Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/05/2026 n. 11671 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva considerato M. B.V., società olandese cancellata il 30 giugno 2008, una società di fatto esterovestita, con sede effettiva a Milano, e A.A. uno dei suoi soci. Gli aveva quindi imputato, nella misura del 20%, il reddito da partecipazione relativo al 2007. A.A. ha impugnato l’accertamento e, in cassazione, ha dedotto vizi di motivazione, omesso esame e omessa pronuncia sulla sua asserita qualità di socio e sui vizi dell’avviso, nonché l’illegittimità dell’imputazione del reddito. Ha inoltre invocato il giudicato esterno formatosi su una precedente controversia relativa allo stesso rapporto e al medesimo anno d’imposta.

La decisione

La Cassazione ha respinto il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria: la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale. Ha accolto congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo decisivo il giudicato esterno: in una precedente decisione definitiva, riguardante il medesimo rapporto e il 2007, era stata esclusa la prova della partecipazione di A.A. alla società di fatto. Ne consegue che non poteva essergli imputato alcun reddito di partecipazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari altri accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Non ha esaminato la questione dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione ai sensi dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, perché la controversia era già definibile in base al giudicato esterno. Spese dei gradi di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in euro 12.000, oltre rimborso forfettario del 15%, euro 200 per anticipazioni e accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell'art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell'obbligo motivazionale.

    Il vizio di motivazione può essere denunciato in cassazione ai sensi del n. 4 quando riguarda l’esistenza stessa della motivazione e il suo nucleo essenziale, non per contestarne la mera insufficienza.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione dell' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall' art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall' art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

    Il sindacato sulla motivazione è circoscritto alle anomalie motivazionali radicali, quali la mancanza assoluta, l’apparenza, il contrasto irriducibile o l’incomprensibilità obiettiva; il semplice difetto di sufficienza non basta.

  • Art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La disposizione è stata invocata in relazione alla configurabilità della società di fatto e all’imputazione per trasparenza del reddito ai soci. La decisione non formula una regola astratta ulteriore, ma esclude l’imputazione ad A.A. perché era già definitivamente accertato che non fosse socio.

  • Art. 40 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è stata richiamata dal ricorrente contro l’imputazione del reddito di partecipazione, ma la Corte ha risolto la controversia sulla base del giudicato esterno, senza enunciarne una specifica interpretazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente lo ha invocato per denunciare omesse pronunce sulle questioni devolute alla CTR. La Corte ha accolto il motivo congiunto, ma ha definito la controversia nel merito in base al giudicato esterno, senza sviluppare un principio autonomo sull’articolo.

  • Art. 384, secondo comma, c.p.c.

    In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell' art. 384 , comma 2, cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente.

    La Cassazione può decidere direttamente il merito dopo la cassazione quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; qui ha accolto direttamente l’impugnazione originaria dell’accertamento.

  • Art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000

    Non incide, pertanto, sul presente giudizio la questione della applicabilità della disciplina di cui all'invocato art. 21-bis del D.L. n. 74/2000, che dispone che "La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi", dovendo pertanto escludersi la necessità di un rinvio a nuovo ruolo della causa.

    La disposizione attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario, sui fatti materiali, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale con le formule indicate e nei confronti del medesimo soggetto. In questo giudizio la Corte non ne ha deciso l’applicabilità, perché la controversia era già risolta sulla base di un distinto giudicato esterno.

Massime di principio

  • Un giudicato esterno può vincolare anche una controversia tributaria successiva tra le stesse parti quando entrambe riguardano il medesimo rapporto e un punto fondamentale comune, già accertato in via definitiva come premessa necessaria della prima decisione.
  • L’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’efficacia del giudicato su elementi che hanno carattere tendenzialmente permanente, come una qualificazione giuridica preliminare che si estende a più annualità; restano invece valutabili separatamente gli elementi variabili da periodo a periodo.
  • La qualità di socio di fatto e la conseguente imputazione per trasparenza non possono essere fondate sulla sola collaborazione all’attività: occorre prova della partecipazione al rapporto societario, tra cui la condivisione degli utili e dell’alea di guadagni e perdite.
  • In cassazione la motivazione è censurabile per nullità solo se manca in modo assoluto o è apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; la mera insufficienza o una diversa valutazione delle prove non integrano, da sole, tale vizio.
  • Se la Cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione e accogliere direttamente il ricorso originario, senza rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.