Cassazione Civile, Sentenza n. 11882/2020 del 18/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
Dopo che il Tribunale di Trapani, con sentenza del 22 dicembre 2015, aveva dichiarato inammissibile il concordato preventivo e dichiarato il fallimento della società debitrice, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 6 novembre 2017, aveva accolto il reclamo della società ai sensi dell’art. 18 L. Fall. La curatela ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 162, comma 1, L. Fall., sostenendo che il termine previsto dalla norma serve a integrare il piano e produrre documenti, non a modificare sostanzialmente la proposta, e che il tribunale non è tenuto a sollecitare tale modifica; ha inoltre rilevato che erano già stati concessi più termini per integrare il piano. Con il secondo ha dedotto omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sul profilo di inammissibilità relativo al trattamento dei crediti dei fornitori per rivalsa IVA, assistiti dal privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c. Con il terzo ha denunciato la violazione degli artt. 162, comma 2, 55 e 169 L. Fall., poiché la proposta originaria non prevedeva interessi sui crediti privilegiati. Con il quarto ha dedotto la violazione dell’art. 160, comma 2, L. Fall., sostenendo che la dilazione ultrannuale comportava un soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati, anche per la perdita economica da ritardo, e che il pagamento degli interessi era incerto. La proposta concordataria, presentata in continuità aziendale, prevedeva il pagamento dei creditori privilegiati in 24 rate mensili e una dilazione superiore a un anno; in sede di modifica, la debitrice aveva previsto il pagamento degli interessi. La Corte ha inoltre esaminato la disciplina del voto dei creditori privilegiati dilazionati e i criteri per quantificare la perdita economica derivante dal differimento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: l’art. 162, comma 1, L. Fall. attribuisce al tribunale una facoltà discrezionale di concedere un termine per integrare il piano e produrre documenti, non un obbligo di consentire la modifica della proposta. Il tribunale non deve delineare una proposta alternativa né rinviare necessariamente l’udienza per permettere al debitore di adeguarsi; nel caso concreto, la debitrice era stata informata dei profili di inammissibilità, aveva già beneficiato di più termini e non risultava avere chiesto un ulteriore termine. È stato rigettato il secondo motivo: benché la Corte d’appello non si fosse pronunciata sul trattamento dei crediti per rivalsa IVA, la questione era infondata, poiché i beni gravati dal privilegio speciale erano confusi nel magazzino e in parte consumati, quindi non individuabili, e risultava corretta la collocazione dei relativi creditori nelle classi chirografarie indicate nel piano; l’omessa pronuncia su una questione di diritto infondata non comporta cassazione con rinvio. Sono stati rigettati congiuntamente il terzo e il quarto motivo. La Corte ha affermato che, nel concordato in continuità aziendale, una moratoria ultrannuale per il pagamento dei crediti privilegiati è ammissibile se sono riconosciuti a tali creditori il diritto di voto e gli interessi. Per il computo del voto, la perdita economica conseguente alla dilazione va determinata attualizzando i pagamenti previsti dal piano, sulla base del differenziale tra il valore del credito alla data della domanda e quello alla scadenza della moratoria; i criteri devono essere indicati nel piano e certificati dal professionista, a pena di inammissibilità. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 162, comma 1, L. Fall.
In realtà, ciò che maggiormente rileva è che l’art. 162, comma 1, sopra citato, nello stabilire che il tribunale “può” (e non “deve”) concedere il termine in questione, attribuisce al giudice un potere di natura discrezionale, il cui mancato esercizio – come già sopra precisato – non necessita di motivazione e non è censurabile in sede di legittimità.
Il termine per integrare il piano e produrre documenti è rimesso alla valutazione discrezionale del tribunale; il suo mancato esercizio non richiede motivazione e non è censurabile in cassazione.
art. 162, comma 2, L. Fall.
Va precisato che, relativamente alla fase di ammissione, spetta, in buona sostanza, al tribunale di controllare la corretta formulazione della proposta, presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso dei creditori. E, in tale ambito, come può ricavarsi dal disposto della L. Fall., art. 162, comma 2, che impone al tribunale di dichiarare l’inammissibilità della proposta qualora non ricorrano i presupposti di cui alla L. Fall., art. 160, commi 1 e 2, e art. 161 (in essi compresi dunque anche quelli concernenti la veridicità dei dati indicati e la fattibilità del piano) è conferito al giudice il compito di esaminare criticamente la relazione del professionista che accompagna il piano indicato dall’imprenditore, verificando che l’attestazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano medesimo non solo trovi puntuale riscontro nella documentazione allegata, ma sia sorretta da argomentazioni logiche, idonee a dar conto della congruità delle conclusioni assunte rispetto ai profili di fatto oggetto di esame.
Nella fase di ammissione il tribunale controlla la corretta formulazione della proposta e la sussistenza dei presupposti legali, verificando criticamente che l’attestazione del professionista sia riscontrata dalla documentazione e logicamente motivata.
art. 161, comma 1, L. Fall.
A rigore, poi, tale termine è previsto, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 1, solo “per apportare integrazioni al piano e per produrre nuovi documenti”.
Il termine previsto dalla disposizione consente integrazioni del piano e la produzione di nuovi documenti; non attribuisce al debitore il diritto di ottenere dal tribunale un termine per modificare sostanzialmente la proposta.
art. 112 c.p.c.
tuttavia la censura (riguardante, invero, una questio iuris) deve ritenersi, nel merito, giuridicamente infondata e dunque non apprezzabile in questa sede al fine dell’accoglimento del motivo di censura dedotto come violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 112 c.p.c., dovendosi ricordare che, per unanime affermazione di questa Corte, il difetto di motivazione – che riguardi (come nel caso in esame) una questione di diritto infondata – non può determinare, per ragioni di economia processuale, la cassazione del provvedimento impugnato con regressione alla precedente fase del giudizio.
L’omessa pronuncia su una questione di diritto che risulta infondata non giustifica la cassazione con rinvio, per ragioni di economia processuale.
art. 2758, comma 2, c.c.
Risulta, dunque, corretta l’indicazione dei predetti creditori nelle classi dei creditori chirografari sopra indicate.
Nel caso deciso, il privilegio speciale per rivalsa IVA non impediva la collocazione dei creditori tra i chirografari, poiché i beni gravati erano confusi nel magazzino e in parte consumati, e quindi non individuabili.
artt. 55 e 169 L. Fall.
Deve, pertanto, concludersi nel senso che, anche alla luce delle finalità perseguite dal legislatore con il decreto c.d. correttivo, così come esplicitate anche nella Relazione illustrativa, se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, allora il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. “liquidativo”) equivale a soddisfazione non integrale di essi e ciò a causa della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi “normali”) con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti.
Il pagamento dei crediti privilegiati oltre i tempi tecnici della procedura comporta una perdita economica da ritardo e costituisce soddisfazione non integrale; nel concordato in continuità la moratoria ultrannuale è tuttavia consentita alle condizioni individuate dalla Corte.
art. 160, comma 2, L. Fall.
Deve, pertanto, concludersi nel senso che, anche alla luce delle finalità perseguite dal legislatore con il decreto c.d. correttivo, così come esplicitate anche nella Relazione illustrativa, se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, allora il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. “liquidativo”) equivale a soddisfazione non integrale di essi e ciò a causa della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi “normali”) con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti.
La dilazione oltre i tempi tecnici determina una soddisfazione non integrale per la perdita economica da ritardo; resta possibile la falcidia dei crediti privilegiati nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.
art. 177, comma 3, L. Fall.
Ne consegue che, a fronte della introduzione di una specifica norma che consenta la possibilità per il piano concordatario di “una moratoria sino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca”, risulta plausibile ritenere che, in tal caso, la dilazione non richieda l’ammissione al voto e neanche l’inserimento di tali creditori in una specifica classe, trattandosi dell’utilizzazione da parte dell’imprenditore proponente il piano concordatario di una facoltà prevista dalla legge.
La moratoria legale fino a un anno nel concordato in continuità non comporta, per i creditori privilegiati interessati, ammissione al voto né necessità di collocazione in una classe; per la dilazione ultrannuale la Corte riconosce invece il diritto di voto.
art. 186 bis, comma 2, lett. c), L. Fall.
Sul punto, va precisato che la clausola di salvezza in relazione a quanto disposto dall’art. 160, comma 2, serve a chiarire che, quando la parte del credito prelatizio degradi al chirografo per incapienza del bene su cui grava la prelazione, la dilazione del pagamento può riguardare comunque la residua parte del credito che resta garantita dalla prelazione stessa.
Nel concordato con continuità aziendale il piano può prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologazione per i crediti privilegiati; la dilazione può riguardare anche la parte del credito che resta assistita dalla prelazione quando la parte incapiente degrada al chirografo. Per una moratoria ultrannuale sono necessari il diritto di voto dei creditori dilazionati e il pagamento degli interessi.
art. 2426, n. 8, c.c.
Per altra parte, occorre far riferimento, come principio regolatore, alla disciplina di cui all’art. 2426 c.c., punto 8, come modificata dal D.Lgs. n. 139 del 2015, ed ai corrispondenti principi contabili OIC, secondo i criteri oramai normativizzati del costo ammortizzato e dell’attualizzazione del valore dei crediti.
Per quantificare la perdita economica da dilazione, la Corte richiama i criteri del costo ammortizzato e dell’attualizzazione del valore dei crediti.
art. 86 D.Lgs. 14/2019
Deve, pertanto, ritenersi estraibile dalla norma da ultimo citata il principio di “attualizzazione” dei pagamenti previsti dal piano concordatario, calcolati sul valore alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura concorsuale (come deve risultare dall’attestazione del professionista incaricato), con l’esclusione, tuttavia, del riferimento al tasso di sconto di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5.
La Corte utilizza il criterio di attualizzazione previsto dal Codice della crisi come criterio applicabile anche ai concordati regolati dalla legge fallimentare: i pagamenti del piano vanno valutati alla data della domanda, senza applicare il tasso di sconto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di ammissibilità del concordato preventivo, il termine per integrare il piano e produrre documenti è una facoltà discrezionale del tribunale, non un obbligo; non è finalizzato a consentire una modifica sostanziale della proposta né impone al giudice di predisporre una proposta alternativa o di rinviare l’udienza per permettere al debitore di adeguarsi.
- Il tribunale, nella fase di ammissione, verifica la completezza e la regolarità della documentazione e controlla criticamente che l’attestazione del professionista sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano sia riscontrata dagli atti e sorretta da argomentazioni logiche.
- L’omessa pronuncia su una questione di diritto infondata non comporta la cassazione con rinvio quando la questione può essere decisa come giuridicamente infondata, in ossequio all’economia processuale.
- Nel concordato preventivo, il pagamento dei crediti privilegiati oltre i tempi tecnici della procedura comporta una perdita economica da ritardo e, quindi, equivale a soddisfazione non integrale, anche quando il capitale sia corrisposto per intero.
- Nel concordato con continuità aziendale è ammessa una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati, senza diritto di voto per i creditori interessati. Una moratoria superiore a un anno è ammissibile se ai creditori dilazionati sono riconosciuti il diritto di voto e gli interessi.
- Per determinare il peso di voto dei creditori privilegiati interessati da una dilazione ultrannuale, la perdita economica va calcolata attualizzando i pagamenti del piano e considerando il differenziale tra il valore del credito alla data di presentazione della domanda e quello alla scadenza della moratoria. I criteri devono essere specificati nel piano e certificati dal professionista in ordine a effettività e veridicità, a pena di inammissibilità della proposta.
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