Cassazione Civile, Sentenza n. 11847/2020 del 18/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Il Comune aveva acquistato un autocarro Fiat Iveco 35.10.1, pagando Lire 83.500.000 oltre IVA, e ne aveva ricevuto la disponibilità materiale insieme alla compattatrice. Non aveva però ottenuto la dichiarazione di conformità e il certificato di origine, necessari per la trascrizione al PRA, l’accertamento dell’idoneità alla circolazione e l’immatricolazione. La precedente acquirente era stata dichiarata fallita il 18 ottobre 1994; il giudice delegato aveva respinto la richiesta di consegna dei documenti, non rinvenuti presso la curatela. La società venditrice originaria sosteneva di non avere rapporti contrattuali con il Comune e contestava il pagamento del prezzo; affermava inoltre di essere ancora proprietaria del veicolo. Il Comune convenne in giudizio la società e il fallimento chiedendo l’accertamento della proprietà, la consegna dei documenti e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Oristano, con sentenza non definitiva n. 711/2002, dichiarò il Comune proprietario e condannò la società alla consegna dei documenti e al risarcimento; con sentenza definitiva n. 185/2008 liquidò il danno nella maggiore spesa sostenuta per affidare a terzi il servizio di raccolta dei rifiuti che il Comune non aveva potuto svolgere in proprio. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 658/2014 depositata il 25 novembre 2014, rigettò l’appello principale della società e quello incidentale del Comune, confermando le decisioni di primo grado. La società ha proposto due motivi di ricorso: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1372 e 1477 c.c., sostenendo che il Comune non potesse agire direttamente contro il venditore originario, ma soltanto in rivalsa, e ha lamentato un vizio motivazionale; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1477, 2900, 1153 e 1372 c.c., contestando che la domanda fosse fondata sull’art. 1153 c.c. e invocando la presunzione di carenza di legittimazione all’azione surrogatoria.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura motivazionale, poiché la doglianza investiva la valutazione dei fatti e non indicava l’omesso esame di un fatto storico decisivo secondo il vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Ha ritenuto infondate le restanti censure: la decisione di merito si fondava sull’acquisto a titolo originario del veicolo da parte del Comune ai sensi dell’art. 1153 c.c., non sulla disciplina della vendita a catena né sull’art. 1477 c.c. I documenti di circolazione e di conformità, funzionalmente connessi al veicolo e necessari alla sua ordinaria utilizzazione, ne costituiscono pertinenze e sono acquistati con la cosa principale. Poiché la precedente acquirente e la curatela non disponevano dei documenti, la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto che la società ricorrente li avesse conservati e fosse tenuta a consegnarli al Comune, esclusivo interessato, non potendoli detenere ingiustificatamente senza titolo. La Corte ha precisato che, per i beni mobili, l’acquirente a non domino può acquistare la proprietà ai sensi dell’art. 1153 c.c. se ricorrono buona fede al momento della consegna e titolo astrattamente idoneo; in base alla presunzione di buona fede, spetta a chi resiste alla rivendica dimostrare la mala fede dell’acquirente. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna risarcitoria per l’ingiustificato rifiuto di consegnare i documenti e il danno conseguente, liquidato dai giudici di merito. La motivazione della sentenza d’appello è stata corretta, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., nella parte non conforme alla ricostruzione giuridica così delineata, senza incidere sul dispositivo. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è stato altresì dichiarato sussistente, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non consente di censurare la valutazione delle prove o la mancata considerazione di argomentazioni e deduzioni difensive.
è ormai consolidato il principio in base al quale l’acquirente a titolo originario, ai sensi dell’art. 1153 c.c., di un’autovettura non ancora iscritta nei pubblici registri, possa rivendicare il certificato di conformità del veicolo da chi lo possieda, essendo tale certificato non un bene, suscettibile di godimento e circolazione autonomi, e fornito di un proprio valore di scambio, quanto un accessorio inscindibilmente congiunto ed essenziale dell’autovettura, la quale, privatone, perde ogni sua utilità economica (Cass. 27 settembre 2012 n. 16435).
L’acquisto a titolo originario del veicolo comprende il certificato di conformità, quale accessorio essenziale e funzionalmente inscindibile dal mezzo; l’acquirente può quindi ottenerne la consegna da chi lo detenga.
i documenti di circolazione di un’autovettura, essendo preordinati a consentire l’utilizzazione ordinaria del bene, si pongono, rispetto a quest’ultimo, in rapporto di complementarietà funzionale, costituendone, per l’effetto, pertinenze che, ai sensi dell’art. 818 c.c., vengono ipso facto acquistate dal proprietario della cosa principale.
I documenti di circolazione, in quanto pertinenze funzionali del veicolo, seguono la proprietà della cosa principale e sono acquistati insieme a essa.
è pacifico che in caso di rivendica di un bene mobile, il rigore probatorio richiesto dall’art. 948 c.c., deve necessariamente coniugarsi con i modi di acquisto della proprietà dei beni mobili e con la loro circolazione, per cui per quanto riguarda i beni mobili, il titolo di acquisto è il possesso, anche in caso di acquisto a non domino, purchè il possessore sia in buona fede al momento dell’acquisto e sussista un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà;
La prova richiesta nella rivendica di un bene mobile va coordinata con le regole di circolazione dei mobili e con l’acquisto a non domino, che può fondarsi sul possesso in presenza di buona fede e di un titolo astrattamente idoneo.
dalla presunzione di buona fede nel possesso, prevista dall’art. 1147 c.c., deriva che all’attore in rivendicazione di un bene mobile è sufficiente provare il possesso della cosa in base a titolo astrattamente e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.), mentre spetta a chi resiste all’azione medesima di dimostrare l’eventuale mala fede al momento della consegna a non domino (Cass. 28 febbraio 2019 n. 6007).
La buona fede del possessore è presunta: chi rivendica un bene mobile deve provare il possesso fondato su un titolo astrattamente idoneo, mentre la prova della mala fede al momento della consegna grava su chi resiste.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
tuttavia in base dell’art. 384 c.p.c., u.c., essendo la sentenza qui impugnata conforme al diritto quanto al dispositivo, va corretta la motivazione, nei termini in precedenza esposti, nella parte in cui ha affermato che la deduzione avente ad oggetto la previsione dell’art. 2900 c.c., con riferimento alla disposizione di cui all’art. 1477 c.c., integrasse gli estremi di una fattispecie applicabile anche al caso di specie.
La Cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto, senza cassare la decisione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- I documenti di circolazione e il certificato di conformità, quando sono funzionalmente necessari all’ordinaria utilizzazione del veicolo e non hanno autonoma utilità economica, costituiscono pertinenze o accessori essenziali del mezzo e seguono l’acquisto della proprietà del veicolo.
- Chi acquista un bene mobile a non domino può acquistarne la proprietà ai sensi dell’art. 1153 c.c. se ha ricevuto il possesso in buona fede e in base a un titolo astrattamente idoneo al trasferimento; la buona fede si presume e chi resiste alla rivendica deve provare la mala fede dell’acquirente al momento della consegna.
- L’acquirente divenuto proprietario del veicolo può chiedere la consegna dei documenti che ne costituiscono pertinenze a chi li detenga senza titolo, quando tali documenti sono necessari per la circolazione e l’utilizzazione del bene.
- Ai fini del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è decisivo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti; non sono autonomamente censurabili come fatti le argomentazioni difensive, i singoli elementi istruttori o la richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Quando il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, la Cassazione può correggerne la motivazione, eliminando o sostituendo le ragioni giuridiche non corrette senza cassare la decisione.
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