Sentenza n. 2807/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, che aveva respinto il ricorso contro il rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Questura di Bologna aveva rigettato l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sulla base di due precedenti penali: una condanna alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di atti persecutori aggravati, ai sensi dell’art. 612-bis, comma 2, c.p., e un decreto penale di condanna alla pena di due mesi di reclusione, sostituita con la multa di 4.500 euro, per la violazione dell’art. 189, comma 5, d.lgs. 285/1992, relativa al mancato rispetto dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo il diniego adeguatamente motivato e fondato su una completa istruttoria. In appello sono stati dedotti due motivi. Con il primo, l’appellante ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, sostenendo che il TAR e la Questura avrebbero considerato soltanto i precedenti penali, senza valutare complessivamente il suo inserimento familiare e sociale e la stabilità lavorativa, nonostante la presenza in Italia dall’età di cinque anni. Con il secondo motivo, riferito all’art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998, ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui era stata esclusa anche la possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il Collegio ha valorizzato la sentenza penale irrevocabile, acquisita nel corso dell’istruttoria, dalla quale risultava una reiterata e particolarmente grave condotta persecutoria, comprendente numerosi messaggi e telefonate minacciose od offensive, pedinamenti e ripetute presenze presso l’abitazione e il luogo di lavoro della persona offesa, tali da provocarle un grave e perdurante stato di ansia e paura e da indurla a modificare le proprie abitudini di vita. Ha quindi ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento questorile, che aveva specificamente dato conto della gravità del reato e della pericolosità dell’interessato. La lunga permanenza in Italia, l’integrazione sociale e lavorativa e il rapporto di parentela con una cittadina italiana non sono stati ritenuti idonei a prevalere sulla gravità della condotta; in particolare, il rapporto familiare dedotto non è stato considerato riconducibile ai legami rilevanti ai sensi dell’art. 29 del testo unico sull’immigrazione. La medesima valutazione di pericolosità è stata ritenuta legittimamente posta a fondamento anche del diniego di rilascio di altro titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
La valutazione ostativa al rilascio o all’aggiornamento del permesso di soggiorno UE può fondarsi sulla gravità dei precedenti penali e sulla pericolosità dell’interessato, purché il provvedimento dia conto in modo specifico degli elementi rilevanti e dell’istruttoria svolta.
art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998
La valutazione di pericolosità posta legittimamente a fondamento del diniego del permesso di soggiorno UE può sorreggere anche il diniego di rilascio di altro titolo di soggiorno.
art. 29 d.lgs. 286/1998
I legami familiari rilevanti ai fini della disciplina dell’immigrazione sono quelli riconducibili alle specifiche relazioni familiari previste dalla disposizione; la mera parentela con una cittadina italiana, per come prospettata nel caso concreto, non è stata ritenuta sufficiente.
art. 612-bis, comma 2, c.p.
La condanna irrevocabile per una reiterata condotta di atti persecutori, con conseguenze gravi sulla vittima, costituisce elemento particolarmente significativo nella valutazione amministrativa della pericolosità dello straniero.
art. 189, comma 5, d.lgs. 285/1992
Il decreto penale di condanna per mancato rispetto dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente è stato considerato, insieme alla condanna per atti persecutori, nel quadro complessivo dei precedenti dell’interessato.
art. 60 c.p.a.
La sentenza di primo grado era stata pronunciata in forma semplificata; tale modalità non ha inciso sulla conferma della decisione nel merito.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo all’aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’amministrazione può fondare il diniego sulla gravità dei precedenti penali e sulla conseguente pericolosità dello straniero, purché svolga un’istruttoria adeguata e motivi specificamente in ordine alla natura, alla gravità e alle concrete modalità delle condotte accertate.
- La presenza prolungata sul territorio nazionale, l’integrazione sociale e lavorativa e la stabile occupazione non impongono il rilascio o l’aggiornamento del permesso di soggiorno UE quando, alla luce di una condanna irrevocabile per una reiterata e grave condotta persecutoria, l’amministrazione abbia ragionevolmente ritenuto prevalente la pericolosità dell’interessato.
- La valutazione della pericolosità dello straniero deve essere effettuata considerando il contenuto concreto delle condotte risultanti dalla sentenza penale, comprese la reiterazione degli atti, la loro invasività e gli effetti prodotti sulla persona offesa; non è sufficiente una mera indicazione formale del titolo di reato, ma è legittimo valorizzare le modalità fattuali accertate dall’autorità giudiziaria penale.
- La medesima valutazione di pericolosità che giustifica il diniego del permesso di soggiorno UE può fondare anche il diniego di rilascio di un diverso titolo di soggiorno, quando il provvedimento amministrativo espliciti il collegamento tra il giudizio di pericolosità e l’impossibilità di riconoscere altro titolo.
- La parentela con una cittadina italiana non è, di per sé, sufficiente a integrare i legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 286/1998, se il rapporto dedotto non rientra nelle fattispecie familiari considerate dalla disposizione.
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