difformità tra interessi contrattuali e quelli applicati in esecuzione e per mancanza dell'indicazione del T.A.N.; 3) violazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 1 L. 108/1996 per preteso superamento del tasso soglia, sostenuto dal consulente di parte per effetto del tasso di mora e di oneri accessori, oltre alla mancata CTU; 4) omesso esame di fatto decisivo per mancata valutazione di prove testimoniali dirette a dimostrare condotte contrarie a buona fede e le rimesse effettuate dalla debitrice; 5) omesso esame di contestazioni tecniche di parte, tra cui il mancato inserimento del TAN e il contrasto tra clausola contrattuale e documento di sintesi; 6) omesso esame delle circostanze poste a base della richiesta di CTU, ritenuta necessaria per accertare le violazioni della banca. Nel corso del giudizio di legittimità uno dei garanti ha rinunciato agli atti del processo, con accettazione della banca.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra la banca e uno dei garanti che aveva rinunciato agli atti. Per il resto ha dichiarato inammissibile il ricorso della società debitrice principale e dell'altro garante, ritenendo tutti i motivi generici e carenti di autosufficienza: la prova testimoniale non era stata trascritta nei suoi contenuti, le censure sulla clausola interessi non riportavano il testo della clausola contestata, le doglianze sul superamento del tasso soglia erano nuove o comunque prive di specificità quanto a oneri e rilievi tecnici, i motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. erano formulati in modo generico e non consentivano il controllo di decisività, e il diniego di CTU rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti nei rapporti non estinti, con compensazione per il rapporto definito per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 2724 c.c.

    La prova testimoniale in deroga al divieto non può essere invocata utilmente in cassazione senza specificare in modo puntuale i capitoli di prova e le circostanze da dimostrare, così da consentire il controllo sulla decisività e sull'eventuale principio di prova scritta.

  • art. 1346 c.c.

    La dedotta indeterminatezza di una clausola contrattuale deve essere censurata riportando il contenuto della clausola stessa; non è sufficiente affermarne apoditticamente l'indeterminatezza o dedurre difformità applicative in fase esecutiva.

  • art. 117, comma 4, TUB

    La violazione della normativa di trasparenza bancaria deve essere dedotta in modo specifico e riferita al contenuto concreto della clausola contestata, non bastando richiami generici al mancato inserimento del TAN.

  • art. 1815 c.c.

    La censura di usurarietà richiede una contestazione specifica e autosufficiente degli elementi che compongono il tasso effettivo, inclusi gli eventuali oneri da sommare al tasso di mora.

  • art. 1 L. 108/1996

    Il superamento del tasso soglia deve essere allegato con indicazione della natura e dell'importo degli oneri considerati; doglianze generiche sono inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto in modo generico; occorre indicare il fatto storico, la sua decisività e come esso sia stato discusso tra le parti.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del processo da parte di uno dei ricorrenti, accettata dalla controparte, ha determinato l'estinzione limitatamente al relativo rapporto processuale.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti risultanti dal dispositivo.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura di mancata ammissione di prova testimoniale o di omesso esame della stessa è inammissibile se il ricorrente non trascrive o comunque non specifica i capitoli di prova e le circostanze da dimostrare, impedendo il controllo sulla decisività della prova.
  • La dedotta indeterminatezza di una clausola contrattuale deve essere argomentata riportando il contenuto della clausola e confrontandolo con la disciplina invocata; non sono sufficienti affermazioni generiche o il richiamo a divergenze emerse in fase esecutiva.
  • La contestazione dell'usurarietà di un contratto bancario deve indicare con precisione quali oneri siano stati sommati al tasso e in quale misura; senza tale specificazione la censura è generica e inammissibile.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico decisivo asseritamente omesso e delle ragioni della sua decisività; la mera critica alla valutazione delle risultanze istruttorie non è sufficiente.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui mancata ammissione può essere motivata anche implicitamente dal contesto della decisione e dall'assetto complessivo del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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