Cassazione Civile, Ordinanza n. 01254/2025 del 18/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di euro 28.050,00 quale corrispettivo per la fornitura e posa in opera di serramenti. Il committente ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, di non aver mai scelto i beni indicati nelle fatture azionate in via monitoria e di avere concordato un prezzo di favore complessivo molto inferiore (circa euro 8.000,00/10.000,00), dall’altro di avere già integralmente pagato quanto dovuto mediante assegno bancario di euro 10.000,00 emesso dal padre. Il Tribunale ha accolto l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo per difetto di prova del titolo e del quantum. La società ha poi appellato deducendo erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali, errata imputazione del pagamento e inconferenza degli elementi valorizzati dal primo giudice. La Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo provato l’accordo sul corrispettivo grazie alla testimonianza della socia e a un messaggio WhatsApp del committente, e ha comunque affermato che il compenso era dovuto ai sensi dell’art. 2225 c.c. in ragione del risultato ottenuto, del lavoro impiegato e della congruità dei costi rispetto al mercato. Con il ricorso per cassazione il committente ha denunciato, con due motivi, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme del Codice dell’amministrazione digitale in relazione alla valutazione delle prove e all’uso dello screenshot di WhatsApp, nonché la violazione degli artt. 2225 e 1657 c.c. per avere la Corte territoriale determinato il prezzo richiamando il contratto d’opera e senza adeguato supporto probatorio sul quantum.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l’eccezione sulla specialità della procura e ha ritenuto infondato il primo motivo perché le doglianze miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre affermato che i messaggi WhatsApp e i relativi screenshot sono utilizzabili come prova documentale, ma nel caso concreto il messaggio non ha avuto valore decisivo, fungendo solo da elemento corroborante della testimonianza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la misura del corrispettivo era stata ritenuta provata in fatto, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto come contratto d’opera o appalto, e comunque la conclusione non sarebbe mutata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese, a una somma equitativa in favore della controparte, a una somma in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
secondo comma; ultimo comma
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per gli effetti dell’opposizione, con applicazione delle conseguenze processuali previste quando il giudizio è definito in conformità alla proposta
norma richiamata per il deposito delle memorie illustrative nel procedimento camerale
la specialità della procura per il ricorso per cassazione è soddisfatta dalla collocazione topografica tra procura autenticata e atto cui si riferisce
la sua violazione non è deducibile in cassazione per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito
la sua violazione non è configurabile quando si censura solo il diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per censurare la motivazione e la valutazione delle prove, ma ritenuto non idoneo a sindacare il merito della ponderazione probatoria
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge, ma i motivi sono stati reputati in sostanza diretti a contestare la ricostruzione fattuale
richiamato dalla parte ricorrente in relazione al valore probatorio del documento informatico, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 23-quater d.lgs. n. 82/2005
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla prova documentale informatica, senza esito favorevole
utilizzato dalla Corte d’appello per qualificare il rapporto come contratto d’opera
il compenso nel contratto d’opera è dovuto anche in base al risultato ottenuto e al lavoro impiegato, con riferimento alla congruità rispetto ai prezzi di mercato
richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto non decisivo perché la prova del quantum era stata comunque acquisita in fatto
i messaggi WhatsApp e SMS possono valere come riproduzioni informatiche e fare piena prova se non ne sia disconosciuta la conformità ai fatti rappresentati
richiamato per precisare che il messaggio WhatsApp non ha l’efficacia della scrittura privata, pur potendo costituire prova documentale ex art. 2712 c.c.
applicato, in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta, per la condanna ulteriore del ricorrente soccombente alla somma equitativa in favore della controparte
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è deducibile come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se si deduca l’utilizzo di prove non dedotte, prove assunte fuori dai limiti legali o l’attribuzione a prove non legali di efficacia di piena prova.
- I messaggi WhatsApp e, più in generale, le riproduzioni informatiche di conversazioni o testi memorizzati su dispositivi elettronici sono utilizzabili come prova documentale; il loro valore probatorio dipende dal riscontro di provenienza e attendibilità e, se non specificamente disconosciuti nella conformità al contenuto rappresentato, possono fare prova dei fatti riprodotti.
- Lo screenshot di una chat o di un messaggio informatico può essere valorizzato anche solo come elemento indiziario a supporto di una testimonianza, senza essere necessariamente la prova decisiva del fatto controverso.
- Nel contratto d’opera il compenso può essere riconosciuto non solo sulla base di un accordo espresso sul prezzo, ma anche in relazione al risultato ottenuto, alla quantità e qualità del lavoro svolto e alla congruità degli importi rispetto ai costi sostenuti e ai prezzi di mercato.
- Quando la misura del corrispettivo risulti provata in fatto dal giudice di merito, la diversa qualificazione del rapporto contrattuale non è decisiva se non incide sul nucleo fattuale dell’accertamento economico compiuto.
- Le valutazioni di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione o dell’erronea applicazione di regole legali di prova.
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