Cassazione Civile, Sentenza n. 11830/2020 del 18/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2000 su una vasta area edificabile di proprietà della contribuente. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto parzialmente il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 150/2010, depositata il 20 luglio 2010, ha accolto l’appello principale del Comune. La contribuente ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione. Con i primi due ha contestato, rispettivamente, la motivazione sulla dedotta doppia imposizione, sostenendo che gli avvisi riferiti all’area edificabile e al centro meccanografico postale riportassero gli stessi riferimenti catastali, e l’esclusione della natura pertinenziale dell’area ai sensi degli artt. 817 e 818 c.c. e della disciplina ICI. Con il terzo e il quarto motivo ha contestato la determinazione del valore venale dell’area, lamentando che non fossero stati considerati elementi ambientali e territoriali (tra cui la vicinanza del fiume Lambro, di pozzi e dell’aeroporto di Linate) e la destinazione al completamento produttivo del centro meccanografico, nonché censurando la motivazione sulla congruità del valore stabilito dal Comune. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione della disciplina sulle sanzioni e dell’art. 3 Cost., sostenendo che la misura fosse stata fissata in modo automatico dal Comune anziché dall’ufficio competente sulla base dei criteri individuali previsti dalla legge. Con il sesto ha denunciato l’insufficiente motivazione circa la gravità della violazione e i presupposti per applicare la sanzione nella misura massima del 200% dell’imposta accertata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché sollecitavano una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, mentre la motivazione della CTR sulla separata tassabilità dell’area e del fabbricato non era apparente né manifestamente illogica. Il terzo e il quarto motivo non hanno condotto alla cassazione: la decisione è stata ritenuta conforme ai principi secondo cui la natura edificabile dipende dalla qualificazione urbanistica e la base imponibile considera unitariamente l’area interessata dalla trasformazione, mentre le diverse potenzialità delle sue porzioni rilevano nella stima del valore venale; le contestazioni sulla concreta stima sono state ritenute di merito, già motivate dalla CTR anche con riferimento alla delibera comunale e alla situazione ambientale. Quinto e sesto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti: la CTR aveva motivato la sanzione massima con la mancata dichiarazione e il mancato pagamento, la perdita di gettito per annualità non più accertabili e l’elevato importo evaso. È stata inoltre esclusa l’incertezza normativa oggettiva, anche per la mancata allegazione nel giudizio di merito di fatti idonei a dimostrarla. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.300,00, oltre accessori di legge e al 15% per spese generali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionalè del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante,in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione soltanto quando ricorre un’anomalia radicale, rilevabile dal testo della sentenza e incidente sull’esistenza stessa della motivazione; non è sufficiente il mero difetto di sufficienza né è ammessa una nuova valutazione delle risultanze processuali.
Ha altresì escluso che tale area possa essere considerata edificabile sulla base di due ordini di considerazioni la prima legata alla natura del fabbricato che proprio perchè centro di smistamento postale non richiede una zona edificabile intorno a sè e la seconda legata all’utilizzo dell’area a scopo edificatorio manifestato dalla contribuente attraverso la richiesta di concessione edilizia per l’ampliamento.
Nel caso concreto la censura sulla pertinenzialità è stata ricondotta all’accertamento di fatto compiuto dalla CTR, fondato sulla funzione del fabbricato e sulla manifestata destinazione edificatoria dell’area; la Corte non ha enunciato una diversa regola astratta sulla nozione civilistica di pertinenza.
art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Questa Corte ha affermato (Cass. Sez. Un. 25506/06, Cass. 26462/2017 Cass.11176/10; Cass. 20256/08; Cass. 19131/07 ed altre in termini) che: a) la natura edificabile di un’area (ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale) deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione, e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (principio fissato – a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992 cit., art. 2, comma 1A, lett. b);
Ai fini ICI, l’area è edificabile quando tale qualificazione discende dal piano regolatore generale adottato dal Comune, senza che siano necessarie la sua approvazione regionale o l’adozione degli strumenti urbanistici attuativi.
art. 5, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Quanto alla determinazione del valore, la censura è inammissibile poichè involge questioni di merito in ordine alla ritenuta correttezza del criterio di determinazione del valore delle aree, avendo la CTR motivato sul punto.
La determinazione concreta del valore venale, quando adeguatamente motivata dal giudice di merito, implica una valutazione fattuale non riesaminabile in cassazione al di fuori dei limiti del sindacato sulla motivazione.
art. 5, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Da ciò consegue che, al fine di determinare in concreto la base imponibile, la valutazione dell’area medesima deve essere effettuata secondo il criterio del valore commerciale complessivo (non segmentato in ragione del valore attribuibile alle singole parti che la compongono), tenendo ben presenti i differenti livelli di edificabilità di queste ultime.
La base imponibile va determinata considerando unitariamente il valore commerciale dell’area interessata dalla trasformazione urbanistica, senza scorporare le singole porzioni; le differenti potenzialità edificatorie delle porzioni incidono però sulla stima del valore complessivo.
art. 59, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La Corte di legittimità ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili, la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi della L. n. 446 del 1997, art. 52, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall’ufficio tecnico comunale. sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dalla L. n. 446 cit., art. 59, lett. g), e riassegnato alla giunta dal D.Lgs. n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti. dall’Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente (Cass. n. 16620 del 05/07/2017; Cass. n. 15555 del 30/06/2010).
La delibera comunale che individua periodicamente valori di riferimento per zone omogenee è legittima e, pur non avendo natura imperativa, costituisce una fonte di presunzioni e un indice valutativo utilizzabile dal giudice.
art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La CTR motivando adeguatamente sul punto ha rilevato che: “‘applicazione delle sanzioni nella misura massima era corretta ed aderente alla Delib. del consiglio comunale n. 41 del 1998, atteso che la società non ha mai presentato dichiarazione ICI, nè pagato l’imposta producendo perdita di gettito per gli anni passati non più accertabili e stante l’elevato importo evaso”.
Nel caso deciso, la misura massima della sanzione è stata ritenuta legittima in ragione della condotta omissiva protratta, della perdita di gettito per annualità non più accertabili e dell’elevato importo evaso; la valutazione motivata della gravità non è stata sindacata in cassazione.
art. 8, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Non sembra riscontrabile,come già rilevato da questa Corte con la sentenza nr 13742/2019 resa fra le stesse parti anche se riferita ad altra annualità,nella fattispecie quella giustificabile incertezza circa la portata applicativa delle norme che giustifica, a mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, la non applicabilità delle sanzioni.
L’esimente per incertezza normativa oggettiva richiede una situazione di effettiva incertezza sulla portata delle norme tributarie; nel caso concreto essa è stata esclusa, anche perché la contribuente non aveva indicato nel giudizio di merito fatti idonei a dimostrarla.
Massime di principio
- Il sindacato di cassazione sulla motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è limitato alle anomalie motivazionali radicali e costituzionalmente rilevanti, risultanti dal testo della decisione; la mera insufficienza della motivazione o la richiesta di rivalutare i fatti e le prove non sono sufficienti.
- Ai fini ICI, la natura edificabile dell’area si desume dalla qualificazione contenuta nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dagli strumenti urbanistici attuativi.
- Per determinare la base imponibile ICI di un’area edificabile interessata da una trasformazione urbanistica, il valore venale va considerato unitariamente e non segmentato per singole porzioni; le diverse potenzialità edificatorie e gli oneri rilevanti incidono sulla stima del valore complessivo.
- I valori di riferimento comunali delle aree edificabili, determinati periodicamente per zone omogenee, pur non avendo natura imperativa, possono costituire presunzioni e indici di valutazione utilizzabili dal giudice.
- L’esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa presuppone un’incertezza oggettiva, riferibile all’ordinamento e non alla condizione soggettiva del contribuente; la parte che invoca l’esimente deve indicare i fatti dai quali deriverebbe tale incertezza.
- La scelta della misura della sanzione, quando il giudice di merito la motiva sulla base della condotta, della perdita di gettito e dell’entità dell’imposta evasa, non è riesaminabile in cassazione se la censura richiede una nuova valutazione di merito.
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