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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13845/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento e ritenuto inammissibile la proposta di concordato preventivo, reputandola non fattibile. Nel merito dei motivi, la ricorrente ha censurato: l'omessa considerazione della completezza dell'esposizione delle posizioni dei lavoratori e della doverosità del classamento dei crediti contestati; la negazione della fattibilità giuridica per mancata previsione di un fondo rischi, ritenuta erronea rispetto a un rischio qualificato come remoto; la valorizzazione della posizione di un soggetto terzo rispetto ai garanti effettivamente coinvolti; il giudizio di inammissibilità giuridica del concordato per il medesimo profilo del fondo rischi sulle garanzie; l'insufficiente motivazione sul giudizio di fattibilità economica rispetto alle valutazioni dell'attestatore; e il rilievo negativo sulle modalità temporali di rilascio di una fideiussione. La Corte di cassazione non ha esaminato tali censure perché ha ritenuto il ricorso tardivo: la sentenza impugnata era stata comunicata integralmente via PEC dalla cancelleria nello stesso giorno del deposito, sicché il termine breve di trenta giorni per il ricorso era già decorso al momento della successiva notifica dell'atto introduttivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine breve previsto dall'art. 18 l.f., decorrente dalla comunicazione integrale del provvedimento via PEC effettuata dalla cancelleria al difensore della reclamante. Conseguentemente non ha esaminato i motivi di merito, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 160-163 l.f.

    Richiamati dai motivi di ricorso in tema di ammissibilità e struttura della proposta di concordato, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 176 l.f.

    Richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla gestione delle contestazioni e delle posizioni dei creditori nel concordato; non esaminato nel merito.

  • art. 2424-bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la correttezza della rappresentazione contabile e del fondo rischi; la Corte non affronta il profilo nel merito.

  • art. 18 l.f.

    La comunicazione integrale della sentenza reiettiva del reclamo via PEC da parte della cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione; la successiva notificazione non rimette in termini la parte.

  • art. 133 c.p.c.

    La novella che esclude l'idoneità della comunicazione di cancelleria a far decorrere i termini per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. non incide sulla disciplina speciale fallimentare dell'art. 18 l.f.

  • art. 16 d.l. n. 179 del 2012

    La comunicazione via PEC del testo integrale del provvedimento è equiparata, ai fini dell'art. 18 l.f., alla conoscenza legale idonea a far decorrere il termine breve.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • L. 228/12

    Richiamata quale norma di modifica dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 325 c.p.c.

    È evocato dalla Corte solo per precisare che la disciplina generale dei termini di impugnazione non prevale sulla disciplina speciale fallimentare.

Massime di principio

  • Nel procedimento fallimentare, la comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria via PEC al difensore costituito è sufficiente a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione previsto dalla disciplina speciale, anche se in seguito intervenga una ulteriore notificazione.
  • Quando esiste una disciplina speciale che collega la decorrenza del termine di impugnazione alla mera comunicazione del provvedimento, la regola generale dell'art. 133 c.p.c. sulla non idoneità della comunicazione di cancelleria a far decorrere i termini ex art. 325 c.p.c. non è applicabile.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente da una valida comunicazione integrale del provvedimento, la Corte dichiara l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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