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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34614/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Un utente di energia elettrica aveva convenuto in giudizio le società del gruppo elettrico dopo che, a seguito di una verifica effettuata presso la sua utenza, era stato disposto il distacco della fornitura e i verificatori avevano presentato denuncia alla Procura ipotizzando un prelievo irregolare di energia mediante allaccio diretto. Il procedimento penale aperto a carico dell'utente era poi stato archiviato dal G.I.P. per insufficienza degli elementi a sostenere l'accusa. In sede civile egli chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, deducendo che la denuncia fosse falsa e calunniosa e che il distacco fosse illegittimo. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 357 e 358 c.p. e degli artt. 2699 e 2700 c.c., sostenendo che i dipendenti della società non potessero essere qualificati come incaricati di pubblico servizio e che il verbale di verifica non avesse valore di atto pubblico né li legittimasse al distacco senza preavviso; 2) violazione dell'art. 368 c.p. e dell'art. 2043 c.c., assumendo che la denuncia integrasse calunnia, desumibile dall'archiviazione penale e dal fatto che non era stato rilevato alcun impianto utilizzatore; 3) violazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 2043 e 2059 c.c., per il mancato riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'interruzione della corrente; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese, invocando la soccombenza reciproca e la compensazione. La Corte ha ritenuto infondati i primi, secondo e quarto motivo, e inammissibile il terzo per difetto di confronto con la ratio decidendi e perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che i dipendenti addetti alla verifica e al distacco dell'utenza svolgevano un pubblico servizio e potevano qualificarsi come incaricati di pubblico servizio; che il verbale di sopralluogo fa piena prova delle circostanze direttamente percepite dal verbalizzante nei limiti della sua attività; che l'archiviazione penale non produce preclusioni nel giudizio civile e non basta, da sola, a provare una denuncia calunniosa, essendo necessario dimostrare il dolo del denunciante; che, nel caso concreto, il ricorrente non aveva provato adeguatamente né la sussistenza di un illecito civile né il danno patrimoniale lamentato, cercando invece una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione; che, infine, la condanna alle spese era corretta in base al principio di soccombenza e la compensazione resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore di ciascuna delle due controricorrenti, con distrazione/liquidazione come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 357 c.p.

    La natura pubblica della funzione dipende dalla disciplina di diritto pubblico o da atti autoritativi; non rileva la forma giuridica dell'ente, ma la funzione esercitata.

  • art. 358 c.p.

    La qualifica di incaricato di pubblico servizio è residuale e si applica a chi svolge un pubblico servizio senza poteri autoritativi o certificativi, ma non mere mansioni materiali.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per negare natura di atto pubblico al verbale; la Corte ne valorizza indirettamente il limite probatorio del verbale alle circostanze percepite direttamente dal verbalizzante.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale fa piena prova della provenienza dall'incaricato che lo ha formato e delle dichiarazioni e dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

  • art. 368 c.p.

    La calunnia richiede la consapevole incolpazione di un innocente, quindi il dolo del denunciante; la mera infondatezza della denuncia non basta.

  • art. 2043 c.c.

    Il giudice civile deve accertare autonomamente tutti gli elementi dell'illecito aquiliano, compreso l'elemento soggettivo quando la domanda risarcitoria si fondi su denuncia asseritamente calunniosa.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nel motivo sul risarcimento, ma la Corte non affronta nel merito una violazione specifica, ritenendo la censura inammissibile o non confrontata con la ratio decidendi.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la controversia viene ricondotta dal giudice all'illecito aquiliano e non a un inadempimento contrattuale accertato nel senso prospettato.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la pretesa risarcitoria patrimoniale, ma la domanda è stata respinta per difetto di prova del danno.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato per il danno non patrimoniale, ma la Corte conferma l'assenza di una condotta illecita e di un pregiudizio risarcibile provato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la parte totalmente soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile se non nei limiti della violazione del principio di non porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 380-bis.1. c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure dedotte come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo, in caso di rigetto, al presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'accertare la responsabilità civile per una denuncia presentata all'autorità giudiziaria, il giudice civile opera in piena autonomia rispetto all'esito del procedimento penale: un decreto di archiviazione non produce giudicato né preclusioni in sede risarcitoria.
  • La mera archiviazione del procedimento penale non basta a fondare la responsabilità del denunciante; per configurare la calunnia e il conseguente illecito civile occorre provare che l'accusa fosse consapevolmente falsa, cioè il dolo.
  • La qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dipende dalla natura delle funzioni concretamente esercitate e non dalla forma privatistica o pubblicistica dell'ente di appartenenza.
  • Il verbale redatto dall'incaricato di pubblico servizio fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento e dei fatti direttamente percepiti o compiuti dal verbalizzante, ma non di valutazioni estranee alla sua percezione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa.
  • Il danno patrimoniale deve essere provato in modo adeguato e non può essere desunto in via meramente assertiva o solo tramite prova testimoniale quando la sua dimostrazione richieda elementi documentali contabili.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Corte di cassazione può intervenire solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, non per sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

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