Cassazione Penale, Sentenza n. 21127/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 291-ter comma 1 d.P.R. 43/1973; si assume che Giuliano non fosse a conoscenza che il mezzo utilizzato per il trasporto fosse intestato a terzi, essendo coinvolto solo per le operazioni di scarico; 2) illegittimità della pena perché, secondo le modifiche introdotte dall'art. 84 del d.lgs. 141/2024, la fattispecie non prevede più la pena pecuniaria, quindi la sanzione pecuniaria inflitta unitamente alla reclusione sarebbe illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: inammissibile perché l'imputato aveva rinunciato in appello a tutti i motivi eccetto quelli relativi al trattamento sanzionatorio, e la giurisprudenza ritiene che tale rinuncia comprenda anche censure relative a elementi circostanziali che incidono sul trattamento sanzionatorio; pertanto non era più possibile riesaminare in cassazione censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati. Sul secondo motivo: aspecifico e privo del necessario nesso con la decisione impugnata; i giudici di merito avevano correttamente applicato la normativa più favorevole (art. 84 d.lgs. 141/2024) che ha sostituito l'art. 291-bis prevedendo la sola pena detentiva, e quindi non hanno applicato la sanzione pecuniaria. Conseguenza: inammissibilità del ricorso; confermata la statuizione di merito (pena rideterminata in 2 anni e 8 mesi di reclusione dalla Corte d'appello). Il ricorrente è stato condannato a sopportare le spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Secondo i giudici, è stato sostituito dall'art. 84 del d.lgs. 141/2024; la nuova fattispecie è più favorevole perché prevede la sola pena detentiva, motivo per cui è stata applicata ex art. 2 comma 4 cod. pen.
art. 291-ter comma 1 d.P.R. 43/1973
Rilevata come circostanza aggravante contestata all'imputato; la censura sulla sua sussistenza è stata ritenuta inammissibile perché attiene a motivi d'appello rinunciati
art. 84 del d.lgs. 141/2024 (Allegato I)
Ha modificato la precedente normativa (sostituendo l'art. 291-bis) eliminando la pena pecuniaria e prevedendo la sola pena detentiva; i giudici di merito hanno applicato questa norma più favorevole
Principio della norma più favorevole (lex mitior): i giudici hanno applicato la disciplina più favorevole al reo entrata in vigore dopo il fatto
art. 597 comma 1 cod. proc. pen.
Regola l'effetto devolutivo dell'impugnazione: la cognizione del giudice del gravame è limitata ai punti della decisione riferiti dai motivi proposti; la rinuncia a motivi in appello esclude la loro riedizione in sede successiva
art. 1 comma 64 L. n. 103/2017
Consente di aumentare oltre il massimo previsto la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato questa facoltà per liquidare €3.000 alla Cassa delle ammende
Prevede la sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso; la Corte ha aumentato la somma ai sensi della L. 103/2017
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata quale principio di riferimento per valutare la colpa o meno del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; ha indotto la Corte a non escludere l'applicazione delle spese e della sanzione equitativa
Massime di principio
- La rinuncia espressa in appello a tutti i motivi eccetto quello sulla misura della pena esclude la possibilità di riproporre in cassazione censure attinenti ai motivi rinunciati, comprese quelle su circostanze che influenzano il trattamento sanzionatorio
- Se una modifica legislativa posteriore al fatto rende la norma più favorevole (lex mitior), i giudici devono applicarla anche se sopprime talune sanzioni (es. pena pecuniaria); l'applicazione è operata ex art. 2 cod. pen.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e collegati alla decisione impugnata; censure aspecifiche o prive di nesso con la sentenza sono inammissibili
- Chi impugna dovrebbe evitare rinunce ampie e non selettive in appello se intende preservare questioni sostanziali per il giudizio di legittimità
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può comunque irrogare spese e sanzioni (anche aumentate in via equitativa secondo L. 103/2017) se non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia agito senza colpa
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