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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21132/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la confisca per equivalente disposta in sentenza. Sostiene che i fatti risalgono al 19/03/2021, anteriore alla riforma legislativa del 2024, per cui l'art. 94 d.lgs. 141/2024 non potrebbe trovare applicazione; contesta inoltre la quantificazione della somma confiscata, che a suo avviso doveva riguardare il profitto del reato (i tributi illecitamente omessi pari a € 11.717,37) e non il valore della merce importata (€ 27.622,00) così come invece disposto in sentenza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo e lo ha esaminato nel merito: ha affermato la continuità normativa tra l'abrogato art. 301 DPR n. 43/1973 e l'art. 94 dell'allegato 1 al d.lgs. 141/2024 e ha richiamato la natura permanente dei reati di contrabbando (ivi incluso il mancato versamento dell'IVA all'importazione). Poiché il reato è permanente, si applica la normativa vigente al momento della cessazione della permanenza; di conseguenza la confisca per equivalente prevista dalla riforma trova applicazione. Inoltre la Corte ha precisato che, nei reati di contrabbando, la confisca deve ricomprendere non solo il profitto (imposta evasa) ma anche il valore dell'oggetto del reato (la merce sottratta ai diritti di confine), quindi la somma di € 27.622,00 ordinata in sentenza è stata ritenuta corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), citata in relazione alla base procedurale della decisione di merito.

  • art. 301 DPR n. 43/1973 (modificato)

    Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona

    La disposizione, così interpolata dalla modifica introdotta dal d.lgs. n. 156/2022, legittima la confisca per equivalente per i reati di contrabbando quando non è possibile confiscare direttamente le cose oggetto del reato.

  • art. 94 allegato 1 al d.lgs. 141/2024

    Ha sostituito testualmente la precedente disciplina sulla confiscabilità nel settore del contrabbando; la Corte ha ritenuto che vi sia continuità normativa rispetto all'art. 301 DPR n. 43/1973, rendendo applicabile la nuova disposizione ai reati la cui permanenza si è esaurita successivamente alla sua entrata in vigore.

  • art. 70 DPR 633/1972

    Norma che punisce il mancato pagamento dell'IVA all'importazione; la giurisprudenza citata la considera reato permanente e riconduce l'omesso versamento dell'IVA all'importazione nell'ambito dei reati di contrabbando.

  • art. 240 cod. pen. comma 2

    Richiamato per distinguere la disciplina generale della confisca da quella speciale prevista per i reati di contrabbando; la Corte afferma che, nel patteggiamento per reati di contrabbando, la confisca deve seguire la disciplina speciale (art. 301 DPR) e può avere ad oggetto il valore della merce oggetto del reato.

  • art. 2 comma 1 d.lgs. 156/2022

    Norma che ha introdotto nel testo dell'art. 301 DPR n. 43/1973 il periodo che autorizza la confisca per equivalente; citata per spiegare l'evoluzione normativa che ha reso possibile la confisca di somme equivalenti.

Massime di principio

  • Nei reati di contrabbando (compreso il mancato pagamento dell'IVA all'importazione) la natura permanente della fattispecie fa sì che, ai fini della determinazione della legge applicabile, rilevi la normativa vigente al momento della cessazione della permanenza; se la permanenza si esaurisce dopo una riforma che introduce misure più afflittive, tali misure possono trovare applicazione ratione temporis.
  • La confisca per equivalente prevista per i reati doganali può essere disposta anche quando i fatti si sono realizzati anteriormente alla riforma che l'ha introdotta, purché il reato sia permanente e la sua cessazione sia avvenuta successivamente alla nuova disciplina.
  • In caso di patteggiamento per reati di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che sono state l'oggetto o il mezzo del reato; la confisca per equivalente deve pertanto poter colpire il valore della merce sottratta ai diritti di confine, non soltanto il profitto costituito dalle imposte evase.
  • Il ricorrente che contesta la temporalità di applicazione di una nuova norma che introduce misure più afflittive deve allegare e dimostrare la cessazione della permanenza del reato anteriore alla riforma per sottrarsi all'applicazione della nuova disciplina.
  • In tema di patteggiamento è ammissibile il ricorso per cassazione sulla questione della confisca quando sia allegata illegittimità o mera apparente motivazione della misura di sicurezza.

Testo integrale

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