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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01614/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006, fondato su accertamenti bancari e su un processo verbale della Guardia di Finanza che aveva rilevato numerose movimentazioni su conti correnti intestati alla contribuente e ritenuto sussistenti ricavi non dichiarati. La contribuente impugnava l'atto sostenendo, in sintesi, che le movimentazioni erano giustificate da prestiti e finanziamenti riconducibili a rapporti con un terzo soggetto, da assegni emessi a garanzia, da rimborsi e da spese personali; in appello lamentava anche vizi della sentenza di primo grado e dell'avviso, deducendo tra l'altro omessa pronuncia, motivazione apparente, mancata valutazione dei documenti prodotti, illegittimità dell'accertamento bancario, violazione dello statuto del contribuente, tardività dell'atto, carenza di autorizzazione agli accertamenti bancari, illegittimità delle sanzioni e questioni di legittimità costituzionale. Con il ricorso per cassazione proponeva tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 36 D.Lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.; (3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per mancata valutazione della prova documentale e delle risultanze che avrebbero dimostrato la cessazione dell'attività e la giustificazione delle movimentazioni. L'Agenzia resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, ha assorbito il terzo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia in senso tecnico, poiché la CTR aveva comunque esaminato e rigettato i motivi di appello, sia pure in modo generico; il vizio dedotto era quindi, al più, un vizio di motivazione e non un error in procedendo ex art. 112 c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura così formulata. È stato invece accolto il motivo relativo alla motivazione apparente, perché la sentenza di merito si era limitata ad affermazioni apodittiche e generiche sulla presenza di movimentazioni bancarie prive di logica contabile e sull'assenza di giustificazioni plausibili, senza dare conto in modo analitico delle doglianze della contribuente né della documentazione prodotta a sostegno della tesi difensiva. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell'accoglimento del secondo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo in caso di totale omissione di pronuncia su una domanda o eccezione; se il giudice decide sulla domanda ma non affronta singole questioni interne, il vizio attiene alla motivazione e non all'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il mezzo corretto per denunciare la nullità della sentenza per error in procedendo, ma non può essere usato per censurare il solo difetto di esame di questioni interne alla decisione quando vi sia comunque una pronuncia sulla domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il mancato esame di specifiche questioni o argomentazioni, in presenza di una decisione sulla domanda, può integrare un vizio motivazionale, non una omessa pronuncia.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; l'assenza di un reale percorso argomentativo integra motivazione apparente o mancante.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve esplicitare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito; la mera formula apodittica non soddisfa l'obbligo motivazionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Concorre a definire il contenuto minimo della motivazione, che deve consentire il controllo sulla decisione e verificare se il giudice abbia giudicato iuxta alligata et probata.

  • art. 111 Cost.

    L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è presidio costituzionale; la motivazione apparente viola il precetto costituzionale.

  • art. 116 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per lamentare la mancata valutazione delle prove documentali; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento della censura sulla motivazione apparente.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Era richiamato dalla ricorrente per contestare il metodo di accertamento; la Corte non si è pronunciata nel merito su tale doglianza perché ha ritenuto assorbente il vizio motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 12, comma 5, L. 212/2000

    La norma era dedotta dalla ricorrente come violata per difetto di contraddittorio; il relativo profilo non è stato esaminato nel merito per l'assorbimento conseguente all'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 10 L. 212/2000

    Era evocato in relazione ai doveri di buona fede dell'amministrazione; il profilo non ha inciso sulla decisione finale perché assorbito.

  • art. 97 Cost.

    Era richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul comportamento dell'Ufficio; la Corte non ha deciso sul punto in quanto assorbito.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    La contribuente ne lamentava la violazione per difetto di sottoscrizione dell'avviso; il motivo non è stato esaminato nel merito dalla Corte.

  • artt. 3, 24, 53 e 111 Cost.

    Erano invocati in una questione di legittimità costituzionale sulla disciplina degli accertamenti bancari; la Corte non ha affrontato la questione nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia è ammissibile solo se il giudice di merito abbia del tutto omesso di decidere su una domanda o eccezione; se invece la decisione c'è, ma è carente o generica nella motivazione, il vizio va dedotto come difetto di motivazione e non come violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • La motivazione è apparente quando il provvedimento non consente di individuare il percorso argomentativo seguito dal giudice, oppure si risolve in affermazioni apodittiche e generiche, prive di effettiva disamina delle allegazioni e delle prove decisive.
  • In materia tributaria, il giudice d'appello deve confrontarsi in modo specifico con le contestazioni del contribuente e con la documentazione prodotta a giustificazione delle movimentazioni bancarie; il mero richiamo alla presenza di operazioni anomale e alla loro presunta ingiustificatezza non basta a sorreggere la decisione.
  • Quando una censura viene accolto per vizio di motivazione apparente, restano assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono l'esame del merito della pretesa fiscale o della valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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