Cassazione Penale, Sentenza n. 34311/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata è stata condannata dal Tribunale di Locri, con sentenza del 20 gennaio 2025, confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria il 17 febbraio 2026, per furto aggravato di energia elettrica, commesso mediante allaccio diretto alla rete del Servizio elettrico nazionale nel periodo compreso tra aprile 2018 e il 9 giugno 2022. È stata ritenuta l’aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, oltre alla recidiva. Con il primo motivo ha dedotto che il reato fosse improcedibile per mancanza di querela, essendo inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 150/2022 e non essendosi costituita parte civile. Con il secondo ha invocato il divieto di un secondo giudizio ex art. 649 c.p.p., sostenendo che il fatto coincidesse con quello già giudicato dal Tribunale di Locri con sentenza del 10 maggio 2022, relativo a un furto di energia nello stesso immobile, contestato per il periodo aprile 2016-19 marzo 2018. Con il terzo ha censurato il trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della recidiva, invocandone la rideterminazione in ragione del proscioglimento intervenuto nel precedente procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il furto aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 7, c.p. è procedibile d’ufficio e, inoltre, la mancanza di querela non era stata eccepita in appello, benché la disciplina sulla procedibilità fosse già in vigore prima dell’impugnazione di merito. La mancata costituzione di parte civile è stata ritenuta irrilevante; la Corte ha tuttavia corretto, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., l’erronea revoca delle statuizioni civili contenuta nella sentenza impugnata, qualificandola come mero refuso. Il secondo motivo è stato rigettato: il furto di energia mediante allaccio abusivo è un reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata, la cui consumazione cessa con l’ultimo prelievo; il giudicato relativo a un periodo precedente non preclude il giudizio per la prosecuzione della condotta in un distinto segmento temporale. Il precedente processo riguardava le condotte fino al 19 marzo 2018, mentre quello attuale concerneva quelle da aprile 2018 al 9 giugno 2022. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva erano state proposte per la prima volta in cassazione, erano generiche e non riguardavano questioni rilevabili d’ufficio né ipotesi di pena illegale; sul punto si era quindi verificata preclusione per effetto devolutivo dell’appello.
Norme richiamate
artt. 624 e 625, n. 7, c.p.
Nel caso in esame risulta contestata, oltre che ritenuta nelle conformi decisioni di merito, la circostanza aggravante dell'essere stato il bene sottratto destinato a pubblico servizio, che rende quindi il reato procedibile d’ufficio.
Il furto aggravato dalla circostanza prevista dall’art. 625, n. 7, c.p. è procedibile d’ufficio.
art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 150/2022
Per effetto dell'entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 la procedibilità d'ufficio per i reati di furto è stata mantenuta per i fatti aggravati ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen.
La riforma ha mantenuto la procedibilità d’ufficio per i furti aggravati ai sensi dell’art. 625, n. 7, c.p.
art. 85 d.lgs. 150/2022
Per effetto dell'entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 la procedibilità d'ufficio per i reati di furto è stata mantenuta per i fatti aggravati ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen.
La doglianza fondata sul termine previsto dall’art. 85 non conduce all’improcedibilità quando il furto è aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 7, c.p. ed è dunque procedibile d’ufficio.
art. 649 c.p.p.
la "identità del fatto", che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem", non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodi diversi
Il divieto di un secondo giudizio non opera quando il nuovo procedimento riguarda la prosecuzione della condotta in un periodo successivo e distinto da quello già giudicato.
art. 619 c.p.p.
i casi di rettificazione della motivazione di cui all'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – errori di diritto o nell’indicazione dei testi di legge, errori di denominazione o computo nella specie o nella quantità della pena - non sono tassativi, sicché risulta suscettibile di correzione ogni erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità e che non ne comporti, come nella specie, l'annullamento
La rettificazione prevista dall’art. 619 c.p.p. può riguardare anche enunciati erronei diversi dalle ipotesi espressamente esemplificate, se l’errore è palese e pacificamente riconoscibile e non comporta l’annullamento della sentenza.
art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 99 c.p.
Doglianze formulate senza dedurre questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, o ipotesi di illegalità della pena, e da ritenersi quindi non consentite.
La contestazione della recidiva non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, salvo che la censura riguardi una questione rilevabile d’ufficio o l’illegalità della pena.
Massime di principio
- Il furto aggravato dalla circostanza che il bene sottratto sia destinato a pubblico servizio, prevista dall’art. 625, n. 7, c.p., è procedibile d’ufficio; la mancanza di querela non determina quindi l’improcedibilità.
- La mancanza di querela, quando la relativa condizione di procedibilità sia stata introdotta prima dell’impugnazione di merito, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata eccepita in appello.
- Il furto di energia realizzato mediante allaccio abusivo alla rete è un reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata: le successive captazioni costituiscono atti di un’unica azione furtiva e la consumazione cessa con l’ultimo prelievo.
- Ai fini del ne bis in idem, il giudicato relativo a un determinato periodo di un reato a consumazione prolungata non impedisce il giudizio per la prosecuzione della condotta in un periodo successivo non compreso nell’imputazione già definita.
- I motivi relativi al trattamento sanzionatorio non si intendono implicitamente devoluti con l’impugnazione limitata alla responsabilità; in mancanza di specifica impugnazione sul punto opera la preclusione derivante dall’effetto devolutivo.
- La recidiva non può essere contestata per la prima volta con il ricorso per cassazione, salvo che siano dedotte questioni rilevabili d’ufficio o un’ipotesi di pena illegale.
- La rettificazione ai sensi dell’art. 619 c.p.p. può correggere anche un enunciato erroneo non compreso nelle ipotesi espressamente indicate dalla norma, se l’errore è palese e pacifico e la correzione non comporta l’annullamento della decisione.
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