Cassazione Civile, Ordinanza n. 34657/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato il compenso spettante a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo non dimostrato che essa fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze informatiche del SICID non provavano una comunicazione valida; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., censurando il mancato rilievo dell’attestazione interna secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e sostenendo che non poteva gravare sul Pubblico Ministero la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato l’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Inoltre ha ritenuto che, comunque, il ricorso non superasse il vaglio di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il Tribunale aveva deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha quindi ritenuto comunque tardiva l’opposizione, essendo decorso il termine lungo dalla pubblicazione del decreto. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta, e non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il rimedio oppositorio avverso il decreto di pagamento del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, richiamato per contestare la tempestività dell’impugnazione.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio sia comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile nei modi di legge.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
Richiamato per l’equiparazione del decreto di liquidazione a un provvedimento appellabile con termine breve di impugnazione dalla comunicazione o notificazione.
In mancanza di comunicazione o notificazione, si applica il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla ritualità della comunicazione del decreto.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova relativo alla comunicazione/conoscibilità dell’atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, opera comunque il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto.
- La comunicazione del provvedimento al pubblico ministero rileva ai fini della decorrenza del termine breve, ma la mancanza di prova di una rituale comunicazione non esonera dall’applicazione del termine lungo di impugnazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se privo della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Un ricorso non supera il vaglio dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme all’orientamento consolidato della Corte di cassazione.
- Nei giudizi di opposizione a decreti in materia di spese di giustizia, l’accertamento della tardività può fondarsi anche sul decorso del termine lungo, indipendentemente dalla contestazione sulla rituale comunicazione.
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