Cassazione Civile, Ordinanza n. 26296/2025 del 28/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dipendente della Regione Calabria, addetta al settore Attività Territoriale-LEA, aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'ente al pagamento del compenso per la funzione di responsabile amministrativo di programmi di ricerca finalizzata, svolta tra luglio 2011 e febbraio 2012 al di fuori del normale orario di lavoro. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione, applicando il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici e ritenendo non provata una prestazione resa in regime di straordinario, oltre a escludere che l'attività fosse dovuta come prestazione resa in orario di lavoro. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la retribuzione per l'attività extralavorativa era prevista nei piani economici dei progetti e nelle convenzioni con il Ministero della Salute, ed era stata altresì autorizzata con ordini di servizio; ha quindi sostenuto che tale compenso non era retribuzione ordinaria né straordinario, ma emolumento da corrispondere con i fondi del progetto. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alle spese, assumendo che, essendo infondato il gravame dell'ente, questo avrebbe dovuto essere condannato alle spese dei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura si fondava su documenti e deduzioni che non confrontavano in modo pertinente la decisione impugnata: il ricorso richiamava una lettera del 2016 e alcuni ordini di servizio, ma la doglianza risultava imperniata su una violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, norma non evocata dalla sentenza impugnata, e soprattutto non individuava gli atti organizzativi dell'amministrazione adottati ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 502/1992. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per effetto dell'inammissibilità del primo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
è evocato dalla ricorrente per sostenere la spettanza di un compenso per attività svolta al di fuori dell'orario di servizio, ma la Corte rileva che la censura è inammissibile perché la norma non era richiamata dalla sentenza impugnata e il motivo non si confronta adeguatamente con la decisione di merito
è richiamato come base della funzione di responsabile amministrativo dei programmi di ricerca finalizzata; il testo evidenzia che la dipendente aveva lamentato la mancata liquidazione del compenso connesso a tale funzione
art. 12-bis d.lgs. n. 502/1992
la Corte osserva che, pur richiamando le convenzioni con il Ministero della Salute, il ricorso non indica gli atti organizzativi adottati dall'amministrazione ai sensi di questa disposizione
viene invocato per contestare la regolazione delle spese dei gradi di merito, ma il relativo motivo resta assorbito dall'inammissibilità del primo motivo
art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione denunciati come violazione di legge
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di documenti o di circostanze fattuali non è sufficiente se non si indica in che modo la decisione abbia erroneamente applicato la norma rilevante.
- La censura è inammissibile quando si fonda su una disposizione normativa non posta a base della decisione impugnata e non individua gli elementi organizzativi o fattuali necessari a dimostrare l'erroneità della pronuncia di merito.
- Se il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile, il motivo ulteriormente proposto sulle spese può restare assorbito e non essere esaminato nel merito.
- In tema di compensi dovuti a dipendenti pubblici per attività svolte nell'ambito di progetti o programmi speciali, la sola allegazione dell'esistenza di fondi di progetto o di autorizzazioni interne non basta, in sede di legittimità, se non è chiarito il quadro normativo e organizzativo su cui si fonda il diritto al compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26292/2025 del 28/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26293/2025 del 28/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26294/2025 del 28/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26295/2025 del 28/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26297/2025 del 28/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26298/2025 del 28/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →