Sentenza del 05/05/2026 n. 11756 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento IRES per il 2011, con cui l’Agenzia ha disconosciuto minusvalenze dedotte dalla società dopo la vendita e il contestuale riacquisto, nello stesso giorno e allo stesso prezzo, di titoli azionari da parte di una società del medesimo gruppo. L’Ufficio ha qualificato l’operazione come abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, perché priva di sostanza economica e diretta a dedurre perdite senza un’effettiva dismissione dei titoli, in contrasto con l’art. 110, comma 1, TUIR. L’accertamento ha ridotto le perdite dichiarate da 411.419.309 a 406.262.816 euro. La società ha contestato, tra l’altro, l’esistenza di un vantaggio fiscale effettivo o anche solo differito, sostenendo che la deduzione era compensata dalla riduzione delle riserve tecniche e da successive plusvalenze; ha inoltre invocato ragioni extrafiscali connesse alla gestione separata e lamentato l’omessa pronuncia su questioni relative al calcolo dell’imposta e al costo fiscale dei titoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’ottavo e il decimo motivo, relativi all’omessa pronuncia della CTR su due specifiche censure d’appello: la necessità di calcolare l’imposta tenendo conto degli effetti fiscali collegati alle operazioni e la deduzione del maggior costo fiscale dei titoli, anche ai fini del divieto di doppia imposizione. Ha assorbito il nono e l’undicesimo motivo, connessi alle medesime omissioni, e rigettato gli altri motivi. Ha chiarito che il vantaggio fiscale può consistere anche in un beneficio non immediato, come perdite riportabili, e che le contestazioni sulle riserve tecniche e sugli effetti di periodi successivi attengono alla ricostruzione dei fatti; ha inoltre ritenuto sufficientemente motivata la decisione di merito sulla natura abusiva dell’operazione e sull’assenza di valide ragioni extrafiscali. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definitivamente decisa la controversia tributaria nel merito.
Norme richiamate
Art. 10-bis, commi 1, 2, 3 e 9, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Ai fini del comma 1 si considerano: [...] b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
Il vantaggio fiscale rilevante ai fini dell’abuso non deve tradursi necessariamente in un’immediata minore imposta versata: può consistere anche in un beneficio differito, purché conseguibile con certezza. L’Amministrazione deve provare gli elementi dell’abuso; spetta invece al contribuente dimostrare le ragioni extrafiscali non marginali che giustificano l’operazione.
Art. 110, comma 1, lettera d), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Il motivo non individua la condotta abusiva nel differimento del pagamento delle imposte ma nella elusione del divieto di deduzione delle minusvalenze non realizzate di cui all'art. 110, comma 1, lett. d) t.u.i.r., determinato dal carattere sostanzialmente fittizio dell'alienazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante, come provato dal loro immediato riacquisto allo stesso prezzo.
Nel caso esaminato, la vendita seguita dall’immediato riacquisto degli stessi titoli allo stesso prezzo è stata considerata sostanzialmente fittizia e diretta a far valere fiscalmente una minusvalenza senza una reale dismissione. La Cassazione riferisce questa regola alla ratio della decisione impugnata, senza definire nuovamente nel merito l’accertamento.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. 546/1992) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione "manchi del tutto [...] ovvero [...] le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla".
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di una carenza radicale: motivazione materialmente assente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile. Non basta un semplice difetto di sufficienza o persuasività.
Art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
In particolare si è in presenza di una "motivazione apparente" allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento.
Una motivazione graficamente presente è apparente solo se non permette di comprendere il percorso logico della decisione né di controllarne l’esattezza. Nel caso concreto la motivazione della CTR superava tale soglia.
La CTR ha di fatto omesso di esaminare tali motivi di appello, debitamente individuati e localizzati nel ricorso, limitandosi ad affermare che "ogni altra deduzione trova assorbenza nella parte motiva esposta".
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi sottoposti al suo esame. Dichiarare genericamente assorbite questioni che non sono divenute superflue né risultano implicitamente respinte integra omessa pronuncia.
Art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
La previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado".
In presenza di doppia conforme non è ammesso il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La violazione o falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima.
Il vizio di violazione di legge riguarda l’interpretazione della norma e non consente di contestare, sotto tale veste, la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, che attengono al giudizio di merito.
Massime di principio
- Ai fini dell’abuso del diritto, il vantaggio fiscale può essere differito: l’assenza di un’immediata minore imposta liquidata non esclude l’abuso se l’operazione produce un beneficio fiscale conseguibile con certezza, come maggiori perdite riportabili.
- Una vendita seguita dal riacquisto immediato degli stessi titoli, allo stesso prezzo e nell’ambito del medesimo gruppo, può indicare che non vi è stata una reale dismissione e che l’operazione è priva di sostanza economica; la valutazione dipende comunque dalle circostanze concrete.
- Il contribuente che invoca ragioni extrafiscali per giustificare l’operazione deve provarne la validità e la non marginalità. Un’esigenza che si risolva nell’aggiramento di regole o indicazioni applicabili all’attività d’impresa non è, di per sé, una valida giustificazione extrafiscale.
- Nel ricorso per cassazione, le contestazioni sulla concreta compensazione del vantaggio fiscale con riserve tecniche o effetti di periodi successivi non possono essere presentate come mera violazione di legge se richiedono una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- La doppia conforme limita la possibilità di denunciare in cassazione l’omesso esame di un fatto: occorre indicare specificamente le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
- Il giudice non può liquidare come genericamente assorbite questioni d’appello autonome che non siano divenute superflue e non risultino implicitamente respinte; in tal caso ricorre omessa pronuncia e la causa può essere rinviata per l’esame.
Testo integrale
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