Cassazione Civile, Ordinanza n. 30480/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un lavoratore, licenziato da una società privata e poi reintegrato dal giudice del lavoro, optava per l'indennità sostitutiva della reintegra. Tale indennità veniva assoggettata dal datore di lavoro a tassazione separata con aliquota del 32,33%. Il contribuente riteneva erronea l'aliquota applicata e chiedeva all'Agenzia delle Entrate il rimborso della maggiore imposta, sostenendo che fosse dovuta l'aliquota del 23%. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, impugnava il diniego davanti alla CTP, che accoglieva il ricorso. In appello, l'Agenzia contestava l'ammissibilità della questione relativa alla tardività dell'istanza di rimborso, deducendo la decadenza ex art. 38 d.P.R. 602/1973; la CTR riteneva la questione nuova e quindi inammissibile, rigettando l'appello. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la decadenza dal diritto al rimborso è rilevabile d'ufficio e quindi deducibile anche per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la decisione della CTR che aveva qualificato come nuova e quindi inammissibile la deduzione della decadenza dal diritto al rimborso. La Cassazione ha ribadito che, in materia tributaria, la decadenza del contribuente dal potere di chiedere il rimborso di tributi indebitamente versati, essendo materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile d'ufficio ex art. 2969 c.c. e può essere dedotta per la prima volta in appello, salvo giudicato interno. Poiché la CTR non si è attenuta a tale principio e ha assorbito le altre questioni, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il divieto di nuove eccezioni in appello opera solo per eccezioni non rilevabili d'ufficio
art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
stabilisce il termine per proporre l'istanza di rimborso; il suo mancato rispetto determina decadenza rilevabile d'ufficio
la decadenza è rilevabile d'ufficio quando la materia è sottratta alla disponibilità delle parti
richiamato in coordinamento con l'art. 57 d.lgs. 546/1992 per affermare la deducibilità in appello della decadenza rilevabile d'ufficio
Massime di principio
- In materia tributaria, la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per mancato rispetto del termine previsto dalla legge è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché attiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti.
- Il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello nel processo tributario non impedisce la deduzione per la prima volta della decadenza rilevabile d'ufficio.
- Quando la CTR qualifica come nuova un'eccezione che attiene a decadenza legale rilevabile d'ufficio, la decisione è cassabile per violazione di legge.
- La decadenza dal potere di chiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato, in quanto posta a tutela di un interesse pubblico e non disponibile dalle parti, può essere opposta anche in grado di gravame, salvo che sul punto si sia formato giudicato interno.
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