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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34312/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con ordinanza del 5 marzo 2026, il Tribunale di L’Aquila, in funzione di riesame, aveva confermato l’ordinanza del GIP del 2 febbraio 2026 che aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha articolato tre motivi. Con il primo ha denunciato vizio di motivazione sull’identificazione: questa sarebbe stata fondata sull’appellativo «compare» usato nelle conversazioni intercettate e sulla somiglianza con l’interlocutore ripreso in due videochiamate del 14 novembre 2024 e del 2 gennaio 2025, elementi che, secondo la difesa, non integravano gravi indizi. Con il secondo ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, contestando la prova del sodalizio, del proprio ruolo apicale e della consapevole partecipazione a un programma stabile comune; ha sostenuto che i rapporti con un coindagato fossero amicali e di credito-debito e che le forniture non dimostrassero l’affectio societatis. Con il terzo ha contestato la sussistenza e l’attualità delle esigenze cautelari, richiamando il tempo trascorso dai fatti, l’assenza di ulteriori condotte illecite o di contatti criminali emersi e l’inadeguatezza della motivazione sull’insufficienza degli arresti domiciliari. La difesa ha insistito per l’accoglimento anche con note del 4 settembre 2026.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché attinenti alla gravità indiziaria, sono stati ritenuti aspecifici e diretti a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale aveva illustrato gli elementi identificativi, compreso il riconoscimento della polizia giudiziaria, e aveva motivato sull’esistenza e operatività del sodalizio e sul ruolo dell’indagato, valorizzando la sovraordinazione rispetto al coindagato, la stabilità delle forniture, le basi logistiche e i mezzi comuni, la ripartizione dei compiti, il reciproco soccorso e l’operatività territoriale tra Penne e Pescara. Il terzo motivo è stato ritenuto generico: non spiegava concretamente come il periodo di circa un anno avesse inciso sull’attualità delle esigenze cautelari. La Corte ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva considerato la personalità dell’indagato, i precedenti specifici, il livello operativo del sodalizio, la disponibilità di armi e la pervasività delle condotte; gli arresti domiciliari erano stati reputati inadeguati anche perché i fatti erano stati commessi durante l’affidamento in prova ai servizi sociali, nonostante i controlli. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La misura cautelare confermata dal riesame resta ferma.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Invero, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606, comma 1, lett. e), del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.

    Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica della sua compatibilità con i canoni della logica e con i principi di diritto; non consente una nuova ricostruzione dei fatti né una diversa valutazione delle prove.

  • art. 273 c.p.p.

    In altri termini, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori.

    La censura sull’insussistenza dei gravi indizi può essere scrutinata in cassazione solo se evidenzia una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento; non può mirare a rinnovare la valutazione delle fonti e degli elementi probatori.

  • art. 274 c.p.p.

    In altri termini, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori.

    Anche le censure relative alle esigenze cautelari sono sindacabili in cassazione nei soli limiti della violazione di legge o della manifesta illogicità della motivazione, senza rivalutazione del quadro fattuale.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Quanto, poi, alla esistenza ed operatività del sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed al ruolo apicale ricoperto dal Leone, il Tribunale del riesame ha evinto dalle conversazioni captate il rapporto di sovraordinazione esistente tra il ricorrente ed il Colonna, che riceve ordini dal primo e talora aspri rimproveri in merito alla gestione delle cessioni, quando effettuate a credito ed ha, altresì, valorizzato molteplici colloqui intercorsi tra il Colonna e terze persone, che danno conto di come non si trattasse solo del rapporto tra l’indagato ed il Colonna, ma di un meccanismo preordinato di cui facevano parte anche altri soggetti; correttamente, inoltre, è stata evidenziata i) la stabilità delle forniture di stupefacente effettuate al Leone in favore del Colonna e degli spacciatori al minuto da quest’ultimo coordinati, ii) l’uso di basi logistiche e la predisposizione di mezzi comuni (segnatamente, l’utilizzo di telefoni cellulari, introdotti in carcere proprio per consentire il traffico di sostanze stupefacenti anche all’interno della Casa circondariale), iii) la suddivisione dei compii tra gli associati e la disponibilità al soccorso reciproco in occasione degli arresti e dei sequestri di sostanza stupefacente, iiii) l’operatività del sodalizio in un ambito territoriale definito e compreso tra Penne e Pescara.

    La motivazione cautelare può desumere l’esistenza e l’operatività del sodalizio e il ruolo dell’indagato dalla valutazione complessiva di elementi quali gerarchia, stabilità delle forniture, mezzi e basi comuni, ripartizione dei compiti, reciproco soccorso e delimitazione territoriale; nel caso deciso la Corte ha ritenuto che contestare singoli elementi o proporne una lettura alternativa non dimostrasse vizi rilevanti in cassazione.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Ed invero, si limita ad una astratta ricognizione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla rilevanza del cosiddetto “tempo silente”, ma non spiega come detto intervallo temporale (specie in ragione della esigua estensione, essendo pari a circa un anno) – a fronte della presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. – avrebbe influito sulla sussistenza e sulla intensità dei pericula libertatis.

    Il richiamo al tempo trascorso dai fatti non è sufficiente a contestare l’attualità delle esigenze cautelari: occorre spiegare concretamente come l’intervallo temporale incida sulla loro sussistenza o intensità, tenendo conto della presunzione relativa prevista dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

    Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali; se sono ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità, può aggiungersi il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un’ordinanza cautelare, la censura sulla motivazione in tema di gravità indiziaria e di esigenze cautelari è scrutinabile nei limiti della violazione di legge o della manifesta illogicità risultante dal provvedimento; non è consentito chiedere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione dell’attendibilità e della concludenza degli elementi probatori.
  • Sono inammissibili le doglianze che ripropongono le ragioni già esaminate dal Tribunale del riesame senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, oppure che isolano singoli elementi dal quadro complessivo per proporne una lettura alternativa.
  • La contestazione dell’attualità delle esigenze cautelari basata sul tempo trascorso dai fatti deve indicare in modo concreto come tale intervallo abbia inciso sulla sussistenza o sull’intensità del pericolo; un richiamo astratto al cosiddetto tempo silente non è sufficiente.
  • La valutazione di adeguatezza della misura cautelare può fondarsi, tra gli elementi specifici del caso, sull’inefficacia di precedenti controlli e sul fatto che le condotte contestate siano state commesse durante l’esecuzione di una misura alternativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelariSpaccio
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacenti

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