Cassazione Civile, Ordinanza n. 26363/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dal Ministero dell'Interno per ottenere il pagamento di euro 107.500 in forza di una cauzione-polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia assicurativa a favore della Prefettura di Milano nell'interesse di un raggruppamento di cooperative. Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la compagnia ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, sostenendo che la mediazione obbligatoria avrebbe dovuto essere esperita anche nella specie, perché il rapporto sarebbe riconducibile ai contratti assicurativi e la Corte territoriale avrebbe confuso mediazione e negoziazione assistita; 2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, perché la garanzia sarebbe stata qualificata erroneamente come contratto autonomo di garanzia anziché come fideiussione, omettendo di valorizzare il riferimento agli 'elementi in suo possesso per l'esecuzione della garanzia'; 3) ulteriore violazione degli artt. 1362 ss. c.c., perché la Prefettura avrebbe dovuto trasmettere prima del pagamento tutta la documentazione e specificare le violazioni della procedura di gara, sicché la richiesta di escussione sarebbe stata incompleta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'obbligo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 riguarda i contratti espressamente ricompresi dalla norma e non si estende alla fideiussione/garanzia atipica oggetto della lite; inoltre, una volta qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia, esso non rientra tra i contratti soggetti a mediazione obbligatoria. Quanto ai secondi due motivi, esaminati congiuntamente, li ha dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati perché tendevano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e dell'interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito; la sentenza impugnata aveva invece esposto in modo chiaro l'iter logico-giuridico seguito per qualificare la garanzia come autonoma e per ritenere sufficiente la documentazione allegata alla richiesta di escussione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, commi 1-bis e 2, d.lgs. n. 28/2010
La mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità solo per le controversie rientranti nelle materie espressamente previste; non si estende, in via analogica, a rapporti diversi da quelli indicati dalla norma.
L'interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'assenza del criterio ermeneutico o la sua palese violazione, non una richiesta di nuova valutazione del testo negoziale.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del fatto o del contratto sotto veste di censura di diritto.
Richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado.
Richiamato come base dell'ordinanza del Tribunale di Milano.
Richiamato nel contratto per escludere il beneficio della preventiva escussione, indice valorizzato ai fini della qualificazione della garanzia come autonoma.
Richiamato nel contratto per la rinuncia all'eccezione di decadenza del fideiussore, elemento valorizzato ai fini della qualificazione della garanzia come autonoma.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un preteso obbligo di motivazione della richiesta di escussione; la Corte non accoglie tale impostazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma inseritrice del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 opera solo entro l'ambito applicativo tipizzato dal legislatore e non può essere estesa a rapporti negoziali diversi per mera analogia o per affinità economico-funzionale.
- La qualificazione di una garanzia come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione dipende dall'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, con particolare rilievo alle pattuizioni che escludono il beneficio di preventiva escussione e che rinviano al pagamento a semplice richiesta.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del contenuto del contratto o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- La ricostruzione della comune intenzione delle parti e la valutazione della sufficienza della documentazione richiesta per l'escussione della garanzia appartengono al giudice di merito, salvo che il ricorrente indichi un effettivo errore di diritto o l'omissione del criterio ermeneutico.
- Quando il contratto prevede pagamento a semplice richiesta, rinuncia al beneficio di escussione e rinuncia a eccezioni tipiche del fideiussore, tali clausole costituiscono indici rilevanti della natura autonoma della garanzia.
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