Cassazione Civile, Ordinanza n. 36572/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione maggiori IRPEF e addizionali, oltre sanzioni e interessi, sulla base di beni-indice di capacità contributiva e della ritenuta incongruità del tenore di vita rispetto al reddito dichiarato. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo accoglimento in primo grado e conferma in appello. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 22 del d.l. n. 78/2010 e delle norme attuative, sostenendo che la CTR aveva illegittimamente applicato retroattivamente al 2008 la disciplina novellata dell'accertamento sintetico, mentre essa operava solo per le annualità successive; 2) violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, perché la CTR aveva ritenuto sufficiente, per vincere la presunzione legale, la mera disponibilità di una provvista patrimoniale, senza che fosse stata dimostrata in modo documentale l'origine, l'entità e la durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta, né il loro effettivo impiego per sostenere le spese contestate. Il controricorrente aveva anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, richiamando supposti vizi dell'appello dell'Ufficio, eccezione poi respinta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, osservando che l'appello dell'Ufficio, pur contenendo una formula imprecisa nelle conclusioni, era leggibile nel suo complesso e soddisfaceva il requisito di specificità ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992. Nel merito, la Corte ha affermato che per l'anno 2008 non era applicabile la disciplina introdotta dall'art. 22 del d.l. n. 78/2010, che opera solo per i redditi il cui termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma, cioè dal periodo d'imposta 2009. Ha inoltre ribadito che, in tema di accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza di una provvista o di disponibilità patrimoniali, ma deve riguardare anche l'entità dei redditi esenti o soggetti a ritenuta, la durata del loro possesso e la loro riconducibilità al finanziamento delle spese contestate. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La modifica dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 introdotta dalla norma transitoria si applica solo agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della disposizione, quindi dal periodo d'imposta 2009.
artt. 2 e 3 d.m. 10 settembre 1992
Richiamati come norme attuative dei parametri e indici di capacità contributiva utilizzabili nell'accertamento sintetico.
art. 5 d.m. 24 dicembre 2012
Richiamato dall'Agenzia come disposizione applicativa del nuovo sistema di accertamento sintetico.
commi 4 e seguenti; quarto comma; sesto comma
Disciplina l'accertamento sintetico e la presunzione legale relativa di maggior reddito fondata su beni-indice e spese; il contribuente può vincerla solo con prova documentale idonea dei redditi esenti o soggetti a ritenuta, della loro entità, durata del possesso e destinazione al sostenimento delle spese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma non necessariamente nuovi; è sufficiente la riproposizione delle ragioni già poste a base della legittimità dell'atto impugnato.
Richiamato per la memoria depositata dal controricorrente nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In materia di accertamento sintetico, le modifiche normative che ampliano o rimodulano l'onere probatorio del contribuente non si applicano retroattivamente, ma solo ai periodi d'imposta espressamente ricompresi dalla disciplina transitoria.
- Per vincere la presunzione legale derivante dall'accertamento sintetico non basta dimostrare una generica disponibilità patrimoniale o finanziaria: il contribuente deve provare documentalmente l'esistenza, l'entità e la durata di redditi esenti o soggetti a ritenuta e la loro effettiva idoneità a finanziare le spese contestate.
- Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi d'appello è soddisfatto anche quando l'Amministrazione riproponga le medesime ragioni difensive già svolte in primo grado, purché dall'atto di impugnazione emerga chiaramente la volontà di ottenere la riforma della decisione.
- La prova contraria in tema di spese per incrementi patrimoniali deve riguardare non solo la disponibilità astratta di risorse, ma anche il collegamento concreto tra quelle risorse e l'esborso contestato.
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