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Sentenza

Sentenza del 05/05/2026 n. 11672 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2005 imputava ad A.A., per trasparenza e nella misura del 20%, redditi da partecipazione in una presunta società di fatto, individuata nella società olandese Tonard Investment B.V. L’Ufficio sosteneva che A.A. fosse socio occulto, facendo leva sulle attività svolte per società del gruppo, sulle sue competenze finanziarie e tributarie e sulla gestione di flussi finanziari. La CTP di Caserta aveva annullato l’accertamento e la CTR della Campania aveva confermato, ritenendo non dimostrata la società di fatto e rilevando che gli elementi indicati erano compatibili con un’attività svolta sotto le direttive del dominus B.B. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2247, 2697 e 2729 c.c., contestando la valutazione delle prove presuntive; con il primo ha dedotto la violazione del litisconsorzio necessario. Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso e ha inoltre depositato sentenze penali irrevocabili di assoluzione relative ai medesimi fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della CTR e non indicava analiticamente quali prove, anche presuntive, dimostrassero la partecipazione di A.A. alla società: la ricorrente riproponeva le proprie tesi senza confutare la valutazione secondo cui le attività descritte erano compatibili con il ruolo di mero esecutore delle direttive di B.B. e non provavano fondo comune, affectio societatis o accordo di ripartizione di utili e perdite. La Corte ha inoltre rilevato che l’Agenzia faceva riferimento anche a un diverso avviso di accertamento. Dichiarata l’inammissibilità, la questione sul litisconsorzio necessario è rimasta priva di rilevanza e di interesse, poiché non avrebbe potuto arrecare vantaggio all’Amministrazione; non ha inciso neppure la questione sull’efficacia nel processo tributario delle assoluzioni penali ai sensi dell’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, né è stato disposto il rinvio della causa. L’Agenzia è stata condannata a pagare ad A.A. 12.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 2247 c.c.

    La norma definisce il contratto di società e rileva per stabilire se gli elementi allegati provino una società di fatto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse dimostrato gli elementi necessari della partecipazione societaria.

  • Art. 2697 c.c.

    La norma sull’onere della prova è stata invocata dall’Agenzia, ma la Corte ha rilevato che il ricorso non illustrava in modo specifico le prove che avrebbero dimostrato la società di fatto e la partecipazione del contribuente.

  • Art. 2729 c.c.

    La norma sulle presunzioni è stata invocata per contestare l’apprezzamento degli indizi; la censura è risultata inammissibile perché l’Agenzia non ha specificamente confutato la valutazione della CTR né indicato gli elementi presuntivi decisivi trascurati.

  • Art. 14 del D.Lgs. 546/1992

    La questione sul litisconsorzio necessario tra società e soci non è stata esaminata nel merito: una volta dichiarato inammissibile il ricorso dell’Amministrazione, la Corte ha ritenuto che la questione non fosse più rilevante e che un rinvio non avrebbe procurato alcun vantaggio alla ricorrente.

  • Art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000

    La disposizione attribuisce efficacia nel processo tributario alla sentenza irrevocabile di assoluzione, resa dopo dibattimento, quando riguarda lo stesso soggetto e gli stessi fatti materiali. La Corte non ha deciso l’ambito applicativo della norma, poiché l’inammissibilità del ricorso rendeva la questione irrilevante nel caso concreto.

  • Art. 111, comma 2, Cost.

    Nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o "prima facie" infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell' art. 111 , comma 2, Cost. e nell' art. 6 , par. 1, CEDU

    La ragionevole durata del processo e l’economia processuale impediscono di rinviare la causa al primo giudice per la mancata partecipazione di litisconsorti necessari quando il ricorso dell’Amministrazione è inammissibile o manifestamente infondato e il rinvio non procurerebbe loro alcun beneficio.

  • Art. 6, par. 1, CEDU

    Nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o "prima facie" infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell' art. 111 , comma 2, Cost. e nell' art. 6 , par. 1, CEDU

    La garanzia della durata ragionevole del processo sostiene, nel contesto del litisconsorzio, la scelta di non disporre un inutile rinvio quando il ricorso dell’Amministrazione è inammissibile o prima facie infondato.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.

  • Art. 378 c.p.c.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della memoria illustrativa depositata dal controricorrente; la sentenza non formula una specifica interpretazione della norma.

  • Art. 360, n. 3, c.p.c.

    La norma individua il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, invocato dall’Agenzia; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della CTR e non specificava gli elementi probatori decisivi.

  • Art. 21-bis del D.L. 74/2000

    La disposizione, come citata nel provvedimento, prevede l’efficacia nel processo tributario dell’assoluzione irrevocabile pronunciata dopo dibattimento per gli stessi fatti materiali e nei confronti dello stesso soggetto. La Corte ha precisato che nel giudizio in esame la questione della sua applicabilità non incideva sulla decisione, già definita per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non basta riproporre la propria ricostruzione dei fatti o sostenere che gli indizi avrebbero dovuto condurre a una conclusione diversa: occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare quali prove siano state trascurate o valutate in modo giuridicamente scorretto.
  • La prestazione di attività professionale, finanziaria o gestoria per un gruppo societario, anche con accesso ai flussi finanziari, non dimostra da sola la qualità di socio occulto se è compatibile con l’esecuzione di direttive impartite da un dominus. Occorrono elementi concreti che provino la partecipazione al rapporto sociale, come fondo comune, affectio societatis e accordo di partecipazione a utili e perdite.
  • Quando il ricorso dell’Amministrazione è inammissibile, questioni ulteriori come il litisconsorzio necessario o l’efficacia di una sentenza penale possono restare irrilevanti e non giustificare un rinvio, se il rinvio non può offrire un vantaggio processuale concreto.
  • Un motivo di cassazione fondato su un atto o su una posizione fiscale diversi da quelli oggetto del giudizio non confuta adeguatamente la decisione impugnata e può contribuire all’inammissibilità della censura.

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