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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19272/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per utili extracontabili ritenuti distribuiti da una società di cui era stato socio e poi aveva ceduto la quota al fratello. Con il primo motivo denunciava violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che non fosse stata provata la ristretta base partecipativa della società e che mancassero elementi per applicare la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci; aggiungeva che i soci non erano parenti tra loro, che egli sarebbe stato solo un intestatario fiduciario della quota e che non aveva svolto attività sociale. Con il secondo motivo lamentava omessa pronuncia/omesso esame e violazione delle norme sul reddito di capitale, deducendo che la tassazione in capo al socio non dovesse riguardare l’intero importo degli utili extrabilancio, poiché l'art. 47 TUIR prevederebbe solo la concorrenza parziale alla formazione del reddito e diversamente si determinerebbe una doppia imposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e degli elementi di fatto posti a base dell'accertamento della CTR; ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva accertato la ristretta base partecipativa della società, costituita da cinque soci, elemento sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, rafforzata dalla circostanza che il ricorrente era socio di maggioranza. Il secondo motivo è stato giudicato infondato: la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, quando alla società sono accertati utili extracontabili non dichiarati, non opera la limitazione percentuale prevista dall'art. 47 TUIR nella formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente come base dell'accertamento; la Corte non ne sviluppa una interpretazione autonoma, rilevando che la censura era sostanzialmente di merito sulla prova della distribuzione degli utili.

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato per la litis denuntiatio al soggetto intimato nel giudizio di legittimità.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia e/o omessa motivazione; la Corte non accoglie la censura perché il primo motivo è stato qualificato come inammissibile.

  • art. 163 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; non viene svolta una specifica interpretazione autonoma, essendo il motivo respinto sulla base della disciplina degli utili extracontabili.

  • art. 67 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; non è oggetto di autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 47 d.P.R. n. 917/1986

    la Corte afferma che, in caso di utili extracontabili accertati in capo alla società e mai dichiarati, non opera la limitazione percentuale prevista dalla norma nella formazione del reddito imponibile complessivo del socio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in collegamento al comma 1 quater quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la distribuzione degli stessi ai soci, secondo l'id quod plerumque accidit, salvo prova contraria rigorosa.
  • La ristrettezza della compagine sociale, di per sé, è elemento idoneo a fondare la presunzione di conoscenza e partecipazione dei soci alla gestione sociale e alla sorte degli utili non contabilizzati; la presenza di un socio di maggioranza rafforza tale presunzione.
  • Una censura formalmente diretta contro la violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira soltanto a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio compiute dal giudice di merito.
  • Quando vengono accertati utili extracontabili mai dichiarati dalla società, non si applica al socio la limitazione percentuale prevista dall'art. 47 TUIR per la distribuzione degli utili ordinari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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