Sentenza n. 2456/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 67/2025 del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 23 aprile 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo di euro 2.000,00. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha domandato la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Era stata inoltre richiesta la corresponsione degli interessi, ma tale domanda è stata rinunciata dalla ricorrente in camera di consiglio. Il Ministero ha contestato soltanto la domanda relativa agli interessi, rilevando che il giudicato non conteneva alcuna statuizione al riguardo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. La sentenza azionata era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza prova dell’avvenuta esecuzione. Sussistevano quindi i presupposti per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Ministero è stato obbligato a dare esecuzione al giudicato mediante attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni indicati, per il valore complessivo di euro 2.000,00, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La domanda relativa agli interessi è stata stralciata per rinuncia. Il TAR ha nominato sin d’ora, per l’eventuale perdurante inadempimento, quale commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dall’istanza della parte. Il commissario opererà senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale.
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione debitrice, in assenza di esecuzione, concorre a integrare i presupposti per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La previsione sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, dettata per l’ottemperanza dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
La disposizione ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dal giudice per la disciplina del compenso del commissario ad acta.
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudicato civile azionato in ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non abbia spontaneamente eseguito il comando giudiziale.
- La declaratoria di inottemperanza e l’ordine di esecuzione presuppongono che il titolo sia definitivo, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e che sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia fornito prova dell’adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza dell’interessato, in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
- La disciplina che esclude un compenso ulteriore per il commissario ad acta, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per determinate condanne pecuniarie, può essere applicata per analogia anche ad altri giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro.
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