Cassazione Penale, Sentenza n. 34435/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La vicenda riguardava il conferimento e la gestione illecita di rifiuti, anche mediante veicoli fuori uso, in un procedimento relativo a reati ambientali e a un’associazione per delinquere. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 29 settembre 2016, aveva condannato due imputati alla pena di sei anni di reclusione per il reato associativo e diversi reati-fine; un imputato a dieci mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa per due episodi del capo D8; e un altro a un anno di reclusione ed euro 15.000 di multa per la condotta del 2 maggio 2009. Aveva inoltre disposto il risarcimento di euro 50.000 ciascuno in favore di WWF e Comune di Marina di Gioiosa Jonica e la confisca degli automezzi sequestrati. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 15 maggio 2019, depositata il 12 gennaio 2026, aveva assolto due imputati dal reato associativo per il periodo 11 ottobre-18 dicembre 2008, rideterminato per uno di essi la pena relativa al periodo successivo in tre anni e otto mesi, dichiarato prescritti i residui reati e condannato gli imputati in solido al pagamento di ulteriori euro 50.000 a Legambiente Calabria, confermando le altre statuizioni civili. I ricorsi hanno sollevato, in sintesi, le seguenti questioni. Un imputato ha contestato l’insufficienza della motivazione sulle statuizioni civili, sull’an e sul quantum del danno, sui criteri della liquidazione equitativa e sull’estensione della condanna a Legambiente. Un altro ha denunciato l’omessa risposta ai motivi d’appello concernenti ordinanze istruttorie, rinnovazione dell’istruttoria, prove a discarico, attenuanti generiche, confisca e statuizioni civili; ha contestato la qualificazione dei fatti come reati-fine anziché come reato di cui all’art. 260 d.lgs. 152/2006, la configurabilità dell’associazione per delinquere e il proprio ruolo, la sussistenza del numero minimo di partecipanti, la decorrenza della condotta associativa in relazione all’entrata in vigore del D.P.C.M. del 18 dicembre 2008 e la mancata riduzione del risarcimento dopo l’assoluzione parziale. Un terzo ha contestato la motivazione sulla responsabilità, la mancata revoca delle statuizioni civili per asserita prescrizione già maturata prima del deposito della motivazione di primo grado e l’insufficienza della motivazione sull’an e sul quantum del danno, compresa la condanna in favore di Legambiente. Il quarto ha dedotto analoghe questioni sulla prescrizione e sulle statuizioni civili, contestando inoltre la qualificazione delle auto come rifiuti, l’assenza di una condotta di gestione e di un’utilità economica, la solidarietà risarcitoria per condotte e conferimenti di diversa entità e la confisca dei veicoli dopo la prescrizione. È stata inoltre eccepita dalla parte civile la tardività del deposito della requisitoria del Procuratore generale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività della requisitoria: il lieve ritardo non determina inutilizzabilità, non essendo prevista una sanzione, e nel rito camerale non partecipato la nullità ricorre solo se il pubblico ministero non è stato messo in condizione di concludere. Quanto a Femia, la motivazione d’appello sulla conferma della responsabilità associativa per il periodo successivo al 18 dicembre 2008 è stata giudicata lacunosa e generica, perché non si confrontava con le specifiche obiezioni difensive sul ruolo e sulla qualificazione dei fatti, anche alla luce dell’assoluzione dal reato di cui all’art. 260 d.lgs. 152/2006. Essendo però maturata la prescrizione il 25 ottobre 2025, la sentenza è stata annullata senza rinvio nei suoi confronti quanto agli effetti penali; il motivo sulla richiesta di revoca dei veicoli e della ditta è rimasto assorbito. La Corte ha escluso che i reati-fine attribuiti a Camarda e Simonetti fossero già prescritti prima della sentenza di primo grado: ai fini del computo rileva la lettura del dispositivo di condanna, avvenuta il 29 settembre 2016, e non il successivo deposito della motivazione del 13 dicembre 2016. Tenuto conto della sospensione di sessanta giorni, le prescrizioni maturarono il 30 novembre 2016 per il fatto attribuito a Camarda e il 2 gennaio 2017 per quello attribuito a Simonetti. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata, seppur sintetica, la motivazione d’appello sulla mancata assoluzione nel merito dei reati prescritti, richiamando gli accertamenti di polizia giudiziaria e la testimonianza che identificavano gli imputati nei conferimenti alla società destinataria. Ha confermato che il reato emergenziale di cui all’art. 6, comma 1, lett. d), d.l. 172/2008, come l’omologa contravvenzione dell’art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, è istantaneo e può integrarsi con un solo trasporto abusivo di rifiuti; per i veicoli fuori uso, la natura di rifiuto pericoloso può desumersi anche dalle modalità di raccolta e deposito, se non risulta effettuata la rimozione dei liquidi o di altre componenti pericolose. Ha respinto anche la censura sulla confisca dei veicoli di Simonetti, ritenendo applicabile la confisca obbligatoria prevista dall’art. 6, comma 1-bis, d.l. 172/2008 anche in caso di prescrizione, quando vi sia stata condanna in primo grado e l’accertamento del reato e della sua attribuzione all’imputato sia rimasto inalterato nei successivi gradi. I ricorsi sono stati invece accolti quanto alle statuizioni civili. La Corte ha ritenuto rituale l’invio in primo grado delle conclusioni di Legambiente tramite PEC e non ha censurato, su tale base, l’accoglimento del suo appello. Ha però rilevato che la Corte d’appello aveva confermato le statuizioni civili senza esaminare le specifiche contestazioni sui criteri di quantificazione e sulla solidarietà, né considerare, per Coluccio e Femia, l’assoluzione parziale dal reato associativo. La liquidazione equitativa richiede l’indicazione, almeno sintetica, dei fatti materiali considerati e del percorso logico seguito; la solidarietà per danni derivanti da fatti distinti richiede di verificare e motivare l’interdipendenza delle condotte e il loro contributo efficiente alla produzione del medesimo evento dannoso in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario. La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p.
nel giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, non osta alla trattazione e alla decisione del ricorso la mancata acquisizione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, ricorrendo la nullità ex art. 178, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. nel solo caso, non ravvisabile nell’odierna vicenda, in cui il Pubblico Ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere.
Nel rito camerale non partecipato, la mancata acquisizione delle conclusioni scritte del pubblico ministero determina nullità soltanto se questi non è stato posto in condizione di concludere; il mero ritardo nel deposito non comporta inutilizzabilità in assenza di una specifica sanzione.
La carenza argomentativa sulla parziale conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto al reato associativo imporrebbe l’annullamento con rinvio dellapronuncia gravata, ma deve prendersi atto che nel frattempo è maturata, in data 25 ottobre 2025, la prescrizione del reato.
Una motivazione generica e non confrontata con le specifiche obiezioni difensive sulla responsabilità associativa è viziata; se, insieme al vizio motivazionale, è sopravvenuta la prescrizione, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio quanto agli effetti penali.
Ora, non c’è dubbio che la motivazione della pronuncia impugnata, peraltro depositata dopo oltre 6 anni e mezzo dalla decisione (aspetto questo rimesso alle valutazioni della Procura generale di questa Corte), risulta sul punto oggettivamente lacunosa, avendo i giudici di secondo grado fatto ricorso ad affermazioni generiche e del tutto sganciate dalle risultanze probatorie, omettendo di confrontarsi con le obiezioni difensive, che erano adeguatamente specifiche, sia rispetto al ruolo di Femia, sia in punto di qualificazione giuridica dei fatti, stante la concomitante assoluzione dal reato ex art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006.
La decisione sulla responsabilità per associazione deve confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive sulla qualificazione giuridica dei fatti, specialmente quando l’imputato è stato assolto dal distinto reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.
ai fini del computo della prescrizione del reato, deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata.
Per il computo della prescrizione rileva la data di lettura del dispositivo della sentenza di condanna, non la successiva data di deposito della motivazione.
art. 6, comma 1, lett. d), d.l. 172/2008, convertito dalla l. 210/2008
il delitto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l’omologo reato contravvenzionale previsto dall’art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti.
Il reato emergenziale di trasporto abusivo di rifiuti è istantaneo e si perfeziona anche con un singolo trasporto, senza necessità di stabilità o reiterazione della condotta.
art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006
il delitto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l’omologo reato contravvenzionale previsto dall’art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti.
Anche la contravvenzione di trasporto abusivo di rifiuti si configura come reato istantaneo, integrato da un unico trasporto abusivo.
art. 6, comma 1-bis, d.l. 172/2008, convertito dalla l. 210/2008
Dunque, venendo in rilievo un’ipotesi di confisca obbligatoria, deve ritenersi, secondo i criteri ermeneutici elaborati da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Rv. 284529 e Sez. Un., n. 15229 del 22/09/2022, Rv 284209), che tale misura di sicurezza patrimoniale possa essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui, come avvenuto nella vicenda processuale in esame, vi sia stata condanna in primo grado e l’accertamento relativo alla sussistenza del reato e alla sua ascrivibilità all’imputato sia rimasto inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.
La confisca obbligatoria del veicolo può essere mantenuta nonostante la prescrizione se vi è stata condanna in primo grado e l’accertamento della sussistenza del reato e della sua attribuzione all’imputato è rimasto invariato nei successivi gradi.
Ora, se è vero che sull’ “an” della condanna degli imputati al risarcimento del danno le considerazioni del Tribunale erano state pertinenti e non illogiche (cfr. pagine 69 e 70 della sentenza di primo grado), è altrettanto vero che sono rimaste ignorate le censure sui criteri di quantificazione del danno che, pur in presenza di una valutazione equitativa, avrebbero comunque dovuto essere illustrati, almeno in sintesi.
La condanna al risarcimento derivante dal reato deve essere motivata anche quanto ai criteri di quantificazione del danno, sebbene la liquidazione sia equitativa.
Ora, se è vero che sull’ “an” della condanna degli imputati al risarcimento del danno le considerazioni del Tribunale erano state pertinenti e non illogiche (cfr. pagine 69 e 70 della sentenza di primo grado), è altrettanto vero che sono rimaste ignorate le censure sui criteri di quantificazione del danno che, pur in presenza di una valutazione equitativa, avrebbero comunque dovuto essere illustrati, almeno in sintesi.
La statuizione risarcitoria collegata al reato richiede una motivazione che consenta di comprendere i criteri essenziali di quantificazione, anche quando il danno è liquidato equitativamente.
Parimenti non affrontate sono state le obiezioni riferite alla non corretta applicazione del principio di solidarietà passiva tra gli imputati condannati, tema questo rispetto al quale occorreva chiarire se e in che termini le diverse condotte dei ricorrenti abbiano avuto incidenza nell’eziologia dei danni subiti dalle parti civili.
La decisione sulle domande civili deve esaminare le contestazioni relative alla solidarietà risarcitoria e chiarire il contributo delle diverse condotte alla produzione del danno.
in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, pur senza la necessità di indicare analiticamente i calcoli dell’ammontare del risarcimento.
La liquidazione equitativa dei danni morali è legittimamente motivata indicando i fatti materiali considerati e il percorso logico seguito, senza necessità di esporre analiticamente i calcoli.
in tema di responsabilità civile derivante da reato, è legittima la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distinti fatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario, profilo questo non verificato dai giudici di appello.
La condanna solidale può riguardare imputati responsabili di fatti distinti e non commessi in concorso solo se le condotte sono interdipendenti e hanno contribuito efficacemente al medesimo evento dannoso in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario.
nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito.
In appello, se il reato si estingue per prescrizione ma è presente la parte civile, il giudice deve comunque valutare se sussistano i presupposti per l’assoluzione nel merito e non può limitarsi a dichiarare l’estinzione e decidere sulle conseguenze civili.
Massime di principio
- Nel rito camerale non partecipato, la mancata acquisizione delle conclusioni scritte del pubblico ministero determina nullità soltanto quando il pubblico ministero non sia stato posto in condizione di concludere; il semplice ritardo nel deposito non comporta inutilizzabilità in assenza di una sanzione processuale.
- Quando la motivazione di condanna per associazione per delinquere è generica e omette di confrontarsi con specifiche deduzioni difensive sul ruolo dell’imputato e sulla qualificazione giuridica dei fatti, il vizio motivazionale, sopravvenuta la prescrizione, comporta l’annullamento senza rinvio agli effetti penali; le statuizioni civili possono essere annullate con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
- Ai fini del computo della prescrizione, rileva la lettura del dispositivo della sentenza di condanna, non il successivo deposito della motivazione.
- Il trasporto abusivo di rifiuti previsto dalla normativa emergenziale e dalla corrispondente disciplina generale è un reato istantaneo, integrabile con un solo trasporto, senza che occorrano stabilità o continuità della condotta.
- La natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso può desumersi dalle modalità di raccolta e deposito quando non risulti che siano state rimosse le componenti pericolose, quali liquidi o altri elementi pericolosi.
- La confisca obbligatoria del veicolo prevista per i reati ambientali considerati può essere applicata anche dopo la prescrizione se vi è stata condanna in primo grado e l’accertamento del reato e della sua attribuzione all’imputato è rimasto inalterato nei successivi gradi.
- La liquidazione equitativa del danno morale deve indicare i fatti materiali considerati e il percorso logico seguito, ma non richiede l’esposizione analitica dei calcoli dell’importo.
- La condanna solidale al risarcimento può essere pronunciata anche per fatti distinti non commessi in concorso solo se le condotte sono interdipendenti e hanno contribuito efficacemente allo stesso evento dannoso in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario; tale rapporto deve essere accertato e motivato.
- In appello, dichiarata la prescrizione in un giudizio con parte civile, il giudice deve comunque valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito.
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