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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21129/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha proposto due motivi: (1) erronea applicazione della legge penale (art. 10-ter d.lgs. 74/2000 e art. 45 c.p.), sostenendo che l'omesso versamento dell'IVA derivasse dall'impossibilità di incassare le fatture emesse all'unico cliente della società, Sari 1949 S.r.l., e che questa circostanza costituisse causa di forza maggiore/esimente per esclusione della colpevolezza; la difesa ha inoltre censurato la Corte territoriale per aver seguito l'orientamento maggioritario che considera il mancato incasso come rischio d'impresa senza valutare la percentuale o la rilevanza degli insoluti. (2) Vizioso travisamento della prova e motivazione carente (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.), con riferimento alla testimonianza dell'Avv. Salvadori e alla visura camerale: la difesa sostiene che la Corte abbia ritenuto erroneamente l'inadempimento di Sari 1949 prevedibile e abbia ricostruito un nesso diretto tra lo sfratto della Villa Colonna S.r.l. e la perdita della SCIA/licenza fiscale di Sari 1949 senza adeguata base probatoria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di legittimità ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui, in linea di massima, l'obbligo di versamento dell'IVA prescinde dall'effettiva riscossione dei relativi crediti e il mancato incasso rientra nell'ordinario rischio d'impresa, salvo dimostrazione che la crisi di liquidità derivi da cause a lui non imputabili e siano state adottate tutte le iniziative possibili per ottenere la riscossione o per compensare il tributo (anche mediante storni). Nel caso concreto la difesa non ha prodotto prove oggettive sufficienti (contabilità, corrispondenza con Sari 1949, azioni esecutive o risolutive, sorte dei beni ceduti) tali da dimostrare l'inevitabilità dell'omissione. Per tali ragioni la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta logica e coerente e il vizio dedotto non provato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 1 co.64 L. n.103/2017), oltre alle sanzioni previste per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    art. 10-ter d.lgs. 74 del 2000

    Il reato di omesso versamento dell'IVA richiede il dolo generico; l'obbligo di versamento prescinde dall'effettiva riscossione dei crediti e il mancato incasso, di regola, rientra nel rischio d'impresa salvo prova contraria dell'inevitabilità e dell'assenza di imputabilità

  • art. 45 c.p.

    Richiamato dalla difesa come norma che disciplina la causa di non punibilità per "forza maggiore" o impossibilità sopravvenuta; la Corte ha ritenuto che la mera perdita di incassi non dimostri automaticamente la causa di non imputabilità prevista dall'art. 45

  • art. 13 d.lgs. 74/2000 (comma 3-bis) introdotto dal d.lgs. n. 87/2024

    comma 3-bis dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. n. 87/2024)

    Ha indotto una maggiore attenzione giurisprudenziale alla rilevanza della mancata riscossione dell'IVA quale possibile elemento esimente, ma richiede comunque che la crisi sia indipendente dalla volontà del contribuente e non altrimenti superabile

  • art. 26 d.P.R. 633/1972

    Norma fiscale richiamata in relazione alla possibilità di portare in detrazione l'IVA relativa a fatture rimaste insolute tramite procedure previste dalla normativa IVA; la Corte segnala che la difesa non ha dimostrato l'uso di tali rimedi (es. storni)

  • art. 606 co.1 lett. n) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. n) c.p.p.

    Censura invocata dalla difesa per "erronea applicazione della legge penale"; la Corte ha ritenuto la censura infondata

  • art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Censura relativa al vizio di motivazione/travisamento della prova: la Corte di legittimità ha ritenuto che dai verbali e dagli elementi prodotti non emergano travisamenti tali da giustificare cassazione

  • art. 1 co.64 L. n.103/2017 e art. 616 cod. proc. pen.

    art. 1, comma 64, L. n.103/2017; art. 616 cod. proc. pen.

    Autorità che consente di incrementare la sanzione per ricorso inammissibile e di ordinare il versamento dovuto alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte in via equitativa (euro 3.000)

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata quale principio di riferimento sull'applicazione di sanzioni per ricorsi infondati; utilizzata per giustificare il pagamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il mancato incasso dei crediti, di regola, rientra nell'ordinario rischio d'impresa e non esclude il dolo dell'omesso versamento IVA; spetta al contribuente dimostrare che la crisi di liquidità sia stata inevitabile e non imputabile alla sua volontà
  • Non è sufficiente indicare solo la percentuale di fatturato non incassato: la valutazione è globale e richiede prove concrete (contabilità, corrispondenza commerciale, azioni esecutive o di recupero, sorte dei beni ceduti, eventuale fallimento della debitrice)
  • Per far valere l'esimente o l'assenza di dolo bisogna dimostrare di avere adottato tutte le iniziative idonee a ottenere il pagamento o a neutralizzare l'obbligo tributario (es. storni, azioni giudiziarie, misure conservative o esecutive); la mancata produzione di tali elementi indebolisce la tesi difensiva
  • Le più recenti pronunce ammettono che la mancata riscossione possa assumere rilievo liberatorio, ma solo se la crisi è indipendente dalla volontà del contribuente, inevitabile e documentata in modo completo
  • In sede di impugnazione, le censure di travisamento della prova richiedono l'indicazione precisa di errori logici o omissioni probatorie: la mera interpretazione alternativa dei medesimi fatti è di per sé insufficiente
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni aggiuntive (es. versamento alla Cassa delle ammende), ragion per cui va valutata la forza probatoria delle proprie deduzioni prima di ricorrere

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