Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11844/2020 del 18/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex marito)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio di scioglimento della comunione legale tra due ex coniugi e di individuazione e divisione dei beni comuni. Il Tribunale aveva assegnato immobili a ciascuno, posto a carico della moglie un conguaglio di 206.000 euro, poi elevato dalla Corte d’appello di Milano a 223.500 euro, e riconosciuto alla moglie, tra l’altro, il valore di 130.992,57 euro per la metà delle quote di una società e 35.243,30 euro, pari al 40 per cento del TFR dell’ex marito. La Corte d’appello, con sentenza del 12 agosto 2015, aveva inoltre riconosciuto un controcredito della moglie di 167.034,08 euro derivante dallo scioglimento della comunione, da portare in diminuzione del conguaglio, e aveva respinto la sua richiesta di trascrivere la sentenza senza iscrizione di ipoteca legale a favore dell’ex marito. L’ex marito ha impugnato la sentenza del 2015 con quattro motivi: (1) omesso esame e valutazione delle prove relative alla titolarità effettiva delle quote societarie; (2) omesso esame di fatti riguardanti l’estraneità della società al giudizio e la mancata prova della titolarità delle quote; (3) mancato riconoscimento della proprietà esclusiva del 77 per cento dell’appartamento acquistato nel 1994, sostenendo di averne pagato parte del prezzo con l’anticipo del 70 per cento del TFR, pari a lire 69.661.487; (4) omesso esame della documentazione relativa alle somme sui conti correnti, che secondo il ricorrente andavano riferite alla data di scioglimento della comunione, il 19 maggio 2002, e non a movimenti del 2006. L’ex moglie ha proposto ricorso incidentale contro il rigetto della domanda di trascrizione senza ipoteca legale, sostenendo che il proprio controcredito di 167.034,08 euro, superiore al conguaglio che riteneva dovuto (111.750 euro), lo estingueva per compensazione e che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi su tale specifico credito. Ha inoltre proposto un distinto ricorso per cassazione contro la sentenza del 13 luglio 2016 che aveva rigettato la sua domanda di revocazione della sentenza del 2015: deduceva che il conguaglio di 223.500 euro fosse frutto di un errore di calcolo, poiché avrebbe dovuto essere determinato in 111.750 euro, e contestava che la relativa quantificazione fosse ormai coperta da giudicato.

La decisione

La Cassazione ha riunito i due procedimenti. Ha rigettato il ricorso per cassazione dell’ex moglie contro la sentenza che aveva negato la revocazione: la quantificazione del conguaglio disposta in primo grado non era stata specificamente impugnata dalla moglie e, pertanto, non poteva essere corretta in sede di revocazione; l’appello dell’ex marito aveva devoluto questioni diverse, tra cui la ricomprensione delle quote societarie, alcuni profili della divisione e la valutazione di un immobile. Ha inoltre rigettato il ricorso principale dell’ex marito: il primo e il secondo motivo erano inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove, già apprezzate con motivazione coerente dalla Corte territoriale, e perché il secondo non chiariva la decisività degli elementi dedotti; il terzo era infondato, poiché la decisione non confondeva i due distinti TFR e mancava la prova dell’impiego dell’anticipo del 1993, mentre la provenienza del denaro non mutava la ricomprensione nella comunione del bene acquistato durante la comunione, in assenza di indicazioni contrarie nell’atto; il quarto era inammissibile per genericità, non essendo indicati puntualmente gli importi che sarebbero stati erroneamente attribuiti. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’ex moglie. La Corte d’appello aveva già riconosciuto che il controcredito di 167.034,08 euro riduceva per pari importo il conguaglio di 223.500 euro, ma, nel decidere sulla richiesta relativa all’iscrizione dell’ipoteca legale, aveva considerato soltanto il credito alimentare accertato in sede penale e non il controcredito derivante dallo scioglimento della comunione. Tale omissione integrava violazione dell’art. 112 c.p.c.: l’ipoteca legale doveva essere valutata in rapporto all’entità residua del debito dopo la riduzione già riconosciuta. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale accoglimento e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente per revocazione e del ricorrente principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    In tale omissione è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., tanto più evidente in quanto la Corte aveva già affermato come dianzi chiarito – che lo stesso controcredito riduceva il conguaglio dovuto dalla C., senza poi trarre da tale affermazione la ineludibile conclusione che anche l’iscrizione della ipoteca legale di cui all’art. 2834 c.c., sarebbe dovuta avvenire nella misura della entità residua del debito della ricorrente, a nulla rilevando in contrario la circostanza che la richiesta della stessa, fondata sulla ritenuta estinzione totale del suo debito – asseritamente di entità inferiore (Euro 111750,00) rispetto a quella accertata dal giudice di secondo grado (Euro 223.500,00) – per effetto della compensazione con il credito vantato (per Euro 167034,08), fosse volta alla esclusione completa della iscrizione.

    La Corte deve pronunciarsi sulla richiesta relativa all’ipoteca considerando anche il controcredito già accertato e la riduzione del conguaglio che ne consegue; trascurare tale elemento integra omessa pronuncia.

  • art. 2834 c.c.

    In tale omissione è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., tanto più evidente in quanto la Corte aveva già affermato come dianzi chiarito – che lo stesso controcredito riduceva il conguaglio dovuto dalla C., senza poi trarre da tale affermazione la ineludibile conclusione che anche l’iscrizione della ipoteca legale di cui all’art. 2834 c.c., sarebbe dovuta avvenire nella misura della entità residua del debito della ricorrente, a nulla rilevando in contrario la circostanza che la richiesta della stessa, fondata sulla ritenuta estinzione totale del suo debito – asseritamente di entità inferiore (Euro 111750,00) rispetto a quella accertata dal giudice di secondo grado (Euro 223.500,00) – per effetto della compensazione con il credito vantato (per Euro 167034,08), fosse volta alla esclusione completa della iscrizione.

    In relazione alla vicenda decisa, l’iscrizione dell’ipoteca legale va commisurata al debito residuo, tenendo conto del controcredito accertato che riduce il conguaglio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    In definitiva, correttamente la Corte d’appello ha rigettato la istanza di revocazione della sentenza n. 3409 del 2015, per non avere la C. proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado sul punto della quantificazione del conguaglio spettante al S..

    La revocazione non consente di correggere un errore relativo a una statuizione di primo grado che la parte interessata non abbia impugnato, quando quella statuizione è rimasta fuori dal devoluto in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Spetta, infatti, al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

    Il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, non consente di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle risultanze istruttorie quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente il proprio convincimento.

  • art. 194 c.c.

    In tale omissione è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., tanto più evidente in quanto la Corte aveva già affermato come dianzi chiarito – che lo stesso controcredito riduceva il conguaglio dovuto dalla C., senza poi trarre da tale affermazione la ineludibile conclusione che anche l’iscrizione della ipoteca legale di cui all’art. 2834 c.c., sarebbe dovuta avvenire nella misura della entità residua del debito della ricorrente, a nulla rilevando in contrario la circostanza che la richiesta della stessa, fondata sulla ritenuta estinzione totale del suo debito – asseritamente di entità inferiore (Euro 111750,00) rispetto a quella accertata dal giudice di secondo grado (Euro 223.500,00) – per effetto della compensazione con il credito vantato (per Euro 167034,08), fosse volta alla esclusione completa della iscrizione.

    Nel caso concreto l’art. 194 c.c. è richiamato dalla ricorrente per sostenere la divisione paritaria dell’attivo e del passivo della comunione, ma la Cassazione non decide nel merito la correttezza del calcolo del conguaglio: ritiene che la relativa quantificazione non fosse stata impugnata tempestivamente in appello.

  • art. 1241 c.c.

    In tale omissione è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., tanto più evidente in quanto la Corte aveva già affermato come dianzi chiarito – che lo stesso controcredito riduceva il conguaglio dovuto dalla C., senza poi trarre da tale affermazione la ineludibile conclusione che anche l’iscrizione della ipoteca legale di cui all’art. 2834 c.c., sarebbe dovuta avvenire nella misura della entità residua del debito della ricorrente, a nulla rilevando in contrario la circostanza che la richiesta della stessa, fondata sulla ritenuta estinzione totale del suo debito – asseritamente di entità inferiore (Euro 111750,00) rispetto a quella accertata dal giudice di secondo grado (Euro 223.500,00) – per effetto della compensazione con il credito vantato (per Euro 167034,08), fosse volta alla esclusione completa della iscrizione.

    La compensazione era invocata dalla ricorrente incidentale come ragione di estinzione del debito; la Cassazione ha accolto la censura per l’omessa considerazione del controcredito già accertato, senza tuttavia stabilire direttamente l’estinzione integrale del conguaglio.

  • art. 1243 c.c.

    In tale omissione è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., tanto più evidente in quanto la Corte aveva già affermato come dianzi chiarito – che lo stesso controcredito riduceva il conguaglio dovuto dalla C., senza poi trarre da tale affermazione la ineludibile conclusione che anche l’iscrizione della ipoteca legale di cui all’art. 2834 c.c., sarebbe dovuta avvenire nella misura della entità residua del debito della ricorrente, a nulla rilevando in contrario la circostanza che la richiesta della stessa, fondata sulla ritenuta estinzione totale del suo debito – asseritamente di entità inferiore (Euro 111750,00) rispetto a quella accertata dal giudice di secondo grado (Euro 223.500,00) – per effetto della compensazione con il credito vantato (per Euro 167034,08), fosse volta alla esclusione completa della iscrizione.

    La Corte rileva che il controcredito della moglie, già riconosciuto nella causa, riduceva il conguaglio e doveva essere considerato nel decidere sulla misura dell’ipoteca; non definisce invece direttamente ogni presupposto della compensazione dedotta.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    In definitiva, correttamente la Corte d’appello ha rigettato la istanza di revocazione della sentenza n. 3409 del 2015, per non avere la C. proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado sul punto della quantificazione del conguaglio spettante al S..

    La statuizione di primo grado sulla quantificazione del conguaglio, non investita da specifica impugnazione, è rimasta estranea al devoluto e non poteva essere rimessa in discussione mediante la revocazione della successiva sentenza d’appello.

  • art. 177 c.c.

    Nella specie, la Corte distrettuale ha dato ampiamente conto, in modo coerente sul piano logico-formale, dell’iter argomentativo del proprio convincimento soffermandosi con dovizia di particolari sulla valutazione delle prove che lo sorreggevano.

    La norma è menzionata dal ricorrente in relazione alla data rilevante per individuare le somme comuni, ma la Cassazione dichiara inammissibile la censura per genericità senza elaborare un’interpretazione dell’art. 177 c.c.

  • art. 2817, n. 2, c.c.

    In tale omissione è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., tanto più evidente in quanto la Corte aveva già affermato come dianzi chiarito – che lo stesso controcredito riduceva il conguaglio dovuto dalla C., senza poi trarre da tale affermazione la ineludibile conclusione che anche l’iscrizione della ipoteca legale di cui all’art. 2834 c.c., sarebbe dovuta avvenire nella misura della entità residua del debito della ricorrente, a nulla rilevando in contrario la circostanza che la richiesta della stessa, fondata sulla ritenuta estinzione totale del suo debito – asseritamente di entità inferiore (Euro 111750,00) rispetto a quella accertata dal giudice di secondo grado (Euro 223.500,00) – per effetto della compensazione con il credito vantato (per Euro 167034,08), fosse volta alla esclusione completa della iscrizione.

    La disposizione è richiamata in connessione con l’ipoteca legale, la cui iscrizione, secondo la decisione, deve essere rapportata all’entità residua del debito dopo la riduzione derivante dal controcredito.

  • art. 720 c.c.

    In definitiva, correttamente la Corte d’appello ha rigettato la istanza di revocazione della sentenza n. 3409 del 2015, per non avere la C. proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado sul punto della quantificazione del conguaglio spettante al S..

    L’articolo è richiamato dalla ricorrente per sostenere il criterio di attribuzione degli immobili non comodamente divisibili, ma la Cassazione non decide nel merito la questione, perché la quantificazione del conguaglio non era stata specificamente impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    In definitiva, correttamente la Corte d’appello ha rigettato la istanza di revocazione della sentenza n. 3409 del 2015, per non avere la C. proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado sul punto della quantificazione del conguaglio spettante al S..

    La statuizione non impugnata sulla misura del conguaglio non poteva essere riaperta attraverso la revocazione della sentenza d’appello; la Corte rigetta la censura senza sviluppare un’autonoma interpretazione dell’art. 2909 c.c.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente per revocazione e del ricorrente principale, del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Poiché il ricorso per revocazione e il ricorso principale sono stati rigettati, la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei rispettivi ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto non può essere impiegata per rimettere in discussione una statuizione di primo grado che non sia stata specificamente devoluta al giudice d’appello; la questione non impugnata resta fuori dal thema decidendum del gravame.
  • La valutazione delle prove e la scelta delle risultanze istruttorie ritenute più attendibili spettano al giudice di merito; il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ponderazione del materiale probatorio quando la motivazione sia coerente e dia conto del percorso decisorio.
  • La censura di omesso esame deve indicare con precisione il fatto asseritamente trascurato e spiegare perché esso avrebbe potuto determinare un esito diverso; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando un controcredito è stato accertato nella stessa decisione e riconosciuto come idoneo a ridurre il conguaglio, il giudice che decide sulla richiesta relativa all’iscrizione dell’ipoteca legale deve valutarne l’incidenza sul debito residuo; omettere tale valutazione integra violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • Per il bene acquistato durante la comunione legale, la provenienza del denaro impiegato è, nel caso deciso, indifferente alla sua ricomprensione nella comunione in assenza di indicazioni contrarie nell’atto di acquisto; chi deduce l’impiego di una specifica provvista deve provarlo.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneComunioneImpugnazioni
RamiFamigliaSuccessioniProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.