Sentenza del 05/05/2026 n. 11674 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’accertamento riguardava il periodo d’imposta 2007 e imputava ad A.A., per trasparenza e nella misura del 20%, redditi asseritamente derivanti dalla sua partecipazione a una società di fatto, ritenuta costituita con altri soggetti e collegata a società estere considerate esterovestite. La Guardia di Finanza aveva valorizzato, tra l’altro, le attività finanziarie e gestionali svolte da A.A. nel Gruppo B.B. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione la decisione della CTR della Campania, deducendo, con il secondo motivo, violazione delle norme sulla prova presuntiva e sostenendo che gli indizi dimostrassero l’esistenza della società di fatto; con il primo motivo ha denunciato la violazione del litisconsorzio necessario. A.A. ha eccepito l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso e ha depositato sentenze penali irrevocabili di assoluzione, ma la Cassazione non ha deciso le questioni relative alla loro efficacia nel processo tributario.
La decisione
La CTP di Caserta aveva accolto il ricorso di A.A. e annullato l’avviso; la CTR della Campania aveva confermato la decisione, ritenendo non provata la società di fatto. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: l’Agenzia non si è confrontata puntualmente con la motivazione della CTR né ha illustrato gli elementi probatori, anche presuntivi, a sostegno dell’esistenza del fondo comune, dell’affectio societatis e della ripartizione di utili e perdite. Le attività lavorative e finanziarie descritte potevano essere compatibili con il ruolo di esecutore delle direttive del dominus B.B. La questione del litisconsorzio necessario è rimasta priva di rilevanza, venuta meno la contestazione utilmente esaminabile sulla società di fatto; non è stata inoltre esaminata la questione dell’applicabilità dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 né disposto il rinvio. L’avviso resta quindi annullato. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese di Cassazione: euro 5.000 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Art. 2247 c.c.
La norma è richiamata nel motivo dell’Agenzia relativo alla prova della società di fatto. La Cassazione non ne esamina nel merito l’applicazione: dichiara inammissibile la censura perché non contesta adeguatamente la valutazione della CTR e non indica le prove degli elementi costitutivi del rapporto sociale.
Art. 2697 c.c.
È richiamato dall’Agenzia in relazione all’onere della prova, ma la Corte non decide nel merito la sua violazione. Rileva invece che il ricorso non specifica gli elementi probatori che avrebbero dimostrato la società di fatto e la partecipazione del contribuente.
Art. 2729 c.c.
È invocato dall’Agenzia sulla prova per presunzioni. La Corte non stabilisce se i singoli indizi fossero idonei, perché la censura è inammissibile: il ricorso non si confronta con la motivazione della CTR né illustra analiticamente gli indizi decisivi.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato violazione di legge. La censura non supera il vaglio di ammissibilità poiché ripropone le tesi dell’Ufficio senza confutare la ratio della sentenza impugnata.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Infatti, una volta ritenuta esclusa la sussistenza della società di fatto tra il ricorrente A.A. e gli altri asseriti soci, viene meno la rilevanza della sollevata questione del mancato rispetto del litisconsorzio necessario.
La questione del litisconsorzio necessario non richiede una decisione quando, per l’inammissibilità del ricorso dell’Amministrazione, resta ferma l’esclusione della società di fatto e la rimessione al giudice di merito non potrebbe procurare un vantaggio processuale utile.
Art. 111, comma 2, Cost.
Nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o "prima facie" infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell' art. 111 , comma 2, Cost. e nell' art. 6 , par. 1, CEDU.
La ragionevole durata del processo e l’economia processuale giustificano di non rimettere la causa al primo giudice per una questione di litisconsorzio quando il ricorso dell’Amministrazione è inammissibile o prima facie infondato e la rimessione non arrecherebbe alcun vantaggio ai litisconsorti pretermessi.
Art. 6, par. 1, CEDU
La Corte lo richiama, insieme all’art. 111, comma 2, Cost., a fondamento dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo, che possono escludere la rimessione al giudice di primo grado in caso di ricorso per cassazione inammissibile o prima facie infondato.
Art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000
Parimenti, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso erariale, non incide sul presente giudizio la questione della applicabilità della disciplina di cui all'invocato art. 21-bis del D.L. n. 74/2000, che dispone che "La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi", dovendo pertanto escludersi la necessità di un rinvio a nuovo ruolo della causa.
La disposizione attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario, quanto ai medesimi fatti materiali, a determinate assoluzioni penali irrevocabili pronunciate all’esito del dibattimento. In questa causa, però, la Cassazione non ne ha risolto l’ambito applicativo, perché l’inammissibilità del ricorso rendeva la questione irrilevante.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate ammessa alla prenotazione a debito, quale amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Art. 378 c.p.c.
È richiamato per la memoria illustrativa depositata dal controricorrente; la sentenza non gli attribuisce un’autonoma interpretazione.
Massime di principio
- In Cassazione non basta riproporre la propria ricostruzione dei fatti o elencare attività del contribuente: occorre contestare puntualmente la motivazione impugnata e indicare gli elementi probatori rilevanti e il modo in cui dimostrerebbero i fatti costitutivi della pretesa.
- L’attività lavorativa, gestionale o finanziaria svolta per un gruppo non prova da sola la qualità di socio occulto: va distinta dall’esecuzione di direttive altrui e va collegata in concreto agli elementi del rapporto sociale, quali fondo comune, affectio societatis e partecipazione agli utili e alle perdite.
- Quando il ricorso dell’Amministrazione è inammissibile o prima facie infondato, la questione del litisconsorzio necessario può restare senza seguito se la rimessione al primo giudice non offrirebbe un’utilità concreta ai litisconsorti pretermessi e comporterebbe soltanto un inutile prolungamento del processo.
- La pronuncia non stabilisce in via definitiva come operi l’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 nei rapporti tributari: se il ricorso è già inammissibile per ragioni autonome, l’efficacia delle assoluzioni penali irrevocabili può restare non esaminata.
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