Cassazione Penale, Sentenza n. 21126/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato in parte la pronuncia del Tribunale. Cristiano Perugini censura l'applicazione della recidiva e il giudizio di bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti generiche (sostenendo che le attenuanti dovessero prevalere). Matteo Vitali deduce: 1) vizio di motivazione circa la disponibilita' dell'appartamento dove fu trovato lo stupefacente (sostenendo che non sussistessero elementi univoci a suo carico); 2) vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva e al bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche (chiedendo prevalenza delle attenuanti). Perugini ha inoltre depositato motivi nuovi lamentando il mancato esame della prova difensiva attestante attivita' lavorativa e la mancata motivazione sulla presunta cattiva personalita'.
La decisione
La Corte di legittimita' ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Vitali: il primo motivo e' stato ritenuto meramente contestativo della valutazione di merito; la Corte ha ritenuto comprovata la disponibilita' dell'appartamento sulla base del possesso delle chiavi, del controllo del cane e di servizi di osservazione che documentarono ingressi/uscite. Il secondo motivo e' stato giudicato manifestamente infondato: il giudice di merito non e' obbligato a motivare puntualmente la scelta dell'equivalenza tra circostanze eterogenee salvo specifica e fondata richiesta, e la Corte territoriale aveva fornito sufficiente motivo collegando l'equivalenza alla presenza di un precedente specifico recente e alla gravita' dei fatti. Per Perugini: l'applicazione della recidiva e' stata ritenuta adeguatamente motivata in relazione all'omogeneita' dei reati, alla vicinanza temporale del precedente irrevocabile (2022) e alla portata dei nuovi fatti (tipologia e quantita' delle sostanze, modalita' di occultamento), incompatibili con occasionalita'. Il giudizio di bilanciamento e' stato confermato conforme a discrezionalita' di merito. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese e posti a carico di ciascuno il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 in base all'art. 616 c.p.p., avendo la Corte ritenuto non sussistere colpa nell'intento ma comunque fissando equitativamente la somma.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; utilizzato come norma sostanziale collegata alla responsabilita' concorrente degli imputati
art. 73 D.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; la condotta contestata (detenzione ai fini di spaccio) e' stata valutata alla luce di tale articolo
art. 62-bis cod. pen.
Riferito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha valutato il bilanciamento tra attenuanti e recidiva non dovendo, salvo specifica richiesta, fornire ragioni dettagliate per l'equivalenza
art. 69 cod. pen.
Richiamato in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio in presenza di circostanze attenuanti e aggravanti; impiega il criterio del bilanciamento per l'adeguatezza della pena
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena nella sua articolazione; applicata nel contesto del giudizio di bilanciamento tra circostanze
art. 99 cod. pen.
Regola la recidiva: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, per le ipotesi iniziali di recidiva, il giudice deve verificare se la reiterazione denoti effettiva riprovevolezza e maggior pericolosita', considerando natura dei reati, omogeneita', distanza temporale e altri parametri; tale verifica puo' essere effettuata anche in forma succinta purché emergano i parametri valutati
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede gli effetti economici della declaratoria di inammissibilita' (onere delle spese del procedimento e possibilita' di fissare somma da versare alla Cassa delle ammende); la Corte ha imposto il versamento di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata come parametro per valutare l'assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso inammissibile, pur consentendo l'applicazione del contributo alla Cassa delle ammende in via equitativa
Massime di principio
- La cassazione respinge i ricorsi che siano meramente contestativi della motivazione di merito senza far emergere profili di diritto rimessi al sindacato di legittimita'.
- La disponibilita' di un immobile puo' essere provata con elementi sintomatici (possesso delle chiavi, controllo di animali presenti, servizi di osservazione che documentino ingressi/uscite), non essendo necessario un unico elemento formale.
- In tema di recidiva (art. 99 c.p.) il giudice deve valutare concretamente se il precedente denoti una maggiore capacita' delinquenziale tenendo conto di omogeneita', vicinanza temporale, gravita' dei fatti e modalita'; tale valutazione puo' essere svolta anche in forma succinta purché emergano i parametri considerati.
- Nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti eterogenee il giudice di merito non e' tenuto a spiegare dettagliatamente perche' ha dichiarato equivalenza piuttosto che prevalenza, salvo che la parte abbia formulato una specifica richiesta con indicazione di fatti idonei a giustificare la richiesta stessa.
- La Corte di legittimita' sindaca il giudizio di merito solo per vizi di illogicita', arbitrarieta' o insufficiente motivazione; decisioni discrezionali ben motivate restano impregiudicate.
- Motivi nuovi depositati tardivamente o non sorretti da elementi idonei a incidere sul giudizio di merito difficilmente producono esito favorevole in cassazione.
- L'inammissibilita' del ricorso comporta oneri a carico del ricorrente (spese e somma da versare alla Cassa delle ammende) anche se non emerge colpa grave nella proposizione del ricorso, con possibilita' di determinazione equitativa della somma.
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