Cassazione Penale, Sentenza n. 34427/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è quella del 12 novembre 2025 della Corte d’Assise d’appello di Brescia, che, in parziale riforma della pronuncia del 23 gennaio 2025 della Corte d’Assise di Brescia, ha confermato la responsabilità dell’imputato per l’omicidio di Rama Nexhat, la distruzione del cadavere e la detenzione illegale dell’arma, ma ha escluso la premeditazione, confermato le attenuanti generiche e, applicata la diminuente del rito abbreviato, ha rideterminato la pena in quattordici anni di reclusione. Secondo la ricostruzione di merito, la vittima, creditrice dell’imputato per somme oggetto di pressanti richieste di restituzione, fu uccisa con un colpo di pistola alla nuca nell’officina dell’imputato; il corpo fu trasportato nel bagagliaio della sua Range Rover, poi incendiata in un’area agricola, e l’imputato rientrò a piedi verso l’officina. La responsabilità fu ricavata dalla convergenza di elementi, tra cui la presenza della vittima nell’officina, la sequenza dei movimenti del veicolo e dell’imputato, le telecamere volontariamente disattivate, le tracce biologiche e gli indizi di pulizia nell’area dell’officina, oltre al movente economico. L’imputato ha proposto tre motivi. I primi due, riferiti a tutti i capi, hanno denunciato vizi motivazionali e travisamenti, sostenendo che la responsabilità non fosse provata oltre ogni ragionevole dubbio e che non fossero state adeguatamente considerate ipotesi alternative: il protratto funzionamento del telefono della vittima presso la zona dell’incendio; la pista relativa a Pisana, Bono, Kruja e soggetti kosovari; la lettura delle riprese video, in particolare quella delle ore 13:06; il rinvenimento della targa anteriore della Range Rover; l’ambiguità delle tracce biologiche e il carattere asseritamente circolare degli indizi relativi all’omicidio e all’arma. Il terzo motivo ha contestato specificamente la responsabilità per la distruzione del cadavere e per la detenzione dell’arma, richiamando il telefono ancora attivo nella zona del rogo e ipotizzando che la vittima avesse portato l’arma in officina, nonché denunciando un’inversione dell’onere della prova. Il Procuratore generale ha impugnato l’esclusione della premeditazione per vizio di motivazione. Ha dedotto che la Corte d’appello non avesse confrontato in modo completo e persuasivo gli elementi valorizzati dal primo giudice: la risalenza del conflitto economico; l’appuntamento mattutino; il messaggio ai dipendenti di non presentarsi al lavoro; la disattivazione progressiva delle telecamere; il sopralluogo nell’area poi usata per l’incendio; la sequenza delle condotte preparatorie e il luogo scelto per disfarsi del cadavere. Secondo il Procuratore generale, questi dati andavano valutati unitariamente per stabilire se il proposito omicida fosse maturato e persistito per un apprezzabile intervallo temporale.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso dell’imputato in larga parte inammissibile e, per il resto, infondato. Ha giudicato generiche o non decisive le censure sul telefono della vittima, sulle piste alternative, sulle riprese delle ore 13:06, sulla targa, sulle tracce biologiche e sulla ricostruzione complessiva; ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo specifico relativo ai capi di distruzione del cadavere e detenzione dell’arma. Ha rigettato il ricorso dell’imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Ha invece accolto il ricorso del Procuratore generale, rilevando che la Corte d’appello aveva esaminato solo parte degli elementi considerati dal primo giudice e li aveva valutati in modo parcellizzato, senza un confronto critico adeguato con la precedente motivazione. In particolare, la motivazione sull’esclusione della premeditazione non aveva contestualizzato il movente economico, l’appuntamento mattutino, le condotte preparatorie, il sopralluogo e la scelta del luogo di abbruciamento. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla premeditazione, con rinvio alla Corte d’Assise d’appello di Venezia per un nuovo giudizio sul punto. Restano definitivi l’accertamento della responsabilità per i reati contestati e il riconoscimento delle attenuanti generiche; al giudice di rinvio spetterà determinare, ove necessario, il trattamento sanzionatorio. La liquidazione delle spese della parte civile nel giudizio di legittimità è rimessa alla sentenza che definirà il giudizio, non essendo stata depositata nota spese.
Norme richiamate
art. 575 c.p.
Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell’imputato per i sopra indicati delitti.
La norma è richiamata quale fattispecie di omicidio per la quale è stata confermata la responsabilità dell’imputato; la Cassazione ha reso definitivo tale accertamento.
art. 411 c.p.
Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell’imputato per i sopra indicati delitti.
La norma è richiamata per il delitto di distruzione del cadavere, la cui responsabilità è rimasta confermata dopo il rigetto del ricorso dell’imputato.
art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell’imputato per i sopra indicati delitti.
La disposizione è applicata alla detenzione illegale dell’arma da sparo utilizzata per l’omicidio; la Cassazione ha ritenuto non fondate le censure difensive sul punto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata relativamente alla premeditazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Assise di appello di Venezia.
Il vizio di motivazione è stato ritenuto fondato limitatamente all’esclusione della premeditazione, per l’insufficiente confronto della sentenza d’appello con gli argomenti e gli elementi valutati dal primo giudice.
art. 192, comma 2, c.p.p.
La circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione.
La premeditazione può essere provata per inferenza da indizi gravi, precisi e concordanti, valutati globalmente; non occorre fissare con assoluta precisione il momento in cui il proposito è sorto, purché gli elementi consentano di accertare i requisiti cronologico e ideologico.
art. 533, comma 1, c.p.p.
Il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che ne legittima ai sensi dell'art. 533, comma primo, cod. proc. pen. la condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
La condanna è compatibile con lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio quando le ricostruzioni alternative rimaste prospettabili siano mere eventualità remote, prive di riscontro nel processo e contrarie alla normale razionalità.
art. 187 c.p.p.
La circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione.
La sussistenza della premeditazione è un fatto da provare e può essere accertata attraverso una valutazione logica e complessiva degli indizi.
art. 59 c.p.
Orbene, tralasciando le questioni definitorie circa la tipologia di motivazione richiesta (si opina spesso per la necessità di una “motivazione rafforzata”), è richiesto un apparato argomentativo di pertinente forza persuasiva, fondato su un analitico ed esaustivo confronto critico con il correlato ragionamento del primo giudice, particolarmente approfondito quando la diversa valutazione dep. 2026, D’Ambrosio, Rv. 289123 - 02) e correlativamente adeguato quando anche a titolo di colpa ex art. 59 cod. pen.
La Corte richiama la disciplina delle circostanze e precisa che il confronto motivazionale richiesto al giudice d’appello deve essere adeguato anche quando la diversa valutazione riguardi l’imputazione di una circostanza a titolo di colpa.
art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso dell’imputato consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso dell’imputato comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello riforma la decisione di primo grado su un punto rilevante, deve individuare i passaggi fondamentali del proprio ragionamento alternativo e confrontarsi specificamente con gli argomenti più significativi della prima sentenza, spiegando perché non sono condivisibili e perché la riforma è necessaria. Il criterio si applica anche alla diversa valutazione di una circostanza aggravante.
- Il principio dell’accertamento oltre ogni ragionevole dubbio riguarda anche le circostanze aggravanti, poiché sono elementi fattuali che possono determinare un aggravamento del trattamento sanzionatorio.
- La premeditazione richiede un apprezzabile intervallo tra l’insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione circa il recesso, e una risoluzione criminosa ferma e perdurante senza soluzione di continuità fino alla commissione del delitto.
- La premeditazione può essere dimostrata mediante prova logica basata su indizi relativi alle modalità del fatto, al tempo e al luogo, al movente e agli altri elementi del caso; non è indispensabile individuare con assoluta precisione il momento di insorgenza del proposito, purché la valutazione complessiva consenta di accertare in termini di certezza processuale i requisiti cronologico e ideologico.
- Il movente può costituire un indizio della premeditazione, ma non è da solo sufficiente a integrarla; deve essere valutato insieme agli altri elementi e nel contesto temporale e fattuale in cui si è sviluppato.
- Le ipotesi alternative escludono la condanna solo se il dubbio che introducono è ragionevole e trova sostegno nelle emergenze processuali; eventualità meramente congetturali e prive di riscontri non impongono di abbandonare la ricostruzione accusatoria.
- A fronte di una prova positiva della disponibilità di un’arma in capo all’imputato, l’allegazione difensiva di una diversa provenienza deve essere sostenuta da concreti elementi fattuali; la mancata allegazione di elementi contrari può essere valutata nel quadro probatorio, senza che ciò comporti inversione dell’onere della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34433/2026 del 24/09/2026
- Sentenza penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34437/2026 del 24/09/2026
- Sentenza penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34311/2026 del 24/09/2026
- Sentenza penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34312/2026 del 24/09/2026
- Sentenza penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34313/2026 del 24/09/2026
- Sentenza penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34407/2026 del 24/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →