Cassazione Civile, Ordinanza n. 26298/2025 del 28/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorso tra un soggetto formalmente inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo e una regione, rapporto che era stato poi accertato come subordinato con decorrenza dal 2.12.2002 al 30.11.2010. Nel giudizio di primo grado erano state riconosciute differenze retributive e l’indennità sostitutiva delle ferie, mentre era stata respinta la domanda di indennità ex art. 32 L. 183/2010. In appello la regione aveva contestato la natura subordinata del rapporto e la legittimità dei contratti di collaborazione; nel giudizio di rinvio, a seguito di precedente cassazione, la corte territoriale aveva condannato l’ente al pagamento dell’indennità per ferie non godute e dell’indennità risarcitoria ex art. 32 L. 183/2010, ma non aveva deciso sulla domanda relativa ai buoni pasto non corrisposti. Con l’unico motivo del ricorso per cassazione il lavoratore denunciava nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la corte di rinvio non avesse esaminato la domanda sui buoni pasto, già oggetto del precedente giudizio di legittimità e riproposta nel ricorso in riassunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha rilevato che la sentenza rescindente aveva già accolto il motivo relativo ai buoni pasto, evidenziando un fatto decisivo trascurato dalla corte territoriale, e che nel giudizio di rinvio il giudice era tenuto a pronunciarsi anche su tale domanda. Poiché la sentenza impugnata non aveva esaminato la richiesta di pagamento del valore economico dei buoni pasto non corrisposti, è stata ravvisata una violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. La sentenza della corte d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Consacra il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e impone al giudice di decidere su tutta la domanda proposta; la sua violazione ricorre anche quando il giudice ometta di pronunciare su una domanda ritualmente devoluta.
art. 45 CCNL Regioni ed Autonomie locali del 14.9.2000
È richiamato per individuare il presupposto del diritto al buono pasto/mensa dei dipendenti che prestino attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane.
art. 32 della legge n. 183/2010
Nel giudizio di merito è stata applicata quale base dell’indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore; la Corte di cassazione non entra nel merito di tale statuizione, limitandosi alla censura sull’omessa pronuncia relativa ai buoni pasto.
La Corte ricorda che nella fattispecie non operava la preclusione alla deducibilità del vizio di motivazione prevista da tale norma, poiché nel primo grado il rigetto della domanda era stato fondato su ragioni diverse.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni contenute nella sentenza di cassazione che ha disposto il rinvio e deve pronunciarsi su tutte le questioni e domande rimaste aperte nei limiti segnati dal decisum rescindente.
- Integra violazione dell’art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia su una domanda ritualmente riproposta in riassunzione, anche quando tale domanda sia stata già oggetto di accoglimento del relativo motivo nel precedente giudizio di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia è configurabile quando la sentenza non contenga alcuna decisione, espressa o implicita, sulla domanda o eccezione devoluta al giudice.
- Quando la sentenza rescindente ha individuato un fatto decisivo trascurato dal giudice di merito, il giudice di rinvio deve riesaminare la domanda alla luce di quel fatto e non può limitarne l’esame a profili diversi o già superati dalla cassazione precedente.
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