Cassazione Civile, Ordinanza n. 26297/2025 del 28/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il compenso incentivante previsto per le attività tecniche connesse a un intervento finanziato nell’ambito del P.S.R. Campania 2007-2013, Misura 322. Un dipendente comunale, indicato come responsabile del procedimento (R.U.P.), aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la quota del fondo incentivante ex art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006. Il Comune ha proposto opposizione sostenendo che non ricorressero i presupposti per la liquidazione dell’incentivo, in particolare perché la prestazione non sarebbe stata resa extra orario e perché la nota regionale richiamata dalla controparte non avrebbe natura regolamentare. La Corte d’appello ha invece accolto l’appello della dipendente, ritenendo sufficiente la presenza dei presupposti legali e regolamentari e non decisiva la coesistenza di professionalità esterne. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione/falsa applicazione dell’art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, del decreto dirigenziale regionale e del bando PSR, sostenendo che la normativa regionale impedisse il riconoscimento del compenso e che la nota regionale fosse vincolante/regolamentare; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, sostenendo che la dipendente, quale R.U.P., non avesse svolto attività extra-orario e che, in presenza di progettisti esterni, l’incentivo all’ufficio tecnico non fosse dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, che la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato la decisione sull’esistenza del solo regolamento comunale rilevante e sull’assenza di un obbligo, nell’art. 92 cit., di svolgere necessariamente l’attività fuori orario, mentre il ricorso si limitava a richiamare atti regionali senza adeguatamente confrontarsi con tali statuizioni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che vi fosse motivazione inesistente o meramente apparente, osservando che la Corte d’appello aveva spiegato perché la presenza di professionalità esterne non escludesse l’incentivo al R.U.P. dipendente interno, valorizzando il regolamento comunale e il carattere cumulativo delle figure destinatarie dell’incentivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del Comune alle spese e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006
La norma è richiamata come fonte del compenso incentivante per attività tecniche; secondo la Corte non emerge da essa un requisito necessario di svolgimento dell’attività fuori dall’orario di lavoro.
art. 18 L. n. 109/1994
È indicata come disciplina precedente sostanzialmente sovrapponibile all’art. 92 d.lgs. n. 163/2006, utile a individuare il contenuto del regolamento comunale sugli incentivi.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per il vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo di ricorso.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per il vizio di nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente dedotto nel secondo motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto dell’obbligo della parte soccombente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa ricostruzione normativa o fattuale.
- Per il riconoscimento degli incentivi tecnici ex art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, rileva la presenza dei presupposti individuati dalla disciplina di settore e dal regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice; non è automaticamente richiesto che l’attività sia svolta esclusivamente fuori dall’orario di lavoro, se tale requisito non è previsto dalla fonte applicabile.
- La presenza di professionalità esterne nella progettazione o nella realizzazione dell’opera non esclude, di per sé, il diritto dell’R.U.P. dipendente interno all’incentivo, ove il regolamento applicabile preveda il cumulo delle figure destinatarie del fondo.
- La denuncia di motivazione apparente o inesistente è inammissibile quando la sentenza impugnata contenga una spiegazione, anche sintetica, delle ragioni poste a fondamento della decisione e la critica del ricorrente si risolva in una mera contestazione del merito.
- L’atto amministrativo o regionale invocato come fonte vincolante deve essere specificamente localizzato e illustrato quanto al suo effettivo valore normativo; in difetto, la doglianza non è idonea a censurare la decisione impugnata.
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