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Sentenza

Sentenza del 05/05/2026 n. 11758 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2010, contestando alla società, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, la deduzione di minusvalenze su titoli azionari venduti e riacquistati contestualmente, nello stesso giorno e allo stesso prezzo, da una società dello stesso gruppo. L’accertamento riduceva le perdite dichiarate da 53.039.400 euro a 37.489.533 euro. La società aveva impugnato l’avviso e la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio sul merito e respinto l’appello incidentale della società sulla decadenza. In Cassazione la società ha contestato, tra l’altro, la proroga del termine di accertamento, l’esistenza del vantaggio fiscale e l’omesso esame delle ragioni economiche delle operazioni, dell’effetto delle riserve tecniche, dell’autonomia del gestore e delle contestazioni relative alla determinazione dell’IRES e al rischio di doppia imposizione.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 24 gennaio 2025, depositata il 5 maggio 2025, ha rigettato il primo e il secondo motivo: la proroga prevista dall’art. 10-bis, comma 7, opera automaticamente per garantire il contraddittorio e non dipende dalla tardiva conoscenza dei fatti; inoltre, il vantaggio fiscale può essere anche non immediato, mentre la doglianza sulla compensazione negli anni successivi richiedeva una contestazione di fatto non ammissibile sotto il profilo dedotto. Ha accolto il terzo motivo, perché la CTR non aveva esaminato il possibile effetto delle variazioni delle riserve tecniche, rilevante per valutare l’esistenza del vantaggio fiscale; il quarto, per l’omesso esame delle ragioni economiche addotte a giustificazione delle operazioni; il sesto, per l’omesso esame dell’autonomia del gestore nella scelta delle operazioni; il settimo e il nono, perché la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulle contestazioni relative al calcolo dell’IRES e al trattamento fiscale dei successivi realizzi, compreso il rischio di doppia imposizione. Il quinto, l’ottavo e il decimo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stato quindi deciso definitivamente se l’accertamento sia fondato: il merito dovrà essere riesaminato.

Norme richiamate

  • Art. 10-bis, commi 1-4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    In altri termini il beneficio può essere anche differito, cioè non conseguito sotto forma di un immediato minor versamento d'imposta ma che sia comunque conseguibile con certezza in esito alle operazioni realizzate.

    Il vantaggio fiscale indebito non deve necessariamente tradursi in un’immediata minore imposta liquidata nel periodo contestato: può consistere anche in un beneficio futuro, purché conseguibile con certezza. Per stabilire se vi sia abuso occorre comunque verificare la sostanza economica delle operazioni, l’indebitezza del vantaggio e l’eventuale presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali.

  • Art. 10-bis, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    La disposizione, quindi, prevede espressamente una (limitata) proroga dei termini di accertamento, proroga che è ancorata esclusivamente alla necessità di instaurazione preventiva del contraddittorio prevista dal legislatore in tale ipotesi e che è funzionale a consentire un effettivo esame dei chiarimenti esposti dal contribuente, e non è subordinata alla circostanza che vi sia stata conoscenza tardiva dei fatti posti a base della pretesa.

    Nell’accertamento per abuso del diritto, il termine è automaticamente prorogato quanto basta a garantire almeno sessanta giorni tra la ricezione dei chiarimenti (o la scadenza del termine per fornirli) e la decadenza. La proroga è legata al contraddittorio preventivo e non richiede che l’Amministrazione abbia appreso tardi i fatti.

  • Art. 5, comma 1, e comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 2014, n. 23

    Nel caso di specie, l'esito dei due piani d'indagine appare a questa Corte pienamente coerente, in quanto la prescrizione dettata dal legislatore delegato in tema di termine di decadenza, è funzionale a consentire all'amministrazione di vagliare con la dovuta attenzione quanto dedotto dal contribuente nell'esercizio del contraddittorio consentitogli dalla previsione, ed appare quindi attuativa dei principi e dei criteri direttivi espressi dal legislatore delegante, con il fine di garantire l'effettività del contraddittorio medesimo.

    La proroga del termine introdotta in attuazione della delega è coerente con il criterio direttivo che richiedeva regole procedimentali idonee a rendere effettivo il contraddittorio e a salvaguardare la difesa del contribuente; non costituisce, secondo la Corte, eccesso di delega.

  • Art. 10-bis, comma 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Il riparto degli oneri probatori è regolato dal comma 9 che prevede "L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3".

    Spetta all’Amministrazione provare gli elementi costitutivi dell’abuso; al contribuente spetta dimostrare le ragioni extrafiscali non marginali che giustificano l’operazione. Nel caso concreto la CTR dovrà esaminare le giustificazioni economiche dedotte dalla società, che non potevano essere ignorate.

  • Art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Occorre appena evidenziare che la disciplina fiscale delle riserve di cui all'art. 111 t.u.i.r. prevede che le variazioni in diminuzione o in aumento delle riserve iscritte nel passivo rilevano quali componenti rispettivamente positivi o negativi di reddito.

    Le variazioni delle riserve tecniche iscritte nel passivo concorrono alla determinazione del reddito come componenti positivi o negativi. Il loro effetto, dedotto e supportato da perizia, era un fatto potenzialmente decisivo per valutare se le minusvalenze avessero prodotto un vantaggio fiscale.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    La CTR ha di fatto omesso di esaminare tali originari motivi di ricorso, riproposti in appello, debitamente individuati e localizzati nel ricorso, limitandosi a ritenere assorbite le altre questioni ed eccezioni sollevate dalle parti.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente sottoposte al suo esame. Dichiarare assorbite questioni senza che la decisione principale ne renda effettivamente superfluo l’esame può integrare omessa pronuncia.

  • Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

    Effettivamente dalla lettura della sentenza della CTR non emerge in alcun modo che essa abbia esaminato, anche solo implicitamente, le giustificazioni addotte dalla società, essendosi i giudici dell'appello limitati ad affermare che l'operazione era funzionale a conseguire solo il vantaggio di imposta, individuato nella deduzione della minusvalenza.

    La motivazione deve consentire di comprendere l’iter logico della decisione e dare conto delle questioni decisive. Affermare l’esclusiva finalità fiscale senza confrontarsi con le giustificazioni economiche dedotte non soddisfa tale esigenza e comporta la cassazione della sentenza.

  • Art. 163 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La società aveva invocato il divieto di doppia imposizione in relazione al mancato riconoscimento, nella determinazione dei successivi realizzi, del costo fiscale delle azioni. La Corte non ha deciso nel merito la questione, ma ha rilevato l’omessa pronuncia della CTR e ne ha demandato l’esame al giudice del rinvio.

  • Art. 366, primo comma, n. 6, e art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività.

    Per denunciare validamente l’omesso esame di un fatto decisivo in Cassazione, il ricorrente deve indicare in modo specifico il fatto storico, la fonte che ne dimostra l’esistenza, quando e come sia stato discusso e perché avrebbe potuto mutare l’esito.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di abuso del diritto, l’assenza di un’immediata imposta da pagare non esclude il vantaggio fiscale: può rilevare anche un beneficio differito, purché conseguibile con certezza.
  • La vendita e il riacquisto contestuali di titoli, allo stesso prezzo e con una società del gruppo, possono essere indizi di un’operazione priva di sostanza; da soli, tuttavia, non dispensano il giudice dall’esaminare le giustificazioni economiche e gli effetti complessivi dell’operazione.
  • L’Amministrazione deve dimostrare gli elementi dell’abuso; il contribuente deve provare le ragioni extrafiscali non marginali addotte a giustificazione. Il giudice deve valutare entrambe le componenti.
  • Nell’accertamento antiabuso, il termine di decadenza può essere prorogato automaticamente per assicurare il tempo minimo previsto dalla legge tra i chiarimenti del contribuente e la notifica dell’atto; la proroga non dipende da una valutazione discrezionale sulla tardiva conoscenza dei fatti.
  • Il giudice d’appello deve esaminare i fatti potenzialmente decisivi, come l’effetto delle riserve tecniche e l’autonomia del gestore, e pronunciarsi sulle eccezioni ritualmente riproposte. Un generico assorbimento non sostituisce la decisione quando le questioni conservano rilevanza.
  • In caso di cassazione con rinvio, l’accoglimento dei motivi processuali o di omesso esame non equivale a una vittoria definitiva sul merito: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni indicate dalla Corte.

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