Cassazione Penale, Sentenza n. 21182/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnative avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa che aveva confermato il sequestro preventivo (impeditivo e anticipatorio della confisca, diretto e per equivalente) disposto dal G.I.P. in relazione a un'indagine per truffa aggravata (artt. 110 e 640-bis c.p. e circ. aggravanti) e per la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D.lgs. 231/2001. L'ipotesi fattuale è che la STS Costruzioni s.r.l., mediante la costituzione di un fittizio condominio denominato "Domus" e preliminari di vendita con soggetti legati ai soci (mogli/figli), abbia ottenuto indebitamente crediti d'imposta "Superbonus 110%" e "Sisma Bonus" per complessivi circa €10.066.154, ceduti poi a terzi. I ricorrenti hanno contestato principalmente la mancanza del fumus e/o del periculum in mora richiesti per il sequestro finalizzato alla confisca, deducendo che il patrimonio detenuto eccede ampiamente la misura ablativa, che i preliminari erano regolari (richiamando circolare Agenzia Entrate n.24/E/2020), che non vi sarebbero elementi di dispersione dei beni e che l'omesso deposito dei brogliacci intercettativi avrebbe determinato nullità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha confermato la validità dell'ordinanza del Tribunale del riesame: ha ritenuto sussistente sia il fumus del reato di truffa aggravata sia il periculum in mora necessario per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La Corte ha valorizzato elementi indiziari quali la sequenza temporale degli atti (costituzione STS, acquisto immobile, divisione in unità, costituzione del condominio e stipula di scritture private nella stessa finestra temporale), i vincoli familiari fra i coinvolti, i prezzi delle vendite "sostanzialmente vili", la natura e l'entità elevata del credito illecito (oltre 10 milioni di euro), la cessione dei crediti a intermediari e la concreta facilità di circolazione/utilizzo dei crediti fiscali nonché il rischio di perdita di garanzia. Ha altresì rigettato le censure sull'omesso deposito dei brogliacci, affermando che l'omissione non determina automaticamente nullità e che le conversazioni intercettate integravano elementi probatori corroboranti. Sono state condannate le spese processuali e i ricorrenti sono stati condannati a pagare €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per configurare il concorso di persone nel reato contestato (concorso di persone nel delitto di truffa)
Norma sostanziale contestata (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); la Corte ha ritenuto sussistere il fumus sulla base degli indizi raccolti
Circostanza aggravante contestata per la valutazione della gravità del fatto
art. 119 commi 9 e 10 D.L. 19/05/2020 n.34
Normativa sul "Superbonus 110%": la Corte ha ritenuto che, secondo l'interpretazione del caso, la STS non poteva accedere al beneficio e che si sarebbe proceduto mediante artifici (fittizio condominio) per aggirare il divieto
Richiamato in via difensiva dai Strazzulla; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure in punto di applicazione normativa e valutazione dei fatti
artt. 5, 6 e 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n.231
Richiamati per la responsabilità amministrativa della società (mancata adozione di modelli idonei a prevenire il reato), la Corte ha confermato l'applicabilità dell'illecito amministrativo in relazione al delitto tributario/di truffa
Richiamato in sede difensiva dalla società; la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini del sequestro preventivo, l'argomento posto a base della censura
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la Corte ha ritenuto correttamente motivato il periculum in mora e la necessità di anticipare l'effetto ablativo
Norma sulla confisca cui il sequestro è funzionalmente diretto; il sequestro è stato motivato come finalizzato alla futura confisca
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti come vizio di legge nelle impugnazioni in Cassazione; la Corte l'ha ritenuta inapplicata o le censure manifestamente infondate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini/formulazione dei motivi di ricorso; i ricorsi sono stati considerati proposti nei termini ma poi inammissibili per genericità
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per dedurre nullità per omesso deposito dei brogliacci; la Corte ha stabilito che l'omissione non comporta automaticamente nullità e che non era decisiva per il periculum
Norma sulla condanna alle spese e sanzione pecuniaria: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321 c.p.p.) il giudice richiede la sussistenza sia del fumus del reato sia del periculum in mora; la motivazione può essere 'concisa' ma deve spiegare il nesso tra elementi indiziari e rischio di dispersione o perdita di garanzie
- Il giudice di riesame può effettuare una valutazione sommaria degli indizi (diversa dallo standard probatorio del dibattimento): la Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta gli elementi probatori se la motivazione del giudice di merito è logica e non contraddittoria
- Elementi come l'entità del profitto illecito, la natura trasferibile dei crediti fiscali, la cessione a terzi e la sequenza temporale degli atti (costituzione società, acquisto, frazionamento, costituzione condominio, stipule) possono fondare il periculum anche quando i soggetti dispongono di patrimonio immobiliare
- La formale esistenza di atti (preliminari registrati, delibere sociali, visure catastali) non è necessariamente decisiva: la Corte valuta la sostanza e i collegamenti familiari/organizzativi che possano denotare un'operazione artificiosa
- L'omesso deposito del brogliaccio di ascolto/intercettazione non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità degli atti; è comunque necessario che la difesa abbia indicato e provato la specifica e rilevante divergenza tra quanto trascritto e l'audio
- Delibere societarie revocabili (es. rinuncia alla distribuzione utili) o la mera indicazione di valori patrimoniali non eliminano automaticamente il pericolo di dispersione: il giudice valuta la concretezza e la prevedibilità della dispersione
- In sede di impugnazione cautelare la Corte reclama censure specifiche di diritto o manifeste illogicità motivazionali; censure che si risolvano in una diversa valutazione dei fatti sono in genere inammissibili in Cassazione
- L'esistenza di una normativa che tutela la continuità aziendale (D.lgs.231/2001 e principi generali) non preclude l'adozione di misure ablative se sussistono ragioni concrete e motivate di pericolo di dispersione dei beni
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