Cassazione Civile, Sentenza n. 11845/2020 del 18/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
Gli attori avevano chiesto la demolizione o l’arretramento del fabbricato realizzato dal vicino, originariamente adibito a garage e poi trasformato in abitazione, con modifica della copertura e sopraelevazione del tetto; avevano inoltre chiesto la chiusura di una finestra posta sul lato nord, deducendo la violazione delle distanze dal confine e dagli edifici. Il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Breno, con sentenza del 9 dicembre 2009, accolse la domanda solo in parte, ordinando la demolizione e l’arretramento della porzione sopraelevata e la chiusura della finestra, e dichiarò il convenuto privo di legittimazione sulla domanda riconvenzionale di demolizione della chiusura di un portico realizzata dagli attori. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 296 del 5 marzo 2015, accolse il gravame principale del vicino e respinse le domande di demolizione e arretramento della porzione sopraelevata e di chiusura della finestra; respinse inoltre l’appello incidentale degli attori e confermò il rigetto della domanda riconvenzionale. R.R. e R.A.A., anche quali eredi di altri attori, hanno proposto ricorso per Cassazione con due motivi. Con il primo hanno denunciato la violazione degli artt. 873 e seguenti e 905 c.c., sostenendo che la deroga regolamentare alle distanze, prevista per manufatti accessori di altezza non superiore a tre metri, veniva meno dopo la trasformazione del garage in abitazione; hanno contestato altresì la decisione sulla finestra, la misurazione della distanza nonché la qualificazione come emulativa della richiesta di ripristino per una violazione di soli sette centimetri. Con il secondo motivo hanno denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, relativo al contenuto dei titoli edilizi, dai quali risultavano la modifica del fabbricato e il mutamento della destinazione d’uso a residenziale. Il controricorrente ha eccepito che la richiesta di demolizione dell’intero manufatto costituiva domanda nuova in appello.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di novità della domanda: il mutamento di destinazione era già stato indicato in primo grado quale fondamento della richiesta di riduzione in pristino. Ha accolto i motivi. Ha stabilito che, quando la disciplina regolamentare locale ammette distanze inferiori per determinate costruzioni in ragione della loro specifica destinazione, il successivo mutamento d’uso impone di rivalutare la legittimità dell’opera anche se non vi sono modifiche strutturali o aumenti di volumetria. Ha inoltre escluso che un accordo privato possa derogare alle distanze stabilite dagli strumenti urbanistici locali. Quanto alla finestra, ha censurato sia la qualificazione come emulativa dell’azione volta a far rispettare la distanza legale, sia il criterio di misurazione adottato dalla Corte d’appello; ha inoltre ritenuto erroneo ammettere la deroga per il rivestimento termico senza verificare il rispetto dei requisiti normativi, incluso il beneficio minimo di risparmio energetico previsto. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
Il mutamento della destinazione, a differenza di quanto sostenuto dai giudici di appello, non si risolve in una mera violazione rilevante unicamente nei rapporti con la PA, ma si riverbera, proprio per l’espressa scelta a suo tempo fatta dalla disciplina locale, destinata per effetto del richiamo di cui all’art. 873 c.c., ad assumere rilevanza anche nei rapporti tra privati, anche nella possibilità di dover valutare la permanente legittimità dell’opera secondo quegli stessi parametri, dimensionali e di finalità di uso, che avevano permesso di derogare o meno alla più severa disciplina in materia di distanze.
Le prescrizioni locali sulle distanze richiamate dall’art. 873 c.c. possono attribuire rilievo interprivatistico alla destinazione d’uso: se la deroga alla distanza dipende dalla specifica destinazione del manufatto, il mutamento di tale destinazione impone di rivalutare la perdurante legittimità dell’opera.
art. 905 c.c.
Quanto, invece alle modalità di calcolo delle distanze, si è affermato che (Cass. n. 12821/1992) l’art. 907 c.c., richiama ai fini della misurazione delle distanze delle costruzioni dalle vedute i criteri stabiliti dal precedente art. 905, con la conseguenza che le distanze dal confine delle vedute, quando queste si aprano in un incavo del muro, deve essere di un metro e mezzo calcolato dalla facciata esterna del muro stesso (conf. Cass. n. 6120/1994).
La misurazione della distanza di una veduta dal confine segue i criteri dell’art. 905 c.c.; quando l’apertura è praticata in un incavo del muro, la distanza va calcolata dalla facciata esterna del muro.
art. 833 c.c.
Quanto alla possibilità di qualificare come atto emulativo l’azione volta ad ottenere il rispetto della distanze si ricorda che (cfr. Cass. n. 3275/1999) per aversi atto emulativo vietato ai sensi dell’art. 833 c.c. è necessario che l’atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri, per cui non è riconducibile a tale categoria di atti l’azione del proprietario che chieda l’eliminazione di una veduta aperta dal vicino a distanza illegale (conf. Cass. n. 6949/1999).
L’azione diretta a ottenere il rispetto delle distanze legali non costituisce atto emulativo per il solo fatto che la violazione sia limitata; l’emulazione richiede assenza di utilità per chi agisce e scopo esclusivo di nuocere o molestare.
art. 907 c.c.
Quanto, invece alle modalità di calcolo delle distanze, si è affermato che (Cass. n. 12821/1992) l’art. 907 c.c., richiama ai fini della misurazione delle distanze delle costruzioni dalle vedute i criteri stabiliti dal precedente art. 905, con la conseguenza che le distanze dal confine delle vedute, quando queste si aprano in un incavo del muro, deve essere di un metro e mezzo calcolato dalla facciata esterna del muro stesso (conf. Cass. n. 6120/1994).
Ai fini della distanza delle costruzioni dalle vedute, l’art. 907 c.c. rinvia ai criteri di misurazione dell’art. 905 c.c.; per una veduta aperta in un incavo, rileva la facciata esterna del muro.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Orbene, anche a voler superare gli evidenti profili di inammissibilità dello scritto difensivo de quo per la palese violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, avendo la parte omesso di riportare il contenuto dei precedenti scritti difensivi con i quali si assume sarebbe stata posta la questione della novità delle domande avanzate dai ricorrenti solo in sede di appello, la doglianza di parte controricorrente appare comunque infondata.
La censura che denuncia un vizio processuale deve rispettare l’onere di specificità e indicazione degli atti previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; nel caso concreto, l’eccezione del controricorrente era carente perché non riportava il contenuto degli scritti difensivi rilevanti.
art. 345 c.p.c.
In tal senso rileva quanto emerge dallo stesso contenuto della sentenza appellata che, nel riportare il tenore delle domande formulate in primo grado, evidenzia come la richiesta di demolizione riferita all’intero manufatto, facesse già richiamo all’intervenuto mutamento di destinazione ed alla trasformazione in abitazione.
Non è domanda nuova in appello la richiesta di riduzione in pristino fondata sul mutamento di destinazione quando tale mutamento era già stato dedotto in primo grado quale fondamento della domanda.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Emerge quindi che già in prime cure il fondamento giustificativo della domanda di riduzione in pristino era stato individuato nel cambiamento della destinazione d’uso, sicchè l’assunto dello S. secondo cui la contestazione dell’illegittimità fosse limitata alla sola porzione oggetto di sopraelevazione, oltre che contrastare con il tenore letterale della domanda, risulta finalizzato a contestare l’interpretazione della domanda stessa, quale offerta dai giudici di merito che è però sindacabile solo adducendo la violazione delle regole di ermeneutica ovvero l’abnormità ed insanabile contraddittorietà della motivazione nei limiti ben più rigorosi oggi posti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5.
La diversa interpretazione della domanda offerta dal giudice di merito non è sindacabile in Cassazione se non nei limiti indicati dalla Corte: mediante denuncia di violazione delle regole ermeneutiche oppure di abnormità e insanabile contraddittorietà della motivazione secondo il vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
D.Lgs. 102/2014, art. 14, comma 7
Il D.Lgs. n. 102 del 2014, art. 14, al comma 7, nel prevedere la possibilità di derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonchè alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura, prevede che però i relativi interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino appunto maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori siano necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
La deroga alle distanze per l’incremento di spessore dovuto a interventi di riqualificazione energetica è subordinata ai requisiti previsti dalla disposizione, compresa la necessità di conseguire la riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza.
D.Lgs. 115/2008, art. 11
Analogamente il D.Lgs. n. 115 del 2008, art. 11, consente del pari di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonchè’ alle altezze massime degli edifici, in relazione allo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, purchè si tratti di opere necessarie ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo D.Lgs.
La deroga alle distanze per gli spessori aggiuntivi delle murature è condizionata alla necessità dell’intervento e al conseguimento, certificato secondo le modalità previste, della riduzione minima del 10 per cento dell’indice di prestazione energetica.
art. 345 c.p.c.
In tal senso rileva quanto emerge dallo stesso contenuto della sentenza appellata che, nel riportare il tenore delle domande formulate in primo grado, evidenzia come la richiesta di demolizione riferita all’intero manufatto, facesse già richiamo all’intervenuto mutamento di destinazione ed alla trasformazione in abitazione.
La Corte ha applicato il divieto di nuove domande in appello concludendo che non era stato violato: il mutamento di destinazione, assunto come fondamento della richiesta di demolizione dell’intero manufatto, risultava già dalla domanda proposta in primo grado.
Massime di principio
- Quando una norma regolamentare locale consente di collocare determinate costruzioni a distanza inferiore in ragione della loro specifica destinazione, il successivo mutamento d’uso impone di verificarne nuovamente la legittimità alla luce della destinazione concretamente assunta, anche in assenza di modifiche strutturali o aumenti di volumetria.
- Le distanze prescritte dagli strumenti urbanistici locali a tutela dell’interesse generale non sono derogabili mediante accordi tra privati; il rilascio di un titolo edilizio non rende valido un patto privato che le contrasti.
- La domanda del proprietario volta a ottenere l’eliminazione di una veduta posta a distanza illegale non è emulativa per il solo fatto che la violazione sia di modesta entità: l’atto emulativo richiede che l’esercizio del diritto sia privo di utilità per chi agisce e diretto esclusivamente a nuocere o molestare.
- La distanza di una veduta dal confine va misurata secondo i criteri degli artt. 905 e 907 c.c.; se l’apertura è collocata in un incavo del muro, la misurazione avviene dalla facciata esterna del muro.
- La deroga alle distanze per opere di coibentazione termica non discende automaticamente dalla realizzazione del rivestimento: occorre verificare che ricorrano i requisiti normativi e che l’intervento consegua il beneficio energetico minimo richiesto.
- Non è nuova in appello la domanda di riduzione in pristino fondata sul mutamento di destinazione quando tale circostanza era già stata dedotta in primo grado quale fondamento della pretesa.
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