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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11868/2020 del 18/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (accusa disciplinare)

La controversia

Nel procedimento penale di primo grado a carico di più imputati, la magistrata, quale presidente del collegio del Tribunale di Taranto, era stata incolpata di non avere disposto la scarcerazione di un imputato alla scadenza del termine massimo complessivo di custodia cautelare, individuato nel 9 maggio 2016 ai sensi dell’art. 303 c.p.p. A seguito di una contestazione suppletiva formulata il 22 aprile 2016 nei confronti di un altro imputato, i difensori chiesero un termine a difesa e il rinvio della discussione; il collegio non stralciò la posizione dell’imputato interessato e la discussione fu differita. Il 22 luglio 2016 venne pronunciata sentenza di condanna a sette anni di reclusione nei suoi confronti e, con ordinanza del 25 luglio 2016, la magistrata indicò il 22 luglio 2017 quale termine massimo della custodia. L’imputato fu scarcerato il 17 giugno 2017 dal presidente relatore del collegio d’appello, dopo una protrazione della privazione della libertà di 404 giorni, dei quali 386 imputati alla magistrata. La Sezione disciplinare del CSM l’aveva assolta, ritenendo non inescusabile la sua interpretazione dell’art. 304 c.p.p., anche in considerazione dell’accordo dei difensori sulla dilazione e sulla sospensione dei termini. Il Ministero della Giustizia ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 109/2006 e l’erronea valutazione dell’errore interpretativo, sostenendo che il termine a difesa non consente di superare il limite massimo di fase e che l’accordo delle parti non può incidere sulla libertà personale; con un secondo motivo ha censurato la motivazione sulla mancata verifica dei termini e sulla lunga protrazione della custodia. La Procura generale ha dedotto, con due motivi, l’interpretazione incompatibile con il testo e la funzione dell’art. 304 c.p.p. e la contraddittorietà della motivazione, che riconosceva l’univocità degli orientamenti giurisprudenziali ma riteneva plausibile la soluzione opposta sulla base dell’accordo dei difensori.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibili e accolto per quanto di ragione i ricorsi del Ministero e della Procura generale, trattandoli congiuntamente. Ha chiarito che le sospensioni previste dall’art. 304, comma 1, lett. a), c.p.p. non consentono di oltrepassare il limite massimo di durata complessiva di fase stabilito dal comma 6; l’eccezione rilevante a tale limite è quella prevista dalla lett. b), nei termini indicati dalla norma. L’accordo dei difensori e la valutazione soggettiva del legale non bastano, da soli, a rendere plausibile l’interpretazione difforme né a giustificare il superamento dei termini. Per valutare l’insindacabilità disciplinare dell’attività interpretativa occorre esaminare i provvedimenti motivati che hanno disposto i rinvii e determinato il computo della custodia; tale esame era mancato nella decisione impugnata. La Corte ha quindi cassato la pronuncia assolutoria e rinviato alla Sezione disciplinare del CSM in diversa composizione, perché riesamini la vicenda attenendosi al principio di diritto enunciato. Non ha deciso definitivamente sulla responsabilità disciplinare della magistrata.

Norme richiamate

  • art. 304, comma 1, lett. a), c.p.p.

    L’art. 304 c.p.p., al comma 1, lett. a), stabilisce che i termini di custodia cautelare sono sospesi (con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310 c.p.p.), nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore o su richiesta dell’imputato o del suo difensore salvo che la sospensione non sia disposta a seguito di concessione di termini per la difesa.

    La sospensione prevista dalla lett. a) opera nei casi e nei limiti descritti dalla norma e non permette di superare il limite massimo di durata complessiva della custodia cautelare nella fase.

  • art. 304, comma 1, lett. b), c.p.p.

    L’art. 304, comma 1, lett. b), stabilisce che i termini sono sospesi durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati.

    La causa di sospensione della lett. b) è quella che, secondo il coordinamento compiuto dalla Corte con i commi 6 e 7, può incidere sul limite massimo di durata complessiva di fase.

  • art. 304, commi 6 e 7, c.p.p.

    Dall’esame testuale e coordinato della norma emerge espressamente che il termine massimo di durata di fase determinato dell’art. 304 c.p.c., comma 6, non può essere dilatato per alcuna delle cause di sospensione indicate del comma 1, lett. a), della norma.

    Le sospensioni riconducibili all’art. 304, comma 1, lett. a), non consentono di oltrepassare il limite massimo di durata della custodia cautelare per la fase; il limite può essere superato soltanto nell’ipotesi di cui alla lett. b), nei termini previsti dal comma 7.

  • art. 2, comma 1, lett. a) e g), D.Lgs. n. 109/2006

    Al riguardo, trattandosi della privazione della libertà personale, gli orientamenti di questa Corte sono rigorosi in relazione all’addebito disciplinare contestato imponendosi al magistrato “l’obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale (…), sicchè l’inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare, costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a) e g), (Cass. S.U. 17120 del 2019).

    La violazione dei termini massimi di custodia cautelare può integrare grave violazione di legge disciplinarmente rilevante; il magistrato è tenuto a vigilare regolarmente sulla permanenza dei presupposti, anche temporali, della privazione della libertà personale.

  • art. 2, lett. a) e g), D.Lgs. n. 109/2006

    “In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, nell’ipotesi di incolpazione avente ad oggetto una condotta consistente nella grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 2, lett. a) e g) e risoltasi nell’inosservanza della disciplina codicistica in tema di limiti temporali della custodia cautelare in carcere, o di altre misure limitative della libertà personale, è necessario, ai fini della riconduzione di tale condotta nell’ambito dell’attività interpretativa non sindacabile in sede disciplinare (con conseguente esclusione dell’illecito), accertare se le ragioni di tale condotta siano verificabili attraverso uno o più provvedimenti motivati, giustificativi del diverso computo dei termini o del superamento del limite massimo stabilito nell’art. 304 c.p.p., comma 6, anche mediante l’adesione ad un percorso ermeneutico e ad un orientamento minoritario, purchè reso evidente da un percorso argomentativo valutabile ed impugnabile così come previsto dalla legge”.

    La condotta può essere ricondotta all’attività interpretativa non sindacabile soltanto se il diverso computo dei termini o il superamento del limite massimo risultano giustificati da uno o più provvedimenti motivati, il cui percorso argomentativo sia verificabile e impugnabile; è possibile anche aderire a un orientamento minoritario, purché la motivazione renda evidente il percorso seguito.

  • art. 304, comma 1, c.p.p.

    Le deroghe al regime rigoroso della loro durata, in particolare costituite dalle ipotesi normative di sospensione del computo in relazione alla durata complessiva di fase, possono essere applicate dal giudice soltanto attraverso un provvedimento espressamente motivato ed impugnabile (art. 304 c.p.c., commi 1 e 3).

    Le deroghe alla durata della custodia cautelare devono essere disposte con un provvedimento espresso, motivato e impugnabile; la giustificazione del computo non può essere ricostruita soltanto sulla base di elementi esterni al provvedimento.

  • art. 304, comma 3, c.p.p.

    Le deroghe al regime rigoroso della loro durata, in particolare costituite dalle ipotesi normative di sospensione del computo in relazione alla durata complessiva di fase, possono essere applicate dal giudice soltanto attraverso un provvedimento espressamente motivato ed impugnabile (art. 304 c.p.c., commi 1 e 3).

    Il provvedimento che dispone la deroga o la sospensione deve essere espressamente motivato e impugnabile.

Massime di principio

  • Quando è contestata disciplinarmente l’inosservanza dei limiti temporali della custodia cautelare, l’insindacabilità dell’attività interpretativa del magistrato richiede di verificare se il diverso computo o il superamento del limite massimo siano giustificati da uno o più provvedimenti motivati, con un percorso argomentativo verificabile e impugnabile.
  • La possibilità che il magistrato abbia seguito un’interpretazione minoritaria non esclude di per sé la rilevanza disciplinare della condotta: il percorso ermeneutico deve essere reso evidente nei provvedimenti motivati che giustificano il computo dei termini.
  • Un accordo delle parti o la valutazione soggettiva di un difensore non possono, da soli, giustificare la sospensione dei termini di custodia cautelare o il superamento del limite massimo previsto dalla legge.
  • Il magistrato deve vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale; l’inosservanza dei termini massimi di custodia cautelare può integrare grave violazione di legge disciplinarmente rilevante.
  • Le cause di sospensione dell’art. 304, comma 1, lett. a), c.p.p. non permettono di oltrepassare il limite massimo di durata complessiva di fase della custodia cautelare; la distinta ipotesi della lett. b) è soggetta alla disciplina specifica che consente l’effetto sul limite nei termini previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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