Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21131/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame del sequestro preventivo di €33.755 disposto dal GIP. Il ricorrente contestava la sussistenza del fumus del reato ex art. 11 d.lgs. n.74/2000, denunciando la totale assenza di verifiche sulla situazione patrimoniale dell'indagato e la irrilevanza penale della condotta se non dimostrata una reale diminuzione della garanzia patrimoniale offerta dal contribuente; sosteneva inoltre che la mera notifica delle cartelle di pagamento non comprovava automaticamente il fumus.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale di Napoli, il quale aveva sottolineato l'assenza di elementi probatori utili a escludere l'intento elusivo del ricorrente, in particolare alla luce del trasporto all'estero di una consistente somma in contanti e dell'ammontare del debito tributario (€1.207.986,53). La Corte ha anche rilevato l'inottemperanza del principio di autosufficienza del ricorso (mancata allegazione di atti specifici relativi alla notifica delle cartelle e alla situazione patrimoniale), ha confermato la configurabilità del reato ex art. 11 d.lgs. n.74/2000 nello stato degli atti e ha disposto l'imposizione delle spese a carico del ricorrente e il versamento, in via equitativa, di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11

    art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte ha ritenuto che la fraudolenza o simulazione prevista dall'art. 11 possa realizzarsi anche mediante il trasferimento di denaro all'estero finalizzato a sottrarre la garanzia patrimoniale dell'Erario; lo stato di fatto (trasporto in contanti ingente e debito tributario rilevante) è sintomatico di intento elusivo.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b)

    articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di ricorso proposto dal ricorrente (violazione di legge). La Corte osserva tuttavia i limiti del ricorso per cassazione in materia cautelare.

  • cod. proc. pen., art. 325

    In materia di sequestri probatori e preventivi il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; la Corte precisa che nella nozione rientrano anche vizi gravi della motivazione ma non l'illogicità manifesta che richiede un diverso motivo di ricorso.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Dispositivo che legittima la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • disposizioni attuative c.p.p., art. 165

    articolo 165 disp.att. cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio di autosufficienza: è onere della parte indicare e allegare gli atti che si ritengono necessari per fondare il vizio denunciato; la mancata allegazione rende il motivo aspecifico e inammissibile.

  • disposizioni attuative c.p.p., art. 165-bis

    art. 165 - bis disp. att. cod. proc. pen.

    Conferma l'applicazione del principio di autosufficienza anche dopo l'introduzione normativa, imponendo al ricorrente l'onere di indicare puntualmente gli atti travisati e curarne l'acquisizione.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte di Cassazione per escludere l'aggravamento della sanzione per inescusabilità della condotta processuale; la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle ammende non ritenendo il ricorso presentato in colpa.

Massime di principio

  • Il trasferimento di somme ingenti di denaro all'estero, soprattutto in contesti che mostrano discrepanza con la situazione (es. vacanza all'estero con disponibilità di contanti significativa) e in presenza di debiti tributari rilevanti, può essere valutato come elemento sintomatico dell'intento di sottrarre la garanzia patrimoniale e quindi configurare il fumus del reato ex art. 11 d.lgs. 74/2000.
  • In sede di impugnazione cautelare e in particolare in cassazione contro provvedimenti di sequestro probatorio/preventivo, l'ammissibilità è limitata a questioni di violazione di legge e a vizi gravi della motivazione; l'illogicità manifesta richiede motivi diversi e più specifici.
  • Principio di autosufficienza: il ricorrente ha l'onere di indicare ed allegare agli atti in cassazione tutta la documentazione necessaria a fondare le censure (es. prove della notifica o della capienza patrimoniale); la mancata allegazione rende la censura aspecifica e inammissibile.
  • Per contrastare efficacemente un sequestro preventivo per evasione fiscale è utile: documentare la reale capacità patrimoniale (atti immobiliari, conti, attestazioni), dimostrare eventuali richieste di rateizzazione o contatti con l'Agenzia delle Entrate, e allegare tempestivamente questi elementi in tutti i gradi di giudizio.
  • La mera notifica delle cartelle di pagamento, sebbene non sia di per sé risolutiva, assume rilievo probatorio se combinata con altri elementi (ingente debito, comportamento di trasferimento di denaro); pertanto le valutazioni devono essere compiute nel contesto fattuale complessivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.