Cassazione Civile, Ordinanza n. 32392/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società impugnava un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2017, fondato su PVC che aveva evidenziato una commistione contabile con altra società e la conseguente inattendibilità della contabilità. L’Ufficio aveva quindi proceduto a un accertamento induttivo, recuperando maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo del tutto inattendibili le scritture contabili e legittimo il ricorso al metodo induttivo, nonché negando il diritto della contribuente alla detrazione dell’IVA relativa a importi contabilizzati in scritture ritenute complessivamente inattendibili. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e degli artt. 112 e 132 c.p.c.; 2) violazione del d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2, e dell’art. 53 Cost., per avere il giudice tributario negato il riconoscimento di costi in presenza di accertamento induttivo dei ricavi, e per avere erroneamente escluso il diritto alla detrazione IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello non apparente e comunque al di sopra del minimo costituzionale. Ha invece accolto parzialmente il secondo motivo: lo ha accolto con riferimento ai profili IRES e IRAP, affermando che nell’accertamento induttivo dei redditi il contribuente può ottenere il riconoscimento forfettario dei costi di produzione; lo ha rigettato quanto all’IVA, confermando che, in presenza di scritture contabili inattendibili e in difetto di prova del tempestivo esercizio del diritto alla detrazione e della sussistenza di IVA a credito certa e inerente, la detrazione non può essere riconosciuta. Ne consegue una cassazione limitata nei soli capi relativi a IRES e IRAP, mentre resta ferma la statuizione sull’IVA.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'accertamento sintetico/induttivo operato dall'Ufficio nel caso concreto
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
in tema di imposte sui redditi, l’accertamento induttivo puro impone all’Amministrazione il riconoscimento di una deduzione forfettaria dei costi di produzione
art. 53 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno dell’esigenza di commisurare l’imposizione al reddito effettivo e, quindi, di considerare i costi inerenti
richiamato tra le norme sul contenuto della decisione tributaria, ma la censura sul difetto di motivazione è stata respinta
richiamato dal ricorrente per contestare il contenuto motivazionale della sentenza tributaria
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta omissione di pronuncia/motivazione
richiamato dal ricorrente quale parametro del contenuto della sentenza e della motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato a fondamento della censura di violazione di legge sul trattamento dei costi e dell’IVA
richiamato a fondamento della censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 111, sesto comma, Cost.
la Corte lo richiama per affermare che la motivazione apparente è solo quella che non consente il controllo logico-giuridico, inferiore al minimo costituzionale
richiamato per affermare che il diritto alla detrazione IVA va esercitato entro il termine di decadenza ivi previsto
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973
richiamato nel riferimento alla giurisprudenza sulla presunzione legale derivante da prelevamenti bancari non giustificati e sulla prova contraria del contribuente
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio e di controllarne la logicità; se la decisione espone una linea argomentativa comprensibile e coerente, non ricorre nullità per difetto assoluto di motivazione.
- Nell’accertamento induttivo puro dei redditi, l’Amministrazione deve riconoscere una deduzione forfettaria dei costi di produzione; il contribuente non può essere tassato sui soli ricavi presunti senza considerazione dei costi presuntivamente inerenti.
- Diversamente, nell’accertamento analitico o analitico-presuntivo, l’onere di provare costi deducibili afferenti ai maggiori ricavi grava sul contribuente, senza che l’Ufficio debba procedere a riconoscimenti forfettari automatici.
- Ai fini IVA, la mera induttività dell’accertamento sui ricavi non comporta di per sé il riconoscimento di costi o di IVA a credito: il contribuente deve provare i fatti modificativi della pretesa, inclusa la concreta esistenza di un credito IVA certo, inerente e tempestivamente detratto.
- La contabilità complessivamente inattendibile può escludere il riconoscimento della detrazione IVA ove manchi prova specifica dei presupposti sostanziali e del rispetto del termine di esercizio del diritto alla detrazione.
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