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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34437/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio e responsabile unico del procedimento del Comune, aveva consentito lavori di tinteggiatura e la realizzazione di due pareti divisorie in cartongesso all’interno della sede municipale, bene culturale sottoposto a tutela, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 10 maggio 2024, lo aveva prosciolto per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., dopo aver riqualificato il fatto dall’originaria contestazione edilizia ex art. 44 d.P.R. n. 380/2001 nel reato di cui all’art. 169 d.lgs. n. 42/2004; la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione il 24 marzo 2026. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e dell’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE, sostenendo che la riqualificazione giuridica era stata operata senza previo contraddittorio e aveva leso il diritto di difesa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la riqualificazione avrebbe trasformato in peius l’imputazione perché avrebbe impedito di invocare l’estinzione della contravvenzione edilizia conseguente alla sanatoria. Ha sostenuto che le opere richiedessero soltanto una SCIA, che la regolarizzazione amministrativa e la sanatoria avrebbero potuto estinguere il reato edilizio ai sensi degli artt. 36, 37 e 45 d.P.R. n. 380/2001, e che la Corte d’appello avrebbe dovuto annullare la sentenza per difetto di correlazione tra accusa e decisione oppure ripristinare l’imputazione originaria e assolverlo perché il fatto non costituisce reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati e comunque generici i due motivi, esaminati congiuntamente. Ha escluso la violazione del contraddittorio: il capo d’imputazione descriveva in modo dettagliato la natura culturale dell’edificio e l’assenza dell’autorizzazione preventiva della Soprintendenza; tale questione era stata conosciuta dall’imputato prima e durante il processo, affrontata nel controesame dei testi e nella consulenza difensiva. La diversa indicazione normativa non ha quindi inciso sulla possibilità di difendersi né reso imprevedibile la decisione. La Corte ha inoltre respinto la censura relativa al preteso pregiudizio derivante dalla perdita del regime estintivo edilizio: l’autorizzazione postuma della Soprintendenza non estingue il reato di abusivo intervento su beni culturali, e la mancanza dell’autorizzazione preventiva impedisce di configurare la regolarità delle opere necessaria per avvalersi dell’estinzione del reato edilizio, anche a prescindere dal titolo edilizio richiesto. La particolare tenuità rilevata nel caso riguardava la non punibilità ex art. 131-bis c.p., non l’esclusione dell’obbligo di preventiva autorizzazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 169 d.lgs. n. 42/2004

    Ipotesi siffatte non sono, invece, rinvenibili nel reato di abusivo intervento sui beni culturali, ai sensi dell’art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004, ove il bene tutelato è esclusivamente l'interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali, per cui il reato è stato costruito come formale e di pericolo presunto, è integrato dal mero compimento di lavori e opere senza il preventivo controllo amministrativo diretto ad evitare possibili pericoli e danni.

    Il reato si perfeziona con l’esecuzione di lavori o opere su un bene culturale senza il preventivo controllo autorizzativo dell’autorità competente; non occorre che si produca un danno concreto al valore storico-artistico.

  • art. 21 d.lgs. n. 42/2004

    In definitiva, lo stesso principio affermato per le violazioni paesaggistiche va qui ribadito per l’autorizzazione successiva della Soprintendenza che già non ha effetto sanante della violazione relativa ai beni culturali e giammai può esplicare efficacia sanante del reato edilizio.

    L’autorizzazione successiva della Soprintendenza non sana la violazione dell’obbligo di autorizzazione preventiva relativo ai beni culturali e non produce neppure effetto estintivo del reato edilizio connesso.

  • art. 44 d.P.R. n. 380/2001

    Pertanto, anche se fosse stata confermata la qualificazione giuridica originaria dell’abuso edilizio, comunque il ricorrente non avrebbe potuto avvantaggiarsi del regime premiale dell’estinzione del reato in conseguenza della successiva regolarizzazione amministrativa.

    Quando gli interventi su un bene culturale sono stati eseguiti senza la preventiva autorizzazione richiesta, la successiva regolarizzazione amministrativa non consente di beneficiare dell’estinzione del reato edilizio, anche se la qualificazione originaria fosse stata mantenuta.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Ai sensi del combinato disposto dei vigenti art. 36 e 45 d.P.R. n. 380 del 2001, infatti, non basta, per l’estinzione del reato edilizio, che ci sia una sanatoria successiva, ma è necessaria la cosiddetta doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

    L’estinzione del reato edilizio mediante accertamento di conformità richiede la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica, sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; non è sufficiente una conformità acquisita soltanto successivamente.

  • art. 45 d.P.R. n. 380/2001

    Ai sensi del combinato disposto dei vigenti art. 36 e 45 d.P.R. n. 380 del 2001, infatti, non basta, per l’estinzione del reato edilizio, che ci sia una sanatoria successiva, ma è necessaria la cosiddetta doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

    L’effetto estintivo previsto per il reato edilizio presuppone l’accertamento della doppia conformità; una sanatoria successiva che non soddisfi tale condizione non estingue il reato.

  • art. 131-bis c.p.

    Non ricorre il caso, perché la particolare tenuità del fatto è stata stimata utile ai fini della non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ai fini dell’esclusione dell’autorizzazione preventiva della Soprintendenza.

    La particolare tenuità del fatto può fondare la non punibilità, ma non elimina l’obbligo di ottenere preventivamente l’autorizzazione della Soprintendenza né esclude di per sé la configurabilità della violazione.

  • art. 521 c.p.p.

    E’ pacifico in giurisprudenza che si ha violazione del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU nonché della regola dell’art. 521 cod. proc. pen. allorquando gli elementi del reato, riqualificato dal giudice, differiscano da quelli che il pubblico ministero ha originariamente deciso di contestare e non sia stata data all'imputato la possibilità di esercitare, in relazione agli stessi, il diritto di difesa.

    La riqualificazione giuridica viola la correlazione tra accusa e decisione quando introduce elementi differenti da quelli contestati e l’imputato non abbia avuto la possibilità effettiva di difendersi rispetto a essi.

  • art. 616 c.p.p.

    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nel caso concreto è stata inoltre disposta la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 522 c.p.p.

    La decisione non è “a sorpresa” se l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione, sin dall'inizio del processo, di interloquire sulla questione e il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione.

    La riqualificazione non determina una decisione a sorpresa quando la questione sia stata concretamente sottoposta al contraddittorio e il fatto storico rimanga sostanzialmente quello descritto nell’imputazione.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto non viola il diritto di difesa quando l’imputazione descrive puntualmente gli elementi fattuali rilevanti e l’imputato ha avuto, sin dall’inizio del processo, concreta possibilità di interloquire su di essi; l’erronea o incompleta indicazione degli articoli di legge non determina di per sé nullità, salvo che abbia compresso la difesa.
  • Il reato di abusivo intervento su beni culturali è formale e di pericolo presunto: si perfeziona con l’esecuzione di lavori o opere senza la preventiva autorizzazione dell’autorità preposta, senza necessità di un danno effettivo al bene, salvo interventi talmente minimi da escludere anche in astratto un pericolo per l’interesse tutelato.
  • L’autorizzazione postuma della Soprintendenza non estingue la violazione relativa ai beni culturali. Quando l’opera su un bene culturale è stata eseguita senza la preventiva autorizzazione, la successiva regolarizzazione non consente neppure di ottenere l’estinzione del reato edilizio invocando la sanatoria.
  • L’estinzione del reato edilizio ai sensi degli artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380/2001 richiede la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria; non è sufficiente che l’opera sia divenuta conforme soltanto in seguito.
  • La declaratoria di particolare tenuità del fatto non equivale all’esclusione dell’obbligo autorizzativo e non dimostra che l’intervento fosse esente dalla preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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