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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19932/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per circa 30.284 euro, relativa a omesso e/o carente versamento del saldo 2013 di IVA e IRPEF. In primo grado il ricorso del contribuente, fondato sulla dedotta decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/1973, era stato rigettato; in appello la decisione viene riformata e l’agente della riscossione viene condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in 1.000 euro per il primo grado e 1.800 euro per il secondo. Il contribuente propone ricorso per cassazione con un unico motivo, limitato alle statuizioni sulle spese: lamenta violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali in tema di compensi e liquidazione delle spese (artt. 88, 91, 92 e 132 c.p.c., art. 2233 c.c., art. 13 D.L. 132/2014, D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018, nonché artt. 12, 15 e 36 D.lgs. 546/1992 e varie norme costituzionali ed eurounitarie), sostenendo che la liquidazione sia stata effettuata al di sotto dei minimi inderogabili previsti dai parametri forensi e che, in presenza di nota spese specifica, il giudice avrebbe dovuto motivare puntualmente la riduzione delle voci esposte.

La decisione

La Corte di cassazione ritiene fondato il motivo: afferma che la liquidazione operata è inferiore ai minimi previsti dai parametri applicabili e che, in caso di nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice non può ridurre globalmente i compensi senza adeguata motivazione. Richiama la giurisprudenza secondo cui i valori minimi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, hanno carattere inderogabile in assenza di diversa convenzione, e osserva inoltre che, per le controversie soggette al regime del reclamo-mediazione ex art. 17-bis D.lgs. 546/1992, era prevista sino al 3 gennaio 2024 una maggiorazione del 50% delle spese. Di conseguenza accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 25 D.P.R. 602/1973

    richiamato come base della dedotta decadenza relativa alla riscossione, ma non oggetto della decisione di legittimità, che si concentra solo sulle spese

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e/o error in procedendo

  • artt. 88, 91, 92 e 132 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per censurare la regolazione e motivazione delle spese di lite

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato in tema di compensi professionali e parametri di liquidazione

  • art. 13 D.L. 132/2014

    richiamato dal ricorrente nel complesso delle norme sui compensi

  • D.M. 55/2014

    i parametri forensi applicabili non consentono di liquidare compensi al di sotto dei valori minimi in assenza di diversa convenzione tra le parti

  • D.M. 37/2018

    richiamato come testo modificativo del D.M. 55/2014, anch'esso rilevante ai fini dei minimi tariffari

  • artt. 12, 15 e 36, comma 2, n. 4, D.lgs. 546/1992

    richiamati in relazione alla disciplina delle spese nel processo tributario

  • art. 17-bis D.lgs. 546/1992

    individua le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette al reclamo-mediazione

  • art. 15, comma 2-septies, D.lgs. 546/1992

    prevedeva, sino al 3.1.2024, una maggiorazione del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento nelle controversie soggette a reclamo-mediazione

  • artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 Cost.

    richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese

  • artt. 21 e 47 CDFUE

    richiamati dal ricorrente nel medesimo contesto difensivo

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    richiamati dal ricorrente, parametrati all'art. 117 Cost.

  • art. 117 Cost.

    richiamato come parametro di recezione delle norme eurounitarie e convenzionali invocate

Massime di principio

  • Quando la liquidazione delle spese di lite avviene secondo i parametri del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, il giudice non può scendere sotto i valori minimi, salvo diversa convenzione tra le parti.
  • Se la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, la riduzione o l'eliminazione delle singole voci non può essere operata con una mera determinazione globale e richiede un'adeguata motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto della decurtazione.
  • Nelle controversie tributarie soggette al regime del reclamo-mediazione ex art. 17-bis D.lgs. 546/1992, era dovuta, fino al 3 gennaio 2024, la maggiorazione del 50% delle spese prevista dall'art. 15, comma 2-septies, del medesimo decreto.
  • La violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese integra vizio di violazione di legge deducibile in cassazione quando il giudice di merito abbia liquidato compensi inferiori ai parametri inderogabili.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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