Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30480/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un lavoratore, licenziato da una società privata e poi reintegrato dal giudice del lavoro, optava per l'indennità sostitutiva della reintegra. Tale indennità veniva assoggettata dal datore di lavoro a tassazione separata con aliquota del 32,33%. Il contribuente riteneva erronea l'aliquota applicata e chiedeva all'Agenzia delle Entrate il rimborso della maggiore imposta, sostenendo che fosse dovuta l'aliquota del 23%. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, impugnava il diniego davanti alla CTP, che accoglieva il ricorso. In appello, l'Agenzia contestava l'ammissibilità della questione relativa alla tardività dell'istanza di rimborso, deducendo la decadenza ex art. 38 d.P.R. 602/1973; la CTR riteneva la questione nuova e quindi inammissibile, rigettando l'appello. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la decadenza dal diritto al rimborso è rilevabile d'ufficio e quindi deducibile anche per la prima volta in appello.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la decisione della CTR che aveva qualificato come nuova e quindi inammissibile la deduzione della decadenza dal diritto al rimborso. La Cassazione ha ribadito che, in materia tributaria, la decadenza del contribuente dal potere di chiedere il rimborso di tributi indebitamente versati, essendo materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile d'ufficio ex art. 2969 c.c. e può essere dedotta per la prima volta in appello, salvo giudicato interno. Poiché la CTR non si è attenuta a tale principio e ha assorbito le altre questioni, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia tributaria, la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per mancato rispetto del termine previsto dalla legge è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché attiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti.
  • Il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello nel processo tributario non impedisce la deduzione per la prima volta della decadenza rilevabile d'ufficio.
  • Quando la CTR qualifica come nuova un'eccezione che attiene a decadenza legale rilevabile d'ufficio, la decisione è cassabile per violazione di legge.
  • La decadenza dal potere di chiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato, in quanto posta a tutela di un interesse pubblico e non disponibile dalle parti, può essere opposta anche in grado di gravame, salvo che sul punto si sia formato giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.