Cassazione Civile, Sentenza n. 38270/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto opposizione avverso la delibera n. 420/2014 del Direttorio della Banca d'Italia, che aveva irrogato a ciascuno di loro sanzioni amministrative pecuniarie per C 129.110,00 in qualità di ex componenti del Collegio sindacale di Banca Marche e della controllata Medioleasing, per carenze nei controlli e omissioni nel vigilare sull'organizzazione, sul processo del credito e sulla normativa antiriciclaggio. Chiedevano l'annullamento della delibera, la sospensione dell'esecutività, in via subordinata la sospensione del giudizio per sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 TUB in relazione all'art. 6 CEDU, la riduzione delle sanzioni e, in via istruttoria, l'esibizione integrale dei rapporti ispettivi e del fascicolo istruttorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che in sede di merito la Corte d'appello aveva correttamente accertato che la Banca d'Italia aveva dato ingresso alle richieste di accesso e che i ricorrenti avevano preso visione e tratto copia della documentazione rilevante per il procedimento sanzionatorio; le parti cosiddette 'riservate' dei rapporti ispettivi non erano utilizzate nel procedimento sanzionatorio e potevano essere legittimamente non ostese. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla mancata esibizione integrale, all'onere della prova e alla presunta presunzione assoluta di responsabilità dei sindaci, confermando l'applicabilità della presunzione di colpa iuris tantum per carenze organizzative e la peculiarità di affidabilità dei rapporti ispettivi. Ha inoltre respinto la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 145 TUB per difetti di specificità, rilevanza e perché la disciplina è stata ritenuta compatibile con l'art. 6 CEDU; ha escluso la natura penale delle sanzioni e la violazione del ne bis in idem. Sono state confermate le sanzioni e condannati i ricorrenti alle spese processuali.
Norme richiamate
Delibera Direttorio Banca d'Italia 420/2014
Provvedimento sanzionatorio oggetto dell'opposizione; la Corte ne conferma la legittimità per come motivata e fondata sui rilievi ispettivi
art. 145 T.U.B. (testo previgente)
La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti; la disciplina del rito di opposizione non è stata ritenuta contraria all'art. 6 CEDU e alla Costituzione
art. 6 CEDU
Il diritto a un giusto processo è garantito tramite il rimedio di opposizione di piena giurisdizione; la procedura e la possibilità di ricorso giurisdizionale soddisfano i requisiti di art. 6
art. 117 Cost.
Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale ma la Corte ha ritenuto il motivo carente e non rilevante
Legge n. 241/1990 (artt. 23, 24, 25)
Norme sull'accesso agli atti amministrativi: la Corte segnala che eventuali contestazioni su dinieghi o parziali dinieghi all'accesso dovevano essere esperite davanti al giudice amministrativo e non potevano essere sollevate ex novo in sede civile di opposizione se il rimedio non era stato utilizzato
Norma che disciplina specifiche garanzie procedurali per le autorità di vigilanza; la Corte ne riconosce la funzione ma valuta che nella specie il diritto di difesa è stato rispettato
Regolamenti e provvedimenti Banca d'Italia (Regolamento 18.12.2012, Deliberazione 11.12.2007, Provvedimento Governatore 16.5.1994)
Fonti secondarie che disciplinano l'accesso e i segreti d'ufficio in materia di vigilanza; la Corte ha ritenuto compatibile la normativa secondaria con i principi costituzionali e di CEDU, e che la mancata ostensione di parti riservate fosse ammissibile se non rilevanti per il procedimento sanzionatorio
Regola l'onere della prova: la Corte ha confermato che l'Autorità di vigilanza ha assolto l'onere probatorio mediante i rapporti ispettivi, mentre ai sindaci spettava fornire la prova contraria
art. 23 L. n. 689/1991 e art. 3 L. n. 689/1981
Richiamati in relazione al regime delle sanzioni amministrative e ai principi sulla natura della responsabilità, con riferimento alla presunzione di colpa iuris tantum
artt. 2403, 2403-bis, 2407 c.c. e art. 52 TUB
Norme sul ruolo e i doveri del Collegio sindacale: la Corte ha applicato questi articoli per ritenere sussistenti gli obblighi di vigilanza e l'onere di segnalazione nei confronti della vigilanza, giustificando le sanzioni
Massime di principio
- Se l'autorità di vigilanza concede accesso agli atti utili al procedimento sanzionatorio, il rimedio per un presunto diniego parziale è il ricorso al giudice amministrativo; la mancata impugnazione rende inoppugnabile la scelta procedimentale dell'Autorità
- Le parti dei rapporti ispettivi dichiarate 'riservate' e non utilizzate per il procedimento sanzionatorio possono essere legittimamente non ostese se non rilevanti per la formazione del fascicolo istruttorio
- I rapporti ispettivi della Banca d'Italia godono di particolare attendibilità e possono assolvere l'onere probatorio dell'Autorità; spetta poi all'incolpato fornire la prova contraria per dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi
- Nel caso dei sindaci di banca esiste una presunzione di colpa iuris tantum per carenze organizzative che incidono sull'attività bancaria; il sindaco deve dimostrare di aver adottato misure concrete e adeguate per sottrarsi alla responsabilità
- La mera forma del rito (decreto anziché sentenza) non determina di per sé una violazione del diritto di difesa se la decisione è ampiamente motivata e sussiste la possibilità di pieno controllo giurisdizionale
- Per valutare la compatibilità della disciplina procedimentale con l'art. 6 CEDU conta la concreta possibilità di accesso a un rimedio giurisdizionale indipendente e imparziale dotato di piena giurisdizione
- Richieste istruttorie generiche o esplorative per ottenere documenti integrali possono essere rigettate se non specificano in che modo i documenti richiesti siano pertinenti e rilevanti per le difese
- In contestazioni analoghe è strategico per l'incolpato indicare puntualmente quali parti del materiale istruttorio si ritengono essenziali e in che modo potrebbero modificare la valutazione degli addebiti, altrimenti il rigetto delle istanze istruttorie è probabile
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