Cassazione Civile, Ordinanza n. 07887/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da più intimazioni di sfratto per morosità relative a una locazione abitativa di un monolocale. La conduttrice ha opposto di non essere morosa, sostenendo di aver pagato per alcuni mesi un canone superiore a quello pattuito e di avere, inoltre, un credito verso la locatrice per spese di manutenzione da lei anticipate su un immobile che assumeva essere abusivo, privo di agibilità e abitabilità e affetto da vizi occulti. In primo grado il contratto è stato dichiarato risolto per grave inadempimento della conduttrice; in appello è stato riconosciuto solo in parte il credito per spese di manutenzione. In un primo giudizio di cassazione è stato accolto solo il motivo relativo all’omesso esame di prove decisive sul numero dei canoni pagati, con rinvio per ricalcolare il rapporto dare/avere sulla base degli elementi definitivamente acquisiti. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha però ritenuto che la domanda riproposta dalla conduttrice coincidesse, in sostanza, con una questione già coperta da giudicato, perché il credito per spese di manutenzione era stato già definitivamente quantificato. Nel nuovo ricorso per cassazione la conduttrice ha dedotto: violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancata ottemperanza al giudizio di rinvio e per non aver incluso nel ricalcolo anche le spese anticipate; illegittimo mutamento del rito; omesso esame di fatti decisivi; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; e omessa pronuncia/rideterminazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'interruzione del giudizio nonostante il decesso della ricorrente, ha respinto le eccezioni di improcedibilità, e nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice del rinvio non doveva ricalcolare il credito per spese di manutenzione, essendo su quel punto formato giudicato; inammissibile il secondo motivo per mancata indicazione di un concreto pregiudizio derivante dal mutamento del rito; infondati il terzo e il quarto motivo perché le doglianze sui fatti decisivi e sul chiesto/pronunciato presupponevano un ricalcolo non dovuto; inammissibile il quinto motivo sulle spese perché non confrontato con la reale ratio decidendi, dato che il giudice del rinvio poteva statuire nuovamente sulle spese all'esito del giudizio. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare questioni già coperte da giudicato; il motivo è infondato se pretende un accertamento eccedente l'oggetto del rinvio.
È evocato in relazione al mutamento del rito, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specifica indicazione del pregiudizio derivato.
art. 4 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Richiamato sulla disciplina del rito, ma la violazione dedotta non è stata ritenuta decisiva ai fini dell'annullamento della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la pretesa deduzione presuppone una questione già coperta da giudicato o non rientrante nell'oggetto del rinvio.
Non vi è ultrapetizione se il giudice di rinvio si limita a decidere entro i limiti dell'oggetto devoluto e a rilevare che la domanda riproposta esula dal giudizio rescissorio.
Il giudicato si forma anche quando il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile, poiché il potere di impugnazione si esaurisce anche per preclusione derivante da esercizio non conforme alle condizioni di ammissibilità.
L'assorbimento dei motivi sulle spese è conseguenza della caducazione della statuizione dipendente, sicché il giudice di rinvio può nuovamente provvedere sulle spese dell'intero giudizio.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
È richiamato nella verifica della procedibilità del ricorso quanto al deposito della copia notificata della sentenza impugnata.
È richiamato solo per il controllo della tempestività dell'impugnazione, resa possibile dal deposito della copia notificata della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio è rigorosamente vincolato al perimetro del rinvio disposto dalla Cassazione e non può riesaminare poste ormai coperte da giudicato, neppure se connesse al rapporto complessivo dare/avere tra le parti.
- La declaratoria di inammissibilità di un motivo di ricorso può comunque consolidare il giudicato sostanziale sulla questione devoluta, per preclusione del potere di impugnazione.
- La censura per violazione dei principi del giusto processo o per mutamento del rito è ammissibile solo se il ricorrente indica un concreto pregiudizio incidenza sulla decisione.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non sussiste quando la doglianza mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione di questioni escluse dal giudizio rescissorio.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di rinvio decide entro i limiti della domanda effettivamente devoluta e rileva che la pretesa avanzata esula dall'oggetto del rinvio.
- L'assorbimento dei motivi sulle spese non impedisce al giudice di rinvio di adottare una nuova regolazione delle spese dell'intero giudizio, se la parte cassata era dipendente dalla decisione principale.
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