Cassazione Penale, Sentenza n. 21129/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha proposto due motivi: (1) erronea applicazione della legge penale (art. 10-ter d.lgs. 74/2000 e art. 45 c.p.), sostenendo che l'omesso versamento dell'IVA derivasse dall'impossibilità di incassare le fatture emesse all'unico cliente della società, Sari 1949 S.r.l., e che questa circostanza costituisse causa di forza maggiore/esimente per esclusione della colpevolezza; la difesa ha inoltre censurato la Corte territoriale per aver seguito l'orientamento maggioritario che considera il mancato incasso come rischio d'impresa senza valutare la percentuale o la rilevanza degli insoluti. (2) Vizioso travisamento della prova e motivazione carente (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.), con riferimento alla testimonianza dell'Avv. Salvadori e alla visura camerale: la difesa sostiene che la Corte abbia ritenuto erroneamente l'inadempimento di Sari 1949 prevedibile e abbia ricostruito un nesso diretto tra lo sfratto della Villa Colonna S.r.l. e la perdita della SCIA/licenza fiscale di Sari 1949 senza adeguata base probatoria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di legittimità ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui, in linea di massima, l'obbligo di versamento dell'IVA prescinde dall'effettiva riscossione dei relativi crediti e il mancato incasso rientra nell'ordinario rischio d'impresa, salvo dimostrazione che la crisi di liquidità derivi da cause a lui non imputabili e siano state adottate tutte le iniziative possibili per ottenere la riscossione o per compensare il tributo (anche mediante storni). Nel caso concreto la difesa non ha prodotto prove oggettive sufficienti (contabilità, corrispondenza con Sari 1949, azioni esecutive o risolutive, sorte dei beni ceduti) tali da dimostrare l'inevitabilità dell'omissione. Per tali ragioni la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta logica e coerente e il vizio dedotto non provato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 1 co.64 L. n.103/2017), oltre alle sanzioni previste per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
art. 10-ter d.lgs. 74 del 2000
Il reato di omesso versamento dell'IVA richiede il dolo generico; l'obbligo di versamento prescinde dall'effettiva riscossione dei crediti e il mancato incasso, di regola, rientra nel rischio d'impresa salvo prova contraria dell'inevitabilità e dell'assenza di imputabilità
art. 45 c.p.
Richiamato dalla difesa come norma che disciplina la causa di non punibilità per "forza maggiore" o impossibilità sopravvenuta; la Corte ha ritenuto che la mera perdita di incassi non dimostri automaticamente la causa di non imputabilità prevista dall'art. 45
art. 13 d.lgs. 74/2000 (comma 3-bis) introdotto dal d.lgs. n. 87/2024
comma 3-bis dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. n. 87/2024)
Ha indotto una maggiore attenzione giurisprudenziale alla rilevanza della mancata riscossione dell'IVA quale possibile elemento esimente, ma richiede comunque che la crisi sia indipendente dalla volontà del contribuente e non altrimenti superabile
art. 26 d.P.R. 633/1972
Norma fiscale richiamata in relazione alla possibilità di portare in detrazione l'IVA relativa a fatture rimaste insolute tramite procedure previste dalla normativa IVA; la Corte segnala che la difesa non ha dimostrato l'uso di tali rimedi (es. storni)
art. 606 co.1 lett. n) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. n) c.p.p.
Censura invocata dalla difesa per "erronea applicazione della legge penale"; la Corte ha ritenuto la censura infondata
art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Censura relativa al vizio di motivazione/travisamento della prova: la Corte di legittimità ha ritenuto che dai verbali e dagli elementi prodotti non emergano travisamenti tali da giustificare cassazione
art. 1 co.64 L. n.103/2017 e art. 616 cod. proc. pen.
art. 1, comma 64, L. n.103/2017; art. 616 cod. proc. pen.
Autorità che consente di incrementare la sanzione per ricorso inammissibile e di ordinare il versamento dovuto alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte in via equitativa (euro 3.000)
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata quale principio di riferimento sull'applicazione di sanzioni per ricorsi infondati; utilizzata per giustificare il pagamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il mancato incasso dei crediti, di regola, rientra nell'ordinario rischio d'impresa e non esclude il dolo dell'omesso versamento IVA; spetta al contribuente dimostrare che la crisi di liquidità sia stata inevitabile e non imputabile alla sua volontà
- Non è sufficiente indicare solo la percentuale di fatturato non incassato: la valutazione è globale e richiede prove concrete (contabilità, corrispondenza commerciale, azioni esecutive o di recupero, sorte dei beni ceduti, eventuale fallimento della debitrice)
- Per far valere l'esimente o l'assenza di dolo bisogna dimostrare di avere adottato tutte le iniziative idonee a ottenere il pagamento o a neutralizzare l'obbligo tributario (es. storni, azioni giudiziarie, misure conservative o esecutive); la mancata produzione di tali elementi indebolisce la tesi difensiva
- Le più recenti pronunce ammettono che la mancata riscossione possa assumere rilievo liberatorio, ma solo se la crisi è indipendente dalla volontà del contribuente, inevitabile e documentata in modo completo
- In sede di impugnazione, le censure di travisamento della prova richiedono l'indicazione precisa di errori logici o omissioni probatorie: la mera interpretazione alternativa dei medesimi fatti è di per sé insufficiente
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni aggiuntive (es. versamento alla Cassa delle ammende), ragion per cui va valutata la forza probatoria delle proprie deduzioni prima di ricorrere
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