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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34313/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata assolta)

La controversia

La Corte di appello di Bari aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dalla ricorrente, arrestata in flagranza il 19 dicembre 2022 insieme al marito per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, dopo il rinvenimento di un chilogrammo di cocaina occultato in un doppio fondo dell’autovettura. Dopo la convalida dell’arresto era stata applicata la custodia cautelare in carcere, poi convertita per lei in arresti domiciliari; all’esito del giudizio abbreviato era stata assolta perché il fatto non costituisce reato, con sentenza irrevocabile il 29 luglio 2023. Il giudice della riparazione aveva ravvisato una condotta gravemente colposa causalmente concorrente all’applicazione della misura, ritenendo inverosimile che la donna ignorasse il trasporto e attribuendo rilievo alla partecipazione al viaggio in coppia. La ricorrente ha denunciato, in primo luogo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 314 c.p.p.: l’affermazione di una collaborazione colposa sarebbe incompatibile con la sentenza assolutoria, che aveva riferito al marito la responsabilità del trasporto e aveva escluso la consapevolezza della donna. Ha inoltre contestato che ricorressero una macroscopica imprudenza o una connivenza passiva, sostenendo che dagli atti non risultavano conoscenza del progetto illecito, contributi alla sua realizzazione o contiguità ad ambienti criminali. Ha dedotto che gli elementi erano emersi già in sede di convalida e che il giudice cautelare avrebbe potuto applicare una misura non coercitiva. Ha infine segnalato il riferimento nell’ordinanza a un “Latorre aggressore”, estraneo alla vicenda e verosimilmente frutto di un refuso. La Procura generale ha chiesto il rigetto; l’Avvocatura dello Stato l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Ha ritenuto fondata la censura centrale: la pronuncia assolutoria irrevocabile aveva escluso che la richiedente fosse consapevole del trasporto, della cessione programmata o dei propositi criminosi del marito; il giudice della riparazione non poteva quindi fondare il diniego su una collaborazione consapevole o colposa incompatibile con quell’accertamento, né su un mero sospetto. La connivenza passiva può rilevare come colpa grave soltanto in presenza dei relativi presupposti, inclusa la prova positiva della conoscenza dell’attività illecita, qui esclusa. È stata altresì accolta la censura sulla sovrapposizione tra giudizio cautelare e giudizio di riparazione: il primo valuta ex ante il quadro indiziario, mentre il secondo deve verificare autonomamente se una condotta dolosa o gravemente colposa dell’interessato abbia causato o concorso a causare la detenzione, sulla base di fatti concreti e precisi. Il riferimento al “Latorre aggressore” è rimasto assorbito, essendo verosimilmente un errore materiale privo di autonoma incidenza decisiva. Il giudice di rinvio dovrà regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, c.p.p.

    La questione rimessa al Collegio concerne l'esatta delimitazione della causa ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, individuata dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. nella condotta con cui l'interessato abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave.

    La riparazione è preclusa se l’interessato ha dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; tale condotta deve essere accertata sulla base di presupposti fattuali compatibili con quanto stabilito nel giudizio di cognizione.

  • art. 273 c.p.p.

    L'ordinanza dedica ampio spazio a dimostrare la corretta sussistenza, in sede genetica, dei gravi indizi di colpevolezza, indugiando sulla distinzione tra il concetto di indizio rilevante ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. e la prova indiziaria di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e sul rilievo che la gravità indiziaria integrerebbe un minus rispetto a quella necessaria per la condanna.

    La valutazione dei gravi indizi richiesta per l’applicazione della misura cautelare attiene al vaglio cautelare e non sostituisce l’accertamento proprio del giudizio di riparazione.

  • art. 192 c.p.p.

    L'ordinanza dedica ampio spazio a dimostrare la corretta sussistenza, in sede genetica, dei gravi indizi di colpevolezza, indugiando sulla distinzione tra il concetto di indizio rilevante ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. e la prova indiziaria di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e sul rilievo che la gravità indiziaria integrerebbe un minus rispetto a quella necessaria per la condanna.

    La disciplina della prova indiziaria di cui all’art. 192 c.p.p. non va confusa con la valutazione cautelare dei gravi indizi e, in ogni caso, il giudizio di riparazione non consiste nel riesame della correttezza della decisione cautelare.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Daci Erina. Nel ricostruire la vicenda cautelare, la Corte territoriale ha dato atto che l'istante era stata tratta in arresto il 19 dicembre 2022, insieme al marito Daci Patriot, nella flagranza del reato previsto dall'art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

    La disposizione individua il reato per il quale la ricorrente era stata arrestata; la Corte di cassazione non decide nuovamente sulla responsabilità per tale reato, ma sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice non può fondare la causa ostativa del dolo o della colpa grave su fatti esclusi, o ritenuti non sufficientemente provati, dal giudice della cognizione; in particolare, non può postulare una consapevole collaborazione incompatibile con l’accertamento irrevocabile che abbia escluso la conoscenza dell’attività illecita.
  • La connivenza passiva può integrare colpa grave ostativa alla riparazione non per la mera inerzia, ma quando ricorrano specifici presupposti, quali il venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale, la tolleranza del reato in presenza di una posizione di garanzia o l’oggettivo rafforzamento dell’altrui volontà criminosa; deve comunque risultare positivamente provata la conoscenza dell’attività illecita altrui.
  • Il giudizio cautelare e quello di riparazione per ingiusta detenzione hanno oggetto e logiche autonome: il primo valuta ex ante il quadro indiziario disponibile, mentre il secondo accerta se la condotta dolosa o gravemente colposa dell’interessato abbia causato o concorso a causare la detenzione, senza limitarsi a verificare la correttezza della delibazione cautelare.
  • Per negare la riparazione per ingiusta detenzione occorre individuare, sulla base di fatti concreti e precisi, una condotta dell’interessato caratterizzata da dolo o da negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti macroscopica e causalmente rilevante; una mera supposizione non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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