Cassazione Penale, Sentenza n. 21128/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava vizio di motivazione riguardo alla confisca "per sproporzione" di parte della somma sequestrata (21.000,00 euro), sostenendo che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato redditi, posizioni patrimoniali e le allegazioni difensive, rendendo arbitraria e priva di agganci empirici la determinazione del quantum confiscabile. Richiamava, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 166/2025 sul regime della confisca allargata per il cd. piccolo spaccio e il relativo vaglio richiesto al giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato esclusivamente in relazione alla confisca. Ha annullato la pronuncia impugnata limitatamente alla misura ablativa, rilevando l'assenza di una motivazione adeguata e analitica circa la sproporzione e la determinazione dell'importo da confiscare rispetto a quanto da restituire. Ha fatto richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 166/2025 e ai criteri che impongono al giudice di valutare compiutamente le circostanze e le allegazioni dell'imputato (es.: possibilità che parte del denaro derivi da risparmio e non da proventi illeciti). Disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio esclusivamente sul punto della confisca. Dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'articolo 624 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, articolo 73
La norma disciplina la detenzione e il traffico di stupefacenti; il comma 5 è stato richiamato per la derubricazione del fatto nella forma attenuata ('piccolo spaccio'), rilevando che, in tali ipotesi, l'applicazione della confisca allargata richiede un più attento esame delle circostanze.
D.P.R. n. 309/1990, articolo 85-bis
Richiamata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 166/2025: la declaratoria di legittimità costituzionale ha precisato che il giudice ha margini per escludere la confisca allargata nelle ipotesi di piccolo spaccio quando, valutate le circostanze e le allegazioni, risulti probabile che i beni sproporzionati siano frutto di risparmio o che il fatto sia occasionale.
Codice penale, articolo 240-bis
Indicati i criteri per giustificare la provenienza lecita dei beni; la Corte ha richiamato che, in assenza di giustificazione secondo tali criteri, può sorgere il sospetto che i beni siano provento di attività illecite, ma è necessario un esame motivato nel caso del piccolo spaccio.
Codice di procedura penale, articolo 624
Citato dalla Corte in relazione all'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità; la decisione di annullamento ha riguardato solo la confisca, mentre l'accertamento di responsabilità è stato dichiarato irrevocabile ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Nei casi di derubricazione a 'piccolo spaccio' l'applicazione della confisca allargata per sproporzione non è automatica: il giudice deve compiere una valutazione motivata e concreta delle circostanze, delle entrate e dei risparmi dell'imputato e delle sue allegazioni difensive.
- La motivazione della confisca deve esplicitare come è stato calcolato l'importo da confiscare e quale parte è invece riconosciuta come lecita o da restituire; la mera affermazione di sproporzione, senza calcoli e spiegazioni, è insufficiente e può determinare l'annullamento della misura ablativa.
- Quando sussiste il dubbio che il denaro provenga da risparmio o da attività lecite e il fatto appare occasionale, il giudice ha il potere (e il dovere) di escludere la confisca allargata, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale (sent. n. 166/2025).
- In caso di carenza motivazionale limitata alla confisca, la Cassazione tende ad annullare la decisione solo sulla misura ablativa e a rinviare per un nuovo esame, preservando la parte di accertamento di responsabilità non affetta da vizio.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, l'imputato dovrebbe documentare redditi, movimenti bancari e ragioni del possesso di somme (es. risparmi, regolari introiti familiari) poiché la mancanza di prova della provenienza lecita può tuttavia giustificare, se adeguatamente motivato, la confisca.
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