Cassazione Civile, Ordinanza n. 17041/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da 18 ordinanze-ingiunzioni emesse da un ente pubblico per il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie relative ad accessi all’ingresso accosti internazionali dell’aeroporto effettuati, secondo gli accertamenti, con tag trasponder abbinato al veicolo di altro soggetto oppure usato da altri tassisti in relazione al tag intestato al ricorrente, in violazione dell’ordinanza aeroportuale n. 9/2006. Il destinatario delle sanzioni proponeva opposizione, rigettata in primo grado e poi in appello. In cassazione deduceva violazione di norme processuali e del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che la pubblica amministrazione, pur formalmente convenuta, fosse sostanzialmente attrice e quindi gravata dell’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria; lamentava inoltre che l’ente si fosse costituito tardivamente e senza depositare tempestivamente documenti e istanze istruttorie, con conseguente inutilizzabilità degli atti e impossibilità per il giudice di colmare d’ufficio la carenza probatoria. Aggiungeva, nell’istanza di prosecuzione, che mancava prova del corretto funzionamento della strumentazione elettronica usata per i rilievi, ma tale profilo non era stato adeguatamente sviluppato nel ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale osservando che, nel rito applicabile alle opposizioni a sanzioni amministrative, il termine per il deposito degli atti relativi all’accertamento non è perentorio e che la loro eventuale tardiva trasmissione non determina inutilizzabilità; ha inoltre ribadito che il giudice può acquisire d’ufficio i mezzi di prova necessari per ricostruire il rapporto sanzionatorio. Nel caso concreto, risultavano comunque in atti sia i verbali di accertamento sia le ordinanze-ingiunzioni, sicché non poteva dirsi mancato l’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’amministrazione. È stata poi dichiarata inammissibile, perché generica e priva di autosufficienza, la nuova questione sul funzionamento della strumentazione elettronica. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell’intimato; il ricorrente è stato condannato al pagamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2011, art. 2, comma 1
Il rito speciale richiamato comporta l’applicazione, per quanto compatibile, delle norme processuali indicate dal decreto e del modello istruttorio proprio della materia.
d.lgs. n. 150 del 2011, art. 6, commi 8, 10 e 11
Il deposito degli atti relativi all’accertamento non è assistito da perentorietà; l’inerzia dell’amministrazione non determina automaticamente infondatezza della sanzione e il giudice conserva poteri officiosi di acquisizione della prova.
Richiamato unitamente alle altre norme processuali a sostegno della censura di violazione delle regole di valutazione della prova.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
Invocato dal ricorrente a sostegno dell’asserita illegittimità dell’attivazione di poteri istruttori officiosi.
Il giudice può acquisire informazioni e documenti d’ufficio quando necessario alla ricostruzione del rapporto sanzionatorio; nel caso concreto l’acquisizione delle annotazioni di P.G. è stata ritenuta legittima.
Richiamato dal ricorrente quale parametro delle decadenze per la costituzione e le difese della parte pubblica, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente per contestare i poteri officiosi del giudice, ma la Corte ha ribadito che tali poteri restano esercitabili ai fini dell’accertamento della verità sostanziale.
La censura di violazione del criterio di valutazione della prova è stata respinta perché il giudice di merito aveva correttamente valutato gli atti in causa.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha affermato che l’amministrazione aveva assolto tale onere con i documenti già in atti.
Invocato nel motivo di ricorso in relazione al valore probatorio degli atti pubblici e dei verbali di accertamento.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indicati come parametri del vizio denunciato in cassazione.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per escludere l’incompatibilità del Consigliere delegato che aveva formulato la proposta accelerata e poi partecipato al collegio.
Richiamato in tema di incompatibilità del giudice, esclusa alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La decisione è stata resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; il ricorrente aveva chiesto la decisione collegiale.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta nel procedimento accelerato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative disciplinato dal d.lgs. n. 150/2011, il termine per il deposito degli atti relativi all’accertamento non è perentorio; la loro produzione tardiva non comporta, di per sé, inutilizzabilità o infondatezza automatica della pretesa sanzionatoria.
- Il giudice dell’opposizione a sanzione amministrativa non si limita a un controllo estrinseco del provvedimento, ma ricostruisce l’intero rapporto sanzionatorio e può utilizzare, se necessario, poteri istruttori officiosi per acquisire gli elementi utili all’accertamento della verità sostanziale.
- L’amministrazione che emette la sanzione conserva l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ma tale onere può ritenersi assolto anche sulla base dei verbali di accertamento e degli atti già prodotti in giudizio.
- La deduzione in cassazione di un vizio concernente un tema non adeguatamente coltivato nei gradi di merito o esposto in modo generico è inammissibile se non rispetta il principio di specificità e di autosufficienza del ricorso.
- Nel rito camerale accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la decisione conforme alla proposta può comportare, oltre al rigetto del ricorso, la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
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