Cassazione Penale, Sentenza n. 34433/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
A un consigliere regionale, anche presidente della Commissione ambiente, era stato applicato il divieto di dimora nell’ambito di indagini per corruzione per l’esercizio della funzione, falso per induzione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe messo la propria posizione istituzionale al servizio di una società che incontrava ostacoli amministrativi per ottenere un finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di un impianto produttivo: dopo i pareri regionali sulla necessità della valutazione di incidenza ambientale (VINCA), avrebbe esercitato pressioni sulla dirigente competente e promosso un diverso percorso amministrativo, coinvolgendo i Comuni di Cancello ed Arnone e di Castello del Matese, per ottenere un parere che escludesse la necessità della VINCA. Come controprestazione, avrebbe accettato dai vertici della società il pagamento del noleggio di uno yacht per sé, familiari e accompagnatori il 9 e 10 settembre 2023, per 7.320 euro. Per il capo relativo al falso si contestava la presentazione di un’asseverazione sulla distanza dell’impianto dal Sito Natura 2000 e di uno studio ambientale che descriveva come ancora da realizzare lavori in larga parte già eseguiti. Per la truffa si contestava che INVITALIA fosse stata indotta in errore circa l’assoggettabilità dell’intervento a VINCA e avesse stipulato un finanziamento di circa 13.400.000 euro, erogando 2.453.176,80 euro a fondo perduto e 1.500.802 euro come finanziamento agevolato, per complessivi 3.953.976,60 euro. Il Tribunale di Napoli aveva respinto il riesame contro la misura cautelare. In cassazione l’indagato ha dedotto: (1) l’inutilizzabilità dei dati estratti dai dispositivi sequestrati, delle chat WhatsApp e delle dichiarazioni testimoniali che ne riferivano il contenuto, lamentando anche l’erronea applicazione della prova di resistenza; (2) l’assenza di un accordo corruttivo e del nesso di corrispettività tra l’attività istituzionale e il soggiorno in barca, sostenendo che la mera prossimità temporale non bastasse e che la corruzione susseguente non fosse punibile ai sensi dell’art. 318 c.p.; (3) l’estraneità delle attività contestate alle competenze proprie del consigliere regionale e della Commissione da lui presieduta, in quanto le procedure VINCA erano di competenza comunale; (4) l’assenza di gravi indizi per falso e truffa, contestando il proprio ruolo nella predisposizione dei documenti e richiamando la preesistenza dei dati tecnici, l’autonoma attività del professionista e la gestione della fase finale da parte dei tecnici della società; (5) la carenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, considerati il mutamento della composizione politica regionale e il tempo trascorso.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione del Procuratore generale sull’irritualità del deposito: il ricorso, depositato il 18 maggio 2026 sia via PEC sia tramite portale, era ammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. È stato giudicato erroneo il rilievo del Tribunale secondo cui la difesa avrebbe dovuto illustrare la prova di resistenza, poiché nel riesame cautelare il giudice deve rivalutare globalmente la vicenda anche oltre i motivi specifici; l’errore non ha però inciso sull’esito, essendo il quadro indiziario fondato anche su intercettazioni, attività di polizia giudiziaria e dichiarazioni. La Corte ha inoltre escluso l’inutilizzabilità derivata delle deposizioni degli interlocutori sulle chat, trattandosi di un mezzo di prova autonomo, e ha ritenuto utilizzabili gli screenshot spontaneamente consegnati da un partecipante alla conversazione, senza necessità di un decreto di sequestro. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. Ai fini dell’art. 318 c.p. non occorre che l’atto oggetto dell’accordo rientri nelle mansioni formali del pubblico ufficiale: è sufficiente che appartenga alla competenza dell’ufficio di appartenenza e che il pubblico ufficiale possa esercitare su di esso un’ingerenza, anche di mero fatto. La Corte ha distinto tale condotta dal traffico di influenze illecite, che viene in rilievo quando l’agente mette a disposizione soltanto la propria influenza personale, estranea alla sfera funzionale dell’ufficio. Nel caso concreto, la prima fase dell’attività descritta dal Tribunale — l’intervento presso gli uffici regionali, con spendita del ruolo di consigliere regionale e presidente della Commissione ambiente — era sufficiente, sul piano cautelare, a sostenere i gravi indizi di corruzione; resta da approfondire se la successiva attività presso gli organi comunali esprimesse poteri o prerogative dell’ufficio oppure soltanto autorevolezza e influenza personale. La censura relativa alla natura dell’utilità è stata parimenti respinta: l’art. 318 c.p. richiede un accordo sinallagmatico e un nesso causale tra attività del pubblico ufficiale e utilità, ma la prestazione può precedere o seguire l’attribuzione del vantaggio. Il noleggio dello yacht, del valore di 7.320 euro, era stato valutato dai giudici di merito, insieme all’impegno assunto, alla sua prossimità temporale e agli altri elementi della vicenda, come esecuzione di un accordo già in corso e come acconto del corrispettivo, non come mera liberalità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione di circostanze fattuali e del materiale indiziario, estranea al giudizio di legittimità. Il quinto motivo è stato respinto: la motivazione cautelare aveva valorizzato la gravità della vicenda, il mantenimento dell’impegno dopo la conoscenza delle indagini, i tentativi di condizionare l’attività investigativa e la persistente carica di consigliere regionale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la misura cautelare è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 254 c.p.p.
Sul punto va ribadito che l’acquisizione degli screenshots di messaggi WhatsApp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede un provvedimento di sequestro del pubblico ministero, in quanto documenta una conversazione alla quale lo stesso soggetto ha partecipato (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, Rv. 287746 – 01).
La consegna agli investigatori, da parte di uno degli interlocutori, di screenshot della conversazione alla quale ha partecipato non richiede il decreto di sequestro previsto per l’acquisizione della corrispondenza.
art. 15 Cost.
In tale ipotesi, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non viene in rilievo un profilo di segretezza della corrispondenza tutelabile ai sensi dell’art. 15 Cost., poiché le chat non sono state acquisite da soggetti estranei alla comunicazione.
La tutela della segretezza della corrispondenza non impedisce l’acquisizione delle chat quando queste siano fornite da un partecipante alla comunicazione e non da un soggetto estraneo.
art. 270, comma 1, c.p.p.
Il fondamento di tale principio risiede nella natura autonoma del mezzo di prova attraverso il quale il contenuto delle conversazioni viene acquisito al processo: la deposizione resa dal soggetto che abbia avuto diretta conoscenza di quel contenuto costituisce, infatti, un mezzo di prova distinto e autonomo rispetto all’attività di intercettazione, sicché l’inutilizzabilità di quest’ultima non si comunica alla deposizione.
L’inutilizzabilità degli esiti di un mezzo di captazione non si estende automaticamente a una deposizione autonoma resa da chi abbia diretta conoscenza del contenuto delle comunicazioni.
art. 318 c.p.
Ne discende che, ai fini della configurabilità del reato di corruzione, non è determinante che l’atto compiuto o da compiere sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.
La corruzione per l’esercizio della funzione può configurarsi anche quando l’atto non appartenga alle mansioni specifiche del pubblico ufficiale, purché rientri nelle competenze del suo ufficio e questi possa esercitarvi un’ingerenza, anche di mero fatto. È necessario provare un accordo di scambio e il nesso sinallagmatico tra attività e utilità; la prestazione del pubblico ufficiale può precedere o seguire l’attribuzione dell’utilità.
art. 319 c.p.
La previgente normativa distingueva, infatti, la corruzione finalizzata al compimento di un atto dell’ufficio dalla successiva ricezione della «retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto».
La Corte distingue la corruzione per l’esercizio della funzione dalla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; nel regime vigente, il riferimento all’atto compiuto, omesso o ritardato descrive le modalità della condotta senza attribuire rilievo autonomo alla successione temporale tra prestazione e utilità.
art. 346-bis c.p.
In altri termini, non è sufficiente accertare che il soggetto abbia “venduto” la propria capacità di incidere sulla decisione altrui, ma occorre stabilire se ciò che egli ha posto a disposizione del privato sia stato il potere funzionale proprio dell’ufficio oppure la sola influenza personale derivante dalla posizione rivestita.
La distinzione rispetto alla corruzione dipende dal contenuto della prestazione: se è messo a disposizione un potere o una prerogativa funzionale dell’ufficio può configurarsi la corruzione; se è offerta soltanto l’influenza personale estranea alla sfera funzionale, può venire in rilievo il traffico di influenze illecite.
art. 273 c.p.p.
Sulla base di tali elementi il Tribunale ha concluso nel senso che sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione, ritenendo che Zannini abbia posto stabilmente a disposizione dei fratelli Griffo il proprio ruolo istituzionale e il proprio potere di interlocuzione con gli uffici pubblici, ricevendo in cambio l'utilità rappresentata dal noleggio dello yacht, quale corrispettivo dell'attività svolta per consentire alla Spinosa S.p.A. di ottenere il finanziamento pubblico.
Nel giudizio cautelare, il quadro indiziario può sostenere la gravità indiziaria della corruzione quando gli elementi complessivi indicano la stabile messa a disposizione del ruolo e dei poteri pubblici in cambio di un’utilità.
art. 274 c.p.p.
Quanto al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ha rilevato che il ricorrente continua a essere un Consigliere Regionale per cui non è decaduto dalla posizione connessa alla sua posizione.
La persistente titolarità di una carica pubblica è un elemento che il giudice può valorizzare nella valutazione del pericolo di reiterazione, insieme agli altri dati concreti indicati nella motivazione cautelare.
art. 275 c.p.p.
L’ordinanza impugnata ha dato rilievo alla gravità della vicenda e alla spregiudicata familiarità corruttiva nell'esercizio di funzioni pubbliche, rilevando che, nonostante la consapevolezza delle indagini, acquisita in occasione dello sbarco a Capri nell’estate del 2023, l'impegno che il ricorrente aveva con i Griffo è stato mantenuto, come provato da una conversazione intercettata nel novembre dello stesso anno.
La valutazione della misura cautelare e delle esigenze cautelari deve essere sostenuta da circostanze concrete della vicenda, tra cui la gravità dei fatti, la condotta successiva alla conoscenza delle indagini e gli elementi indicativi del rischio di reiterazione o di interferenza investigativa.
art. 81 c.p.
La norma è indicata nel testo come riferimento delle contestazioni ai capi c) e d), ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione.
art. 110 c.p.
La norma è indicata nel testo come riferimento delle contestazioni ai capi c) e d), ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione.
art. 48 c.p.
La norma è indicata nel testo come riferimento della contestazione del falso per induzione, ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione.
art. 476 c.p.
La norma è indicata nel testo come riferimento della contestazione del falso in atto pubblico; il relativo motivo è dichiarato inammissibile senza una specifica interpretazione della disposizione.
art. 640-bis c.p.
La norma è indicata nel testo come riferimento della contestazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; il relativo motivo è dichiarato inammissibile senza una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nel riesame cautelare il giudice deve valutare ex novo e complessivamente la vicenda nel contraddittorio tra le parti; non è vincolato ai motivi specificamente formulati e può confermare, riformare o annullare il provvedimento per ragioni diverse. Perciò non si applica al riesame, come condizione per esaminare un’eccezione di inutilizzabilità, l’onere di svolgere la prova di resistenza proprio del ricorso per cassazione.
- L’inutilizzabilità di una prova acquisita mediante un determinato mezzo non si estende automaticamente a una successiva prova dichiarativa autonoma che riferisca lo stesso contenuto, quando il dichiarante ne abbia diretta conoscenza.
- Gli screenshot di messaggi WhatsApp forniti agli investigatori da uno dei partecipanti documentano una conversazione alla quale il consegnante ha preso parte e possono essere acquisiti senza un decreto di sequestro della corrispondenza; in tale situazione non viene in rilievo l’acquisizione da parte di soggetti estranei alla comunicazione.
- La corruzione per l’esercizio della funzione non richiede l’individuazione di uno specifico atto d’ufficio. È sufficiente che il pubblico ufficiale riceva o accetti un’utilità in cambio della messa a disposizione della funzione o dei poteri, purché l’attività interessata rientri nelle competenze dell’ufficio di appartenenza e il pubblico ufficiale possa esercitarvi un’ingerenza, anche di mero fatto.
- Per distinguere la corruzione dal traffico di influenze illecite occorre accertare che cosa sia stato messo a disposizione del privato: il potere o la prerogativa funzionale dell’ufficio può integrare la corruzione; la sola autorevolezza o capacità personale di persuasione, estranea alla sfera funzionale dell’agente, può ricadere nella diversa fattispecie del traffico di influenze.
- La corruzione richiede un accordo di scambio e un nesso sinallagmatico tra l’attività del pubblico ufficiale e l’utilità. L’attività può precedere l’accordo o l’attribuzione dell’utilità, purché quest’ultima sia successivamente convenuta come controprestazione e non costituisca una mera liberalità o manifestazione di riconoscenza.
- La natura corruttiva di un’utilità successiva può essere ricostruita per indizi, valutando nel loro insieme il valore e la proporzione dell’utilità, la natura e l’intensità dei rapporti, la prossimità temporale, le modalità e l’eventuale anomalia o riservatezza dell’attribuzione; nessuno di tali elementi è decisivo se isolatamente considerato.
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