Cassazione Civile, Sentenza n. 38378/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Tribunale di Bari aveva annullato l'iscrizione ipotecaria e la cancellazione è stata eseguita; la Corte non si è pronunciata sul merito dei motivi di ricorso. Ha disposto la compensazione delle spese del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria su immobile per mancato pagamento di cartelle esattoriali; il ricorrente denunciava in particolare la mancata allegazione all'atto delle cartelle esattoriali e della prova della loro notifica (art. 7, l. n. 212/2000), la illegittima modalità di notifica della comunicazione (contestazione dell'uso dell'agente della riscossione anziché di un ufficiale giudiziario; richiamo a art. 26, DPR n. 602/1973, art. 60, DPR n. 600/1973, artt. 3 e 14, l. n. 890/1982), la violazione dell'obbligo di preventiva intimazione entro un anno dalla notifica delle cartelle (art. 50, DPR n. 602/1973) e la prescrizione di parte del credito (artt. 2935, 2953, 2946 c.c.; art. 3, l. n. 335/1995).
Norme richiamate
La norma impone al concessionario l'allegazione di elementi documentali idonei a dimostrare l'esistenza del credito. Nel caso di specie il ricorrente deduceva l'assenza in atti delle cartelle e della prova di notifica; tuttavia la Corte non ha deciso sul merito, rilevando che la questione è divenuta ininfluente per cessazione della materia del contendere
Richiama il principio di motivazione degli atti amministrativi: il ricorrente censurava la motivazione della CTR come insufficiente. Anche questa censura non è stata esaminata dalla Corte di Cassazione per la cessazione della materia del contendere
Disciplina le modalità di notificazione degli atti relativi alla riscossione; il ricorrente contestava la notifica effettuata dall'agente della riscossione anziché da un ufficiale nella forma prevista. La questione è stata sollevata ma non risolta dalla Corte per sopravvenuta cessazione
Norma richiamata in relazione alle modalità di notificazione e all'efficacia degli atti tributari; la Corte non ha valutato il merito della doglianza sulla modalità di notifica
artt. 3 e 14, legge n. 890/1982
Norme richiamate in relazione alle forme e modalità di notificazione: il ricorrente sosteneva la illegittimità della procedura di notifica impiegata. Anche questa questione non è stata pronunciata nel merito
Prevede l'obbligo, per la riscossione coattiva, della preventiva notifica dell'avviso di intimazione entro termini stabiliti (es. rapporto con il decorso di un anno); il ricorrente censurava l'iscrizione ipotecaria effettuata dopo un anno dalla notifica delle cartelle senza preventiva intimazione. La Corte non si è pronunciata sul punto per cessazione della materia del contendere
artt. 2935, 2953, 2946 cod. civ.; art. 3, legge n. 335/1995
Riguardano termini di prescrizione e decadenza dei crediti; il ricorrente sosteneva che parte dei crediti erano prescritti. Anche questa doglianza non è stata risolta dalla Corte, perché il procedimento è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Se l'iscrizione ipotecaria viene successivamente annullata e cancellata (anche in altro giudizio) il procedimento pendente può essere dichiarato cessato per sopravvenuta perdita di interesse, con la conseguente compensazione delle spese se le parti non hanno posizioni contrastanti sulla cessazione
- Quando si impugna una iscrizione ipotecaria per cartelle esattoriali è essenziale chiedere e allegare la prova della notifica delle cartelle e degli avvisi previsti (avviso di intimazione), perché l'assenza di tali prove è un punto cruciale di difesa
- Contestare la modalità di notifica (es. notifica tramite agente della riscossione anziché ufficiale) è un motivo valido da sollevare; tuttavia l'esito dipende dalla valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito
- La doglianza sulla prescrizione richiede una ricostruzione puntuale delle scadenze e delle eventuali interruzioni/ricongiunzioni del termine prescrizionale: è necessario produrre documenti che dimostrino il decorso del tempo
- Se si ottiene la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria con sentenza favorevole in altro giudizio, è possibile richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente; in tale ipotesi il giudice può non pronunciarsi sul merito e disporre la compensazione delle spese
- In sede di opposizione a procedure di riscossione è fondamentale conservare e produrre le comunicazioni e ricevute di notifica e gli estratti di ruolo per valorizzare eventuali vizi formali e di notifica
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